Pegni mobiliari non possessori: specifiche tecniche alla Ue

Pegni mobiliari non possessori: specifiche tecniche alla Ue

Nell’ambito del completamento del procedimento normativo per l’attuazione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, che sarà tenuto dall’Agenzia delle entrate, sono state consolidate le specifiche tecniche relative alla piattaforma informatica per la redazione e trasmissione delle domande di pegno. Nel procedimento di redazione, orientato alla better regulation, sono stati coinvolti anche gli stakeholder esterni, tra cui enti istituzionali, rappresentanti di creditori, imprenditori, categorie professionali e software house, che l’Agenzia ha incontrato lo scorso 21 dicembre, ricevendo poi specifici contributi. Il progetto di specifiche tecniche è stato quindi notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (Ue) 2015/1535, mediante l’unità centrale di notifica, istituita per l’Italia presso il ministero dello sviluppo economico.

Sul sito della Commissione europea è consultabile una sintesi dei principali elementi e delle motivazioni che chiariscono il progetto, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, con il testo esteso delle specifiche tecniche. Sullo stesso link è possibile inviare specifici contributi, entro il termine di tre mesi, che scadrà il 20 giugno. Si tratta del cosiddetto periodo di status quo, durante i quali lo Stato membro notificante non può adottare la regola tecnica notificata, al fine di far emergere, mediante pareri circostanziati della Commissione o degli altri Stati membri, eventuali elementi contrastanti con la libera circolazione di merci e servizi o con il diritto secondario dell’Unione europea.

Nelle specifiche tecniche notificate, in particolare, vengono strutturati i dati necessari per la redazione e invio delle domande di iscrizione nel Registro pegni, in particolare relativamente a:

  • soggetti comparenti nell’atto costitutivo e nella domanda: generalità, codice fiscale di creditore, debitore, terzo datore, rappresentante delle parti e numero di iscrizione nel registro imprese di debitore e terzo datore, come previsto dalla norma
  • beni oggetto di pegno: categoria merceologica (la cui nomenclatura è stata definita nel provvedimento del 12 ottobre 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate), descrizione, ubicazione, valore complessivo, destinazione economica, eccetera
  • dati per i pagamenti, previsti come addebito su conto corrente
  • altre dichiarazioni, condizioni e informazioni previste per le domande di iscrizione al registro pegni e i titoli costitutivi.

È anche prevista una modalità di redazione del titolo unitamente alla domanda, come indicato nel regolamento, che consente la compilazione di alcuni campi liberi per produrre il titolo costitutivo.
Con l’attuazione del Registro pegni, di cui le specifiche tecniche rappresentano una tappa fondamentale, l’Agenzia metterà a disposizione degli utenti due tipologie di servizi, entrambi fruibili in modalità esclusivamente telematiche:

  • alimentazione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, con flusso di registrazione automatica dei titoli costitutivi e iscrizione sul Registro mediante una domanda, con garanzia sull’ordine temporale e il grado per l’opponibilità a terzi
  • consultazione del Registro e delle singole formalità, certificazione e copia.

Si ricorda che il Pegno mobiliare non possessorio, previsto dall’articolo 1 del Dl n. 59/2016, è un nuovo istituto, già esistente in forme analoghe di altri paesi, che permetterà di ampliare l’accesso al credito per gli imprenditori, garantendo l’opponibilità a terzi dei pegni dati in garanzia, senza spossessamento, in forza di un atto costitutivo. Con l’iscrizione nel Registro pegni si realizza dunque la pubblicità dichiarativa.
La norma ha previsto, nel comma 6 dell’articolo 1, un regolamento attuativo: il 10 agosto 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Mef n. 114/2021, che regola le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro, gli obblighi a carico di chi le effettua e le modalità di accesso al registro e stabilisce i diritti di visura e di certificato (vedi articolo “Pegno mobiliare non possessorio: pubblicato il decreto attuativo”). In particolare, l’articolo 7, comma 1, di tale regolamento stabilisce che “con provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il ministero della Giustizia, sono approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore”.
A seguito dell’adozione del provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche, terminato quindi il periodo di status quo, l’Agenzia potrà operativamente attivare il Registro dei pegni mobiliari non possessori.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale