Tax credit e ammissibilità culturale, nuove imprese ammesse ai benefici

Tax credit e ammissibilità culturale, nuove imprese ammesse ai benefici

Sono stati pubblicati sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, otto decreti direttoriali dello scorso 28 febbraio riguardanti benefici a favore del settore cinematografico. Suddivisi in due pacchetti, il primo contiene tre provvedimenti relativi all’ammissibilità di richieste connesse a tax credit, nel secondo trovano spazio, rispettivamente, prenotazioni e attribuzioni definitive di crediti d’imposta, e tre riconoscimenti di eleggibilità culturale.

Nel dettaglio, nel primo caso, si tratta degli esiti delle istruttorie sull’ammissibilità:

Nel secondo pacchetto sono pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute nel 2021 per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per le opere di ricerca e formazione e per la produzione esecutiva di opere straniere
  • delle richieste definitive di credito d’imposta per lo sviluppo, la produzione cinematografica, per la produzione tv/web e delle richieste pervenute nel 2021 per la distribuzione nazionale e per gli investitori esterni.

Gli altri tre decreti contengono il riconoscimento dell’eleggibilità cultura delle opere elencate nelle tabelle contenute nei provvedimenti stessi.

Ricordiamo che la pubblicazione dei suddetti decreti direttoriali costituisce comunicazione ufficiale del riconoscimento del credito d’imposta. I beneficiari, quindi, non riceveranno altra comunicazione tramite Pec della concessione del beneficio.
La somma attribuita è utilizzabile a partire dal 10 del mese successivo alla pubblicazione dei decreti e, quindi, dal 10 marzo.
I provvedimenti in esame non contengono le domande per le quali l’istruttoria è tuttora in fase di perfezionamento. Tali istanze faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito della Dg Cinema e Audiovisivo.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale