L’accertamento è anticipato se c’è aria di misure cautelari

L’accertamento è anticipato se c’è aria di misure cautelari

In materia di garanzie del contribuente, è ammissibile l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, ossia senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale, qualora vi siano i presupposti per la richiesta di misure cautelari di cui all’articolo 22 del Dlgs n. 472/1997.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 22750 del 12 agosto 2021 con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda parte da un avviso di accertamento emesso nei confronti del titolare di una ditta individuale e impugnato, tra l’altro, sotto il profilo della violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7 della legge 212 del 2000.
Sia la Ctp che la Ctr rigettavano le doglianze del contribuente che, col successivo ricorso in Cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, non essendo sufficiente ad integrare i motivi di urgenza la circostanza che la pretesa fiscale altrimenti si sarebbe prescritta.
La controversia ruota quindi sull’interpretazione della deroga al rispetto del predetto termine dilatorio, rappresentata dalla “particolare e motivata urgenza”.
La norma non indica quali sono i casi di particolare e motivata urgenza che giustificano la deroga all’osservanza del termine e, nella fattispecie, i giudici di appello hanno ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, notificato a distanza di soli quattro giorni dal processo verbale redatto dalla Guardia di finanza.
Nel caso di specie la deroga è stata ritenuta ammissibile sulla base di quanto indicato nell’avviso impugnato, trattandosi di rilevante pretesa tributaria per la quale sono applicabili le misure cautelari a tutela degli interessi erariali ex articolo 22 del Dlgs n. 472/1997.
In altri termini deve ritenersi che l’espresso richiamo alla sussistenza dei requisiti per l’applicabilità delle misure cautelari di cui al predetto articolo 22 (ipoteca e sequestro conservativo, che possono essere chieste dall’ufficio per “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito“) sia idoneo a sorreggere la motivazione della specifica ragione d’urgenza richiesta dalla norma, considerata anche l’elevata entità degli importi accertati.

Ulteriori osservazioni
Sul punto si ricorda che l’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus.
La pronuncia analizza la natura dei casi di particolare e motivata urgenza che, secondo la norma richiamata, giustificano l’adozione di atto impositivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni.
Ormai è pacifico che tali ragioni di urgenza non possono identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento (cfr. Cassazione nn. 5149/2016, 7290/2017 e 19789/2018).

Qui di seguito si citano, in maniera ovviamente non esaustiva ma solo esemplificativa, alcune di queste fattispecie:

  • la circostanza che il contribuente versi in stato di insolvenza (cfr. Cassazione. nn. 16478 e 9424 del 2014) o comunque se ricorre un’evidente situazione di pericolo di perdita del credito fiscale (cfr. Cassazione n. 14287/2014); ad esempio una situazione del genere è ravvisabile nel caso in cui il contribuente sia dichiarato fallito. L’urgenza è giustificata dalla necessità dell’erario di intervenire nella procedura dopo che la parte ha perso la capacità di gestire il proprio patrimonio (cfr. Cassazione n. 3294/2019)
  • una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che, nell’imporre una stretta tempistica per gli adempimenti dell’Amministrazione finanziaria, è idonea a giustificare il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 12 (cfr. Cassazione n. 15547/2015)
  • il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari (cfr. Cassazione nn. 16478 e 2587 del 2014).



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale