Mancano dichiarazione e versamenti, incontestabile la volontà di evadere

Mancano dichiarazione e versamenti, incontestabile la volontà di evadere

La Corte di cassazione ha ribadito che, in tema di omessa dichiarazione (ex articolo 5 Dlgs n. 74/2000), laddove sia stato incaricato della trasmissione un professionista esterno, l’affidamento a quest’ultimo dell’incarico di predisporre e presentare il modello non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere.
Questi, in sintesi, i contenuti della pronuncia n. 25530 del 6 luglio 2021.

Fatto e processo di merito
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia, in forza della quale il legale rappresentante di una srl era stato condannato a una pena per il reato previsto all’articolo 5 del Dlgs n. 74/2000, relativamente all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e Iva per un determinato anno di imposta.

Ricorso di legittimità
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, contestando che, nel caso di specie, mancasse la prova certa della sussistenza del dolo specifico in capo ad esso, ma, al contrario, emergesse l’affidamento incolpevole nel professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili.
In questo senso, eccepiva il privato, dato il tenore delle comunicazioni intercorse con il proprio commercialista, emergeva la propria buona fede, avendo confidato nella prosecuzione del rapporto e che, proprio per l’affidamento dell’incarico, non poteva avere piena contezza dell’imposta dovuta e del superamento della soglia di punibilità.
Inoltre, proseguiva l’imputato, l’elemento soggettivo del reato in questione neanche poteva dirsi integrato dall’eventuale consapevolezza della mancata adeguata compilazione della dichiarazione fiscale, mentre, in ogni caso, era stata sottolineata la condotta irreprensibile del ricorrente. Né, infine, sussistevano – secondo l’imputato – elementi sintomatici circa l’eventuale condotta improntata all’evasione fiscale, come poteva ricavarsi anche dalla decisione di affidare a un professionista la cura della propria contabilità.

Decisione
Nel ritenere inammissibile il ricorso, la Cassazione premette che è nozione comune che, in tema di reati tributari, l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere.

L’incarico al professionista non esclude la colpevolezza del contribuente
Tuttavia, continua la Corte, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (cfr Cassazione, pronuncia n. 37856/2015).

A questo riguardo, infatti, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.
Il fatto che il contribuente – osserva la Corte di legittimità –possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione.
L’adempimento formale fa così carico al contribuente, il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di novanta giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine. Ne consegue che il sol fatto di aver affidato ad un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi non è circostanza che giustifica di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza dell’inutile scadenza del termine (cfr. Cass. 37856/2015; 9417/2020).
 
Dolo d’evasione
Dalle considerazioni che precedono, la Corte inferisce che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (cfr Cassazione, pronuncia n. 18936/2016).
Tuttavia, nel caso di specie, l’imputato non aveva mai neppure allegato di non essere a conoscenza dell’attività svolta dalla società di cui era legale rappresentante, pertanto, egli era certamente al corrente anche della situazione contabile. Tra l’altro, il ricorrente aveva contestato solamente l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, nulla eccependo circa la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie.

Mancato pagamento delle imposte
D’altro canto, conclude la Cassazione, proprio in relazione all’elemento soggettivo del reato, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (cfr Cassazione, pronuncia n. 16469/2020).
Non solo, nel caso in esame, il comportamento dell’imputato si era mantenuto costante anche nell’anno d’imposta successivo, replicando la condotta omissiva e, quindi, corroborando l’affermata presenza del fine di evasione, confermato anche dal mancato successivo adempimento delle obbligazioni fiscali.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale