Opere ultrannuali: l’ok definitivo ai lavori già eseguiti produce ricavi

Opere ultrannuali: l’ok definitivo ai lavori già eseguiti produce ricavi

I proventi liquidati in base a stati di avanzamento dei lavori accettati definitivamente dal committente, alla società che ha effettuato, su incarico del Comune, opere di durata ultrannuale in un cimitero, costituiscono, per la ditta, corrispettivi maturati e, quindi, ricavi e non rimanenze. È quanto afferma la Cassazione con la sentenza n. 35196 dello scorso 18 novembre 2021.

La vicenda processuale portata all’attenzione della Cassazione prende le mosse da una verifica fiscale, a carico di una società, a esito della quale l’ufficio aveva contestato l’errata stima delle opere con modalità di esecuzione ultrannuale con adozione del metodo cost to cost (o percentuale di completamento), la violazione dell’articolo 98 del Tuir per aver dedotto un surplus di oneri finanziari, e la indeducibilità di costi afferenti spese legali, spese di pubblicità e consulenza.

I due gradi di merito si risolvevano con l’accoglimento, dinanzi la Ctr della Puglia, dell’appello principale dell’ufficio e il rigetto di quello incidentale della società rilevando, in particolare, che:

  1. il metodo utilizzato dalla contribuente al fine di valorizzare le rimanenze finali delle opere con esecuzione pluriennale non era applicabile al caso in esame in quanto si trattava di interventi coperti da stati di avanzamento lavori (Sal) in base ai quali doveva redigersi una valutazione sulla base dei corrispettivi saldati
  2. il rilievo relativo alla tassazione degli oneri finanziari era da ritenersi corretto, in applicazione dell’articolo 98, comma 2, del Tuir ratione temporis vigente, in assenza di prova contraria offerta dalla società
  3. la ripresa dei costi per mancato rispetto dei principi di competenza veniva considerato legittimo in assenza di valida giustificazione circa l’assenza di certezza e determinabilità di tali componenti negativi.

La società ha impugnato in Cassazione la pronuncia resa dalla Ctr Puglia attraverso un ricorso articolato su cinque motivi di doglianza.
I giudici, con la sentenza n.35196 del 18 novembre scorso, hanno rigettato il ricorso condannando la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

L’articolata pronuncia abbraccia una serie di tematiche e principi di diritto che si sostanziano su determinati aspetti giuridici.

In primo luogo, la Cassazione ritiene non violato il disposto di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, del Dpr n. 917/1986 vertente in tema di corretta contabilizzazione delle opere di durata ultrannuale. Nel caso esaminato, la Ctr, pur riconoscendo possibile l’utilizzo del metodo  cost to cost ai fini della stima delle opere ultrannuali riferibili al contratto di appalto stipulato tra la ricorrente e il Comune, secondo cui quest’ultimo si impegnava a versare quanto pattuito nei limiti dell’incasso concretamente realizzato a seguito della vendita di loculi e cappelle funerarie che la prima si era impegnata a realizzare (lavori di ampliamento del cimitero comunale), aveva ritenuto corretto il rilievo operato dall’ufficio.

E su tale solco si è innestata la decisione qui in commento laddove, richiamando la risoluzione n. 342/2002, si è ben definita e delimitata la nozione di opere, forniture e servizi pattuiti, come nel caso di specie, come oggetto indivisibile e con tempo di esecuzione ultrannuale.
Sotto il profilo prettamente fiscale, è stato richiamato il già citato articolo 93, commi 1 e 2, del Dpr n. 917/1986 in combinato disposto con l’articolo 109, comma 2, lettera b) del Tuir, disciplinante la tematica dell’appalto di opere di durata ultrannuale con riferimento ai vari pagamenti sulla base dello stato di avanzamento lavori, come nel caso in esame.
Pertanto, la Cassazione ha sostenuto che i giudici di appello, con la sentenza resa e impugnata, hanno correttamente ritenuto che la valutazione fiscale delle rimanenze finali dovesse operarsi in relazione ai corrispettivi effettivamente e periodicamente liquidati dall’ente committente sulla porzione di opere aventi attinenza diretta con i richiamati stati di avanzamento lavori.
In definitiva, applicando il principio appena espresso, ai fini della corretta ripresa a tassazione delle poste di bilancio in quella sede contestate, non rimarcano né le regole di pagamento derivanti dai Sal convenuti con il Comune né che quest’ultimo abbia corrisposto corrispettivi inferiori a quelli dovuti.
Pertanto, la definitività della corresponsione dei corrispettivi erogati in base ai Sal permette di qualificare questi ultimi quali concorrenti all’ammontare dei ricavi realizzati secondo il noto principio di competenza.

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che la Ctr Puglia abbia correttamente applicato il disposto di cui al citato articolo 93 del Tuir, attraverso la compiuta disamina della documentazione prodotta e, in particolare, dalle fatture e dai correlati prospetti di liquidazione emessi dal Comune di Polignano a Mare dai quali si evinceva chiaramente la perfetta corrispondenza tra la valutazione delle opere appaltate e i compensi liquidati dall’ente sulla base dello stato di avanzamento lavori.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale