28 Set Tassa illegittima sui veicoli: credito anche agli acquirenti
La tassa sui veicoli, riscossa in violazione del diritto Ue in Romania, all’atto della prima immatricolazione, può considerarsi incorporata nel valore degli stessi veicoli. Pertanto il credito vantato nei confronti dello Stato si può trasferire ai successivi acquirenti. Questi possono rivalersi sui venditori che l’hanno versata e se ciò è impossibile, sull’autorità tributaria (Corte Ue, C-508/22)
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia, che oppone due eredi di un contribuente all’amministrazione finanziaria rumena, in relazione al rimborso di una tassa, riscossa in violazione del diritto unionale in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo, a un successivo acquirente dello stesso autoveicolo.
Con riferimento al caso in esame, una società ha acquistato in leasing un autoveicolo.
Al fine di poter procedere alla prima immatricolazione, la società di leasing, aveva versato alle autorità rumene una tassa straordinaria sugli autoveicoli e sui veicoli a motore, maggiorata dell’Iva. La stessa società di leasing ha poi recuperato tale somma presso la compagine acquirente. Quindi, la proprietà del veicolo è stata trasferita a una altra società e da ultimo a una persona fisica.
Quest’ultima ha quindi inoltrato, presso l’amministrazione tributaria, una domanda di rimborso della tassa straordinaria d’immatricolazione versata per il veicolo in questione in seguito ad alcune sentenze della Corte, che hanno dichiarato contrarie al diritto dell’Unione alcune tasse applicabili ai veicoli a motore istituite dalla Romania, tra le quali figura la tassa straordinaria d’immatricolazione in esame.
Tale domanda veniva respinta, in quanto l’amministrazione tributaria lamentava che la stessa non era stata presentata dalla persona che aveva versato l’imposta.
La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni pregiudiziali.
La prima questione
Con la sua prima questione il giudice chiede di conoscere se l’articolo 110 Tfue debba essere interpretato nel senso che l’importo di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione da uno Stato membro sugli autoveicoli, all’atto della prima immatricolazione, possa considerarsi incorporato nel valore di tali veicoli, cosicché il credito vantato nei confronti dello Stato a causa della riscossione illegittima di detta tassa possa ritenersi trasferito, all’atto della vendita di detti veicoli, ai successivi acquirenti di questi ultimi.
L’articolo 110, primo comma, Tfue vieta, agli Stati membri, di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Secondo una giurisprudenza costante, tale disposizione è violata quando l’importo della tassa, che grava su un veicolo usato importato, supera l’importo residuo della tassa incorporato nel valore dei veicoli usati similari, già immatricolati nel territorio nazionale.
In ordine alla compatibilità con l’articolo 110 Tfue di una tassa d’immatricolazione istituita da uno Stato membro gravante su un veicolo usato importato, la giurisprudenza unionale ha già precisato che l’importo di tale tassa deve considerarsi incorporato nel valore del veicolo dal momento del pagamento della tassa.
Pertanto, quando un veicolo immatricolato nello Stato membro considerato è venduto, in seguito, come veicolo usato nello stesso Stato membro, il suo valore di mercato, comprendente l’importo residuo della tassa d’immatricolazione, sarà pari a una percentuale, determinata in funzione del deprezzamento del veicolo, del suo valore iniziale.
Ciò premesso, in alcune situazioni specifiche, l’importo residuo di una tassa può cessare di considerarsi incorporato nel valore commerciale dei veicoli.
La fattispecie all’attenzione della Corte Ue verte sulla questione se, nell’ipotesi di rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, si possa ritenere che tale tassa sia trasferita sui successivi acquirenti del veicolo.
Come la Corte ha costantemente dichiarato in materia di imposte indirette, anche se abitualmente, nel commercio, tali imposte sono parzialmente o totalmente trasferite sul consumatore finale, non si può affermare in generale che, in tutti i casi, l’imposta sia effettivamente trasferita.
Il trasferimento effettivo, parziale o totale, dipende da vari fattori che accompagnano ogni operazione commerciale e la differenziano da altri casi situati in altri contesti.
Di conseguenza, la questione della ripercussione di un’imposta indiretta costituisce una questione di fatto, che rientra nella competenza del giudice nazionale, che può valutare liberamente gli elementi di prova sottoposti al suo esame.
Ciò deve valere anche per le tasse come quella straordinaria d’immatricolazione, che colpisce gli autoveicoli all’atto della loro prima immatricolazione in uno Stato membro. Infatti, il trasferimento effettivo, parziale o totale, sull’acquirente successivo di un veicolo per il quale tale tassa è stata assolta, dipende da diversi fattori connessi alle circostanze di fatto che accompagnano le operazioni commerciali nell’ambito delle quali la proprietà di un veicolo è trasferita.
Pertanto, spetta al giudice nazionale valutare, se un trasferimento parziale o totale di tale tassa sull’uno o sull’altro acquirente successivo sia effettivamente avvenuto.
Quindi, laddove il giudice nazionale constati, sulla base di una libera valutazione degli elementi di prova sottopostigli, che una tassa straordinaria d’immatricolazione, versata all’atto della prima immatricolazione di un veicolo, è stata effettivamente trasferita sull’acquirente successivo di tale veicolo, nulla osta, in linea di principio, a che si ritenga che il credito detenuto nei confronti dello Stato a causa della riscossione illegittima di tale tassa sia stato trasferito, contemporaneamente alla proprietà di tale veicolo, all’acquirente.
Pertanto, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 110 Tfue deve essere interpretato nel senso che l’importo di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione da uno Stato membro sugli autoveicoli, all’atto della prima immatricolazione, può considerarsi incorporato nel valore di tali veicoli, cosicché il credito vantato nei confronti dello Stato a causa della riscossione illegittima di detta tassa può ritenersi trasferito, all’atto della vendita di detti veicoli, ai successivi acquirenti di questi ultimi.
La seconda questione
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 110 Tfue debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale prevede che una tassa riscossa da uno Stato membro, in violazione del diritto dell’Unione, sugli autoveicoli all’atto della loro prima immatricolazione possa essere restituita solo al soggetto passivo che ha versato tale tassa, e non a un acquirente successivo del veicolo.
La Corte Ue chiarisce che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione.
Quando uno Stato membro ha prelevato tasse in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i contribuenti hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma anche degli importi pagati a tale Stato o da quest’ultimo trattenuti in rapporto diretto con tale tributo.
In secondo luogo, il rimborso delle tasse indebitamente riscosse può essere negato, in deroga al principio del rimborso, quando tale restituzione comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando si accerti che la persona tenuta al pagamento di tali diritti li ha di fatto riversati direttamente sull’acquirente.
Ciò in quanto, in tali circostanze, l’onere del tributo indebitamente percepito non è stato sopportato dal soggetto passivo ma dall’acquirente, sul quale l’onere è stato trasferito.
Pertanto, il rimborso al soggetto passivo dell’importo della tassa che ha già percepito dall’acquirente equivarrebbe, per lui, a un doppio pagamento qualificabile come arricchimento senza causa, senza che per questo si ponga rimedio alle conseguenze dell’illegittimità della tassa per l’acquirente.
Tale interpretazione appare coerente con la finalità sottesa al diritto alla ripetizione dell’indebito, che mira a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità della tassa con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che essa ha fatto indebitamente gravare sul soggetto che, in definitiva, l’ha effettivamente sostenuta.
Al fine di rispettare il principio di effettività, le condizioni per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito stabilite dagli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia processuale, devono far sì che l’onere economico della tassa indebitamente riscossa possa essere neutralizzato.
Se l’acquirente finale, in forza del diritto interno, è in grado di ottenere il rimborso, da parte del soggetto passivo, dell’importo della tassa su di lui trasferita, tale soggetto passivo deve essere in grado, a sua volta, di ottenerne il rimborso da parte delle autorità nazionali.
Pertanto uno Stato membro può opporsi, in linea di principio, a una domanda di rimborso di una tassa indebitamente riscossa, formulata dall’acquirente finale sul quale la tassa è stata trasferita, adducendo che non è l’acquirente che ha versato la tassa alle autorità tributarie, purché tuttavia l’acquirente possa esperire, in forza del diritto interno, un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo.
Tuttavia, qualora il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività impone che l’acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari.
Da ciò deriva, che l’acquirente di un veicolo per il quale sia stata pagata una tassa riscossa da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione e sul quale l’imposta sia stata trasferita, deve poter ottenere, il rimborso da parte del soggetto passivo che l’ha versata o, eventualmente, delle autorità tributarie.
Quando un veicolo per il quale è stata versata una tassa all’atto della sua prima immatricolazione perde una parte del suo valore di mercato, l’importo della tassa compreso nel valore di tale veicolo diminuisce nelle stesse proporzioni di tale valore. Nell’ipotesi in cui l’importo residuo della tassa sia trasferito sull’acquirente successivo dell’autovettura, sulla base della giurisprudenza che consente agli Stati membri di negare il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, quando esso comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto, la tassa che dev’essere rimborsata all’acquirente non può superare, in nessun caso, tale importo residuo.
Pertanto, nel caso di specie il giudice deve verificare, nell’ipotesi in cui ravvisi che una parte residua della tassa straordinaria d’immatricolazione versata all’atto della prima immatricolazione del veicolo sia stata effettivamente trasferita su un acquirente successivo di tale veicolo, che il rimborso di tale tassa all’ acquirente non comporti un arricchimento senza causa di quest’ultimo.
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 110 Tfue dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che una tassa riscossa da uno Stato membro, in violazione del diritto dell’Unione, sugli autoveicoli all’atto della loro prima immatricolazione possa essere restituita solo al soggetto passivo che ha versato tale tassa, e non a un acquirente successivo del veicolo, a condizione che l’acquirente che abbia effettivamente sostenuto l’onere della tassa possa ottenerne il rimborso, secondo le modalità procedurali nazionali, da parte del soggetto passivo che l’ha versata o, eventualmente, delle autorità tributarie quando, in particolare, il rimborso da parte di tale soggetto passivo risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Data sentenza
28 settembre 2023
Numero della causa
C-508/22
Nome delle parti
KL, PO
contro
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Braşov,
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale