03 Gen Bonus pubblicità 2020, posticipato l’invio della dichiarazione sostitutiva
Rinviato il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2020: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato, per quest’anno, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta pubblicità potranno, infatti, dichiarare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020 dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021, anziché dal 1° al 31 gennaio 2021.
Le funzionalità per inviare la dichiarazione sostitutiva al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri sono disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi (Servizi per → Comunicare→ Credito d’imposta investimenti pubblicitari).
Durante il periodo di presentazione sarà possibile sostituire gli effetti di una dichiarazione già inviata previa trasmissione di una rinuncia al credito d’imposta richiesto con la precedente comunicazione.
È opportuno ricordare che, per l’anno 2020, il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha ridisegnato la disciplina dell’agevolazione prevista dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017: a seguito della modifica il bonus è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (in ogni caso entro i limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei).
Rispetto alla disciplina a “regime”, pertanto, è venuto meno il requisito dell’incremento superiore di almeno l’1% rispetto al valore degli investimenti effettuati, sugli stessi mezzi d’informazione, nell’anno precedente.
La misura agevolativa, inoltre, prevista inizialmente per la pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche locali è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Per quanto riguarda le risorse disponibili, il beneficio, per il 2020, è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Una volta terminato il periodo di presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta sarà riconosciuto con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, e potrà essere utilizzato unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con codice tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale