Non va trascritta la ricognizione dei beni societari post-cancellazione

Non va trascritta la ricognizione dei beni societari post-cancellazione

In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese gli ultimi soci subentrano automaticamente e senza possibilità di rinuncia nella titolarità dei beni sociali. Si tratta, dunque, di un fenomeno successorio automatico, previsto ex lege, di conseguenza l’atto ricognitivo delle proprietà non richiede alcuna trascrizione nel registro dei beni immobiliari (Tribunale di Firenze, pronuncia n. 23/2023)

L’atto ricognitivo con il quale l’unico ex socio di una società cancellata dal registro delle imprese “dà atto che la cessazione della suddetta società ha prodotto un fenomeno di natura successoria in ordine al quale i beni infra descritti (beni del patrimonio societario non liquidati né assegnati) sono qualificabili come sopravvenienze attive della cessata società, e ricadono nella piena titolarità dell’unico socio non è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari.
Ciò in quanto “Trattasi di atto con cui il dichiarante provvede al riconoscimento del proprio diritto di proprietà di alcuni beni immobili, che non risulta ricompreso fra quelli soggetti a trascrizione espressamente e tassativamente previsti dagli artt. 2643, 2645 e 2646 c.c.
L’effetto successorio di cui dà atto il dichiarante, conseguente alla cancellazione della società, è un effetto ex lege del tutto automatico, che non necessita di alcun ulteriore atto, tanto meno di tipo ricognitivo quale quello di cui si richiede la trascrizione, anche ai fini di pubblicità nei confronti dei terzi: tale atto, infatti, ha mera natura dichiarativa e certificativa e non incide sulla titolarità del bene, che deriva soltanto dall’estinzione societaria quale effetto ex lege, già pubblicizzato nell’apposito registro.
Non si ravvisa, quindi, un obbligo di trascrizione a carico del conservatore.
A stabilirlo è il decreto del Tribunale di Firenze dell’8 maggio 2023 – cron. n. 23/2023, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la riserva apposta dal Conservatore dei Registri immobiliari di Firenze alla trascrizione dell’atto ricognitivo avanti menzionato.

La vicenda
Una società in nome collettivo, formata da due membri, acquista dei beni immobili. Successivamente uno dei due recede e il superstite, non volendo continuare da solo l’attività sociale, chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese senza previamente provvedere alla liquidazione del patrimonio sociale.
Gli immobili precedentemente acquistati restano quindi formalmente di proprietà della società.
L’ex socio, volendo far risultare dai registri immobiliari che a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese gli immobili di cui la stessa era proprietaria appartengono ora a lui, chiede a un notaio di ricevere un atto ricognitivo di tale vicenda in modo che in forza dello stesso possa procedersi alla conseguente trascrizione nei registri immobiliari.
Secondo l’ex socio tale atto sarebbe trascrivibile ex articolo 2645 del codice civile e la sua trascrizione necessaria al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e, quindi, la possibilità di disporre liberamente degli immobili.

La trascrizione richiesta è stata seguita con riserva dal Conservatore dei Registri immobiliari di Firenze, che ha manifestato dubbi “circa la trascrivibilità di un atto ricognitivo dell’acquisto di immobili da parte del socio per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, non essendo una tale trascrizione prevista da alcuna norma”.
A fronte dei dubbi manifestati dal Conservatore in merito alla trascrivibilità dell’atto ne è stata chiesta, ai sensi dell’articolo 2674 bis cc, la trascrizione con riserva e poi è stato proposto reclamo al Tribunale.

La decisione del Tribunale di Firenze
Per comprendere la complessa e delicata questione giuridica oggetto della decisione è necessario illustrare gli effetti che conseguono alla cancellazione di una società dal registro delle imprese e valutare la necessità di darne pubblicità nei registri immobiliari.
A seguito della riforma del diritto societario operata dal Dlgs n. 6/2003 si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale che ritiene che la cancellazione di una società di capitali dal registro imprese ne determini l’estinzione anche qualora non siano stati definiti tutti i rapporti giuridici alla stessa facenti capo. La stessa disciplina è ritenuta applicabile alle società di persone, che si differenziano dalle società di capitali, esclusivamente in punto di responsabilità dei soci.

La scoperta dell’esistenza di beni societari non liquidati né assegnati prima della cancellazione non giustifica, secondo tale indirizzo, la revoca della cancellazione della società dal registro imprese, ma comporta il subentro degli ultimi soci nella titolarità di tali beni in proporzione delle quote societarie di cui ciascuno era titolare.
Si verifica cioè un fenomeno che la giurisprudenza qualifica come di natura successoria: nella titolarità dei bei sociali succedono, per effetto della cancellazione, gli ultimi soci.
Di tale successione non vi è però pubblicità nei registri immobiliari ove i beni continuano a risultare di proprietà della società.
Si è dunque posto il problema se, ed eventualmente come, far risultare tale vicenda nei registri immobiliari.

Secondo il reclamante tale fenomeno successorio deve risultare dai registri immobiliari ai fini della continuità delle trascrizioni (articolo 2650 cc) e il mezzo sarebbe la stipula di un atto ricognitivo di tale fenomeno, atto trascrivibile ai sensi dell’articolo 2645 del codice civile.

Il Tribunale di Firenze non ha però condiviso tale ricostruzione.
L’articolo 2645 cc dispone che “Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 …”.
A sensi dell’articolo 2645 richiamato, dunque, un atto può essere trascritto solo quando produce almeno uno degli effetti dei contratti elencati nell’articolo 2643 cc (costituzione, trasferimento o modifica di un diritto reale). Tuttavia, un atto ricognitivo non produce nessuno di tali effetti, limitandosi a dar conto di un effetto già prodottosi ex lege e pertanto non trascrivibile ai sensi di nessuno di tali due articoli.
Tale atto non è trascrivibile neanche ai sensi dell’articolo 2646 cc, in base al quale si trascrivono le divisioni.
Corretto è dunque quanto affermato dal Tribunale di Firenze: “Trattasi di atto … che non risulta ricompreso fra quelli soggetti a trascrizione espressamente e tassativamente previsti dagli artt. 2643, 2645 e 2646 c.c.”.

Lo stesso tribunale rileva, inoltre, che il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione di una società dal registro delle imprese è profondamente diverso da quello conseguente alla morte di una persona.
Nel nostro sistema giuridico si diventa eredi solo a seguito di un atto di accettazione dell’eredità (articolo 459 cc) e anche se il legato si acquista senza bisogno di accettazione è altresì vero che il soggetto a cui favore il legato è stato disposto può rinunciarvi (articolo 648 cc). Gli acquisti mortis causa conseguono, quindi, sempre a un atto di volontà del chiamato o del legatario ed è per questo motivo che il codice civile ne dispone la trascrizione (articolo 2648 cc.).
Nel caso, invece, della cancellazione di una società dal registro delle imprese gli ultimi soci subentrano automaticamente e senza possibilità di rinuncia nella titolarità dei beni sociali, non liquidati né assegnati, in proporzione alle quote societarie di cui ciascuno era titolare.

L’acquisto dei beni sociali da parte dei soci non richiede, dunque, alcuna loro manifestazione di volontà conseguendo ex lege alla cancellazione della società dal registro imprese, si tratta, quindi, di un fenomeno successorio radicalmente diverso dal quello mortis causa e non soggetto a trascrizione in quanto non riconducibile alla previsione dell’articolo 2648 cc, ai sensi del quali sono trascrivibili solo l’accettazione di eredità e l’acquisto di legato.
Condivisibile è perciò anche l’ulteriore affermazione del Tribunale toscano secondo la quale “L’effetto successorio di cui dà atto il dichiarante, conseguente alla cancellazione della società, è un effetto ex lege del tutto automatico, che non necessita di alcun ulteriore atto, tanto meno di tipo ricognitivo quale quello di cui si richiede la trascrizione, anche ai fini di pubblicità nei confronti dei terzi: tale atto, infatti, ha mera natura dichiarativa e certificativa e non incide sulla titolarità del bene, che deriva soltanto dall’estinzione societaria quale effetto ex lege, già pubblicizzato nell’apposito registro.”.

Corollario della pronuncia in commento è che il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione di una società dal registro delle imprese non rileva neanche ai fini della continuità delle trascrizioni.
Secondo l’articolo 2650 del codice civile “Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto”.
Perché manchi la continuità delle trascrizioni è, quindi, necessario che un atto di acquisto sia soggetto a trascrizione e che non venga trascritto.

Nel caso esaminato, avendo il Tribunale escluso che sia soggetto a trascrizione ai sensi degli articoli 2643, 2645 e 2646 (e, deve aggiungersi, ai sensi dell’art. 2648 cc.) l’acquisto derivante dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese, se ne deve conseguenzialmente escludere anche la sua rilevanza ai fini della continuità delle trascrizioni.

La pronuncia, ritenendo non necessaria la stipula e la trascrizione di alcun atto per rendere pubblico nei registri immobiliari il fenomeno successorio originato dalla cancellazione della società dal registro delle imprese rende, dunque, più agevole agli ultimi soci di una società cancellata disporre dei residui beni sociali.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale