Elenchi cinque per mille 2021: ultimo atto la remissione in bonis

Elenchi cinque per mille 2021: ultimo atto la remissione in bonis

Scade oggi, giovedì 30 settembre, la possibilità di aderire alla ripartizione della quota del 5‰ dell’Irpef per gli enti non inseriti negli elenchi permanenti e comunque interessati a partecipare alla ripartizione del beneficio nelle diverse categorie individuate, che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti previsti per l’ammissione al contributo l’anno d’imposta 2021.
Quanti vorranno utilizzare questa ultima possibilità della remissione in bonis dovranno inviare la documentazione richiesta e pagare una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, indicando il codice tributo 8115.

Vediamo ora nello specifico i passi che devono fare gli enti per rientrare nei diversi elenchi previsti per la ripartizione del cinque per mille.

Gli enti del volontariato interessati a partecipare al riparto della quota del 5‰ dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2021 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile cadeva di sabato), o che, pur avendola presentata entro il termine previsto, abbiano omesso di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore o abbiano omesso la trasmissione della documentazione integrativa, devono presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato” esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello di domanda e il software messi a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le stesse organizzazioni dovranno poi trasmettere, tramite raccomandata a/r o tramite Pec, alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata copia del documento del sottoscrittore.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile cadeva di sabato) o che, pur avendola presentata entro il termine previsto, abbiano omesso di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore o della documentazione integrativa devono presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche” esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati utilizzando il modulo e il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia.
Le Asd dovranno trasmettere al Coni, tramite raccomandata a/r, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione, allegando copia del documento del sottoscrittore,

Gli enti della ricerca scientifica e dell’università che non hanno provveduto entro i termini di scadenza (30 aprile) ad assolvere gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo del 5‰ dell’Irpef relativo all’anno d’imposta 2021 potranno rimediare seguendo le istruzioni reperibili nella sezione dedicata sul sito del ministero dell’Università e della Ricerca.

Gli enti della ricerca sanitaria che intendono aderire alla ripartizione del 5‰ loro destinata, o che devono integrare i documenti necessari, devono contattare il ministero della Salute – Direzione generale della Ricerca e della Innovazione in sanità per la regolarizzazione della propria posizione.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale