L’accesso illegittimo non salva il contribuente che “se la canta”

L’accesso illegittimo non salva il contribuente che “se la canta”

La Corte di cassazione ha stabilito che le dichiarazioni collegate all’accesso da un nesso di mera occasionalità restano valide. L’inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove “dirette”. Questi i contenuti dell’ordinanza n. 10734 depositata il 22 aprile 2021.

La vicenda di merito
La vertenza originava dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi di un contribuente e riprendeva a tassazione l’Irpef, sulla base di operazioni bancarie su conti correnti bancari e postali.

La posizione dei giudici abruzzesi
Il contribuente ricorreva avanti alla Ctp di Pescara, che annullava l’atto impositivo.
Proponeva gravame l’Amministrazione finanziaria ma anche la Ctr dell’Abruzzo si mostrava favorevole alla posizione del privato, atteso che il contribuente aveva – a parere del Collegio d’appello – fornito una congrua giustificazione dei versamenti eseguiti sui conti correnti.

Il ricorso per cassazione
L’Agenzia delle entrate, pertanto, proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione della sentenza; dal canto suo, il contribuente resisteva con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

La sentenza della Cassazione
La suprema Corte, anzitutto, accoglie il ricorso dell’Agenzia, dilungandosi, tra l’altro, sulla circostanza che la sentenza della Ctr Abruzzo fosse dotata di una motivazione ben al di sotto del “minimo costituzionale”, non venendo assolutamente spiegate le ragioni dalle quali fosse stato tratto il convincimento della giustificazione dei versamenti sui conti correnti.

Dichiarazioni rese in sede di accesso
Ma è sul motivo di ricorso incidentale che appare opportuno soffermare la nostra attenzione.
Infatti, il contribuente lamentava la violazione dell’articolo 52 Dpr n. 633/1972 e dell’articolo 33 Dpr n. 600/1973, per avere la Ctr erroneamente ritenuto l’accertamento basato su un accesso in locali adibiti anche ad abitazione in presenza di un’autorizzazione del Pubblico ministero genericamente motivata: in particolare, secondo la prospettazione del privato, il decreto dell’Autorità giudiziaria non indicava i gravi indizi della violazione della legge fiscale.
Tuttavia – spiega la Cassazione, nel rigettare il motivo proposto – secondo il principio affermato dalla giurisprudenza, l’inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l’accesso medesimo abbia costituito una condizione necessaria, come è di regola per le cosiddette prove dirette (che la norma indica con il termine “rilevazioni”), rappresentate dalle ispezioni attraverso le quali gli agenti acquisiscono conoscenza mediante percezione diretta dei fatti, principali e secondari, da provare, ovvero le perquisizioni o requisizioni e in generale tutte le forme di apprensione materiale diretta dei documenti o di altre cose che, nel corso dell’accesso e della conseguente ispezione, vengano rinvenute e autoritativamente acquisite.

Nesso di occasionalità con l’accesso: dichiarazioni valide
L’inutilizzabilità, continua la Corte, non può, invece, riguardare quelle prove che trovano nell’accesso una mera occasione, come è di regola per le informazioni di terzi e, soprattutto, per le dichiarazioni del contribuente, le quali potrebbero essere raccolte allo stesso modo anche per strada o direttamente presso gli uffici dell’organo deputato all’indagine.
In tal caso, infatti, le dichiarazioni sono collegate all’accesso da un nesso di mera occasionalità, per cui l’eventuale illegittimità di esso non è comunque idonea a escludere l’utilizzabilità delle stesse dichiarazioni (cfr. Cassazione nn. 25335/2010 e 5382/2016).

Il caso di specie
Nel caso in questione, le operazioni di verifica dei movimenti bancari effettuate nei confronti di un soggetto diverso dal proprietario dell’abitazione oggetto di sopralluogo e ispezione costituiscono, conclude la Cassazione, attività che pare estranea all’accesso domiciliare né risulta che l’atto investigativo della Guardia di finanza abbia avuto un’incidenza determinante ai fini della ricostruzione del maggior reddito di impresa.
In definitiva, la Corte di legittimità dà corso al consolidato orientamento di nomofilachia, che si era parimenti espresso anche più di recente, rispetto alle sentenze richiamate nell’ordinanza in commento (cfr. Cassazione n. 612/2020): il nesso di mera occasionalità, sfuggendo al rapporto di causalità, rende, pertanto, utilizzabili le prove assunte.
In caso contrario – ritenendo inutilizzabile qualsivoglia prova assunta “in occasione” di un accesso illegittimo – sussisterebbe un grave vulnus ai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, propri del nostro ordinamento.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale