Irpef, non passano inosservati i contributi al fondo facoltativo

Irpef, non passano inosservati i contributi al fondo facoltativo

I contributi versati da un dipendente a un fondo aziendale di previdenza complementare di natura facoltativa concorrono a formare la base imponibile sulla quale calcolare le imposte dirette dovute dal dipendente stesso.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19515 del 10 luglio 2023.

Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguardava la dipendente di una banca, che aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria un rimborso ritenendo che i contributi da lei versati a un fondo aziendale di previdenza complementare non fossero imponibili.
In particolare, la richiesta era basata sul presupposto, sostenuto dalla parte, che le ritenute subite al momento dell’erogazione della prestazione, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, fossero superiori a quelle dovute per legge. Ciò in quanto il fondo non aveva scomputato dall’imponibile i contributi versati dalla lavoratrice stessa.    
A seguito della mancata erogazione del rimborso, la contribuente ha presentato ricorso presso la Commissione tributaria e le sue ragioni sono state accolte sia in primo grado dalla Ctp di Parma che, in secondo grado, dalla Ctr dell’Emilia Romagna.

In sede di ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato il fatto che i contributi erano stati diretti a una forma di previdenza complementare di natura facoltativa, circostanza che implicava l’applicazione del secondo comma dell’articolo 48 (oggi trasfuso nell’articolo 51) del Testo unico sulle imposte sui redditi.
La disposizione richiamata stabilisce, che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali o assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso in ottemperanza a una disposizione di legge. Al contrario, i contributi versati a un fondo di previdenza complementare sulla base di un mero accordo tra il dipendente e l’azienda, concorrono a formare la base imponibile.

I giudici della Corte di cassazione, pur evidenziando che, in relazione alla problematica in esame, in passato l’orientamento della giurisprudenza è stato oscillante, hanno affermato che si è ormai consolidata la tesi in base alla quale se un istituto di credito effettua, a favore di un ex dipendente, un’erogazione di capitale mediante un fondo di previdenza complementare istituito sulla base di un accordo accessorio al rapporto di lavoro, il reddito che ne deriva a favore del dipendente va assoggettato allo stesso regime fiscale che sarebbe stato applicato a una pensione integrativa.
In pratica, in tema di Irpef, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare effettua, costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa alla quale il dipendente ha rinunciato e, quindi, deve essere sottoposta allo stesso trattamento che avrebbe ricevuto tale forma di pensione.
Di conseguenza si è ritenuto che nella base imponibile, sulla quale calcolare l’imposta dovuta dal contribuente, rientra l’intera somma versata dal fondo di previdenza, senza alcuna deduzione dei contributi versati dal dipendente.

A sostegno di questa conclusione sono state richiamate, in motivazione, le seguenti pronunce della Corte di cassazione che, in relazione alla stessa problematica, si sono espresse in senso conforme: n. 36134/2022, n. 22673/2022, n. 14571/2021, n. 28125/2020, n. 13353/2020, n. 33827/2019, n. 124/2018, n. 27079/2016, n. 27078/2016, n. 23030/2014, n. 11156/2010.

In particolare, con la citata ordinanza n. 14571/2021 si è affermato che i fondi come quello di cui alla pronuncia in esame rappresentano “…una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita…

Anche alla luce dei numerosi precedenti si è ritenuto di dare continuità al principio in base al quale “…la determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti – a norma dell’art. 48 del D.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51 – soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge”

È stato, quindi, ritenuto legittimo il rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, del rimborso chiesto dalla contribuente.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale