Bonus pubblicità, più tempo per la dichiarazione sostitutiva

Bonus pubblicità, più tempo per la dichiarazione sostitutiva

Modificati i termini per l’invio della dichiarazione sostitutiva necessaria per accedere al bonus pubblicità 2021. Le dichiarazioni potranno essere inviate dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio 2022, attraverso il canale telematico disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare” dell’area riservata, accessibile tramite le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, Cie o Cns.
Il credito d’imposta poteva essere prenotato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 ottobre 2021 (vedi articolo “Bonus pubblicità, comunicazioni al via dal prossimo 1° ottobre”. L’invio della dichiarazione sostitutiva conclude l’iter preliminare a carico dei richiedenti per ottenere il contributo.

L’agevolazione è stata introdotta nel 2018 per incentivare gli investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis Dl n. 50/2017). La disciplina ordinaria, senza cioè le regole straordinarie previste per il periodo della pandemia, stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell’1% l’importo speso con lo stesso scopo e utilizzando gli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il bonus è pari al 75% del valore incrementale ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

L’articolo 57-bis, comma 1-quater del Dl n. 50/2017, modificato dal decreto “Sostegni-bis”, prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
 



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale