Pochi giorni ancora per dichiarare di non possedere un apparecchio tv

Pochi giorni ancora per dichiarare di non possedere un apparecchio tv

Prossima, ormai, la scadenza per chiedere l’esonero dal pagamento del canone Tv 2021. I contribuenti titolari di un’utenza elettrica a uso domestico residenziale, che non possiedono un apparecchio televisivo, per evitare l’addebito automatico dell’abbonamento in bolletta, devono, entro lunedì 1° febbraio 2021 (la scadenza ordinaria del 31 gennaio è domenica), inviare, via web oppure con raccomandata o Pec, l’apposita dichiarazione sostitutiva, direttamente o tramite intermediario.

Niente tv, anche per i familiari
In particolare, gli interessati devono compilare il “quadro A” del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni, con il quale il contribuente dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attivata un’utenza elettrica a suo nome è presente un apparecchio tv proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune).
Sempre nel “quadro A”, gli stessi contribuenti possono certificare che né loro né i loro familiari possiedono un’ulteriore televisione oltre a quella per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Il quadro può essere compilato anche dagli eredi per dichiarare che nell’abitazione presso la quale è ancora attiva l’utenza elettrica temporaneamente intestata a una persona deceduta, non è presente alcun apparecchio tv.
La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento tv, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

Validità annuale
Ai fini dell’esonero dal pagamento del canone, la non detenzione dell’apparecchio tv deve essere confermata ogni anno con la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva e la compilazione di un nuovo “quadro A”.
In realtà, diverso è il timing previsto per dichiarare di non essere un telespettatore e, quindi, di non dover pagare il relativo abbonamento:

  • in caso di dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell’anno per cui si chiede l’esonero (quest’anno il 1° febbraio 2021), e a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, la dispensa dal canone ha effetto per l’intero anno di riferimento
  • in caso di dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno, l’esonero riguarda soltanto il secondo semestre dello stesso anno di presentazione del modello
  • in caso di dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero è relativo all’intero anno successivo.

Attivazione dell’energia elettrica in corso d’anno
I contribuenti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale, senza averne altre dello stesso tipo in tale anno, per essere esonerati dal pagamento del canone devono inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della tv entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Quattro canali per chiedere l’esonero
Il contribuente senza tv (o il suo erede), a cui è intestata la bolletta elettrica su cui è addebitato il canone non dovuto, può inviare la dichiarazione sostitutiva direttamente:

  • tramite l’applicazione web disponibile all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Il servizio web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
  • con raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. È necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento. Per la data di presentazione farà fede quella di spedizione risultante dal timbro postale
  • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

In alternativa, è possibile trasmettere il modello attraverso gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

Scadenza valida non solo per l’esonero, ma anche per il pagamento
Il termine del 31 gennaio, che quest’anno come abbiamo visto slitta al 1° febbraio 2021, rappresenta anche l’ultimo giorno utile per pagare il canone tv nel caso in cui non sia possibile l’addebito su una bolletta elettrica.
La modalità di pagamento prevista per tale evenienza, in caso di rinnovo dell’abbonamento, è il versamento tramite modello F24:

  • in un’unica soluzione annuale pari a 90 euro da effettuare, ordinariamente, entro il 31 gennaio
  • in due pagamenti semestrali, ordinariamente, entro il 31 gennaio e il 31 luglio, pari a 45, 94 euro ciascuno
  • in quattro quote trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, pari a 23,93 euro a rata.

Il modello di pagamento deve essere presentato con modalità telematica, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia o tramite il servizio di home banking. Il codice tributo da indicare, in caso di rinnovo è “TVRI”.

I nuovi abbonati dovranno versare il canone dal mese in cui hanno acquistato la televisione. Gli importi sono indicati nella la tabella 2 della circolare n. 45/2016 , in tal caso nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo “TVNA”.

Una sezione ad hoc per chiarire ogni dubbio
Per approfondire l’argomento e trovare risposte, sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile una sezione dedicata al canone tv, nata dopo la rivoluzione con la quale il canone è stato addebitato sulle bollette per la fornitura dell’energia elettrica. La sezione contiene informazioni dettagliate sui diversi casi di esonero, su scadenze e rimborsi, spiega, attraverso numerosi esempi pratici, come compilare e trasmettere nei vari casi i modelli di pagamento e le dichiarazioni sostitutive e contiene le faq che rispondono ai quesiti più frequenti.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale