Ok all’imposta addizionale applicata al tabacco riscaldato

Ok all’imposta addizionale applicata al tabacco riscaldato

La Corte di giustizia, con la sentenza del 14 marzo 2024, resa nella causa C-336/2022, ha stabilito che la nozione di “altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa” comprende un’addizionale applicabile al tabacco riscaldato – che rientra nel “tabacco da fumo” – il cui importo è pari all’80% dell’importo dell’accisa sulle sigarette, previa detrazione dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.

Una società produce bastoncini di tabacco riscaldato destinati ad essere inseriti in un apparecchio di riscaldamento alimentato con una batteria. Tali bastoncini sono avvolti in carta colaminata con uno strato di alluminio, di modo che non possono essere né accesi né bruciati in tale apparecchio. Essi sono riscaldati con l’energia elettrica ad una temperatura inferiore alla loro temperatura di combustione e producono quindi un aerosol contenente nicotina che i consumatori possono inalare, come il fumo di tabacco tradizionale, mediante un bocchino.

Fino al 31 dicembre 2021, i bastoncini di tabacco riscaldato erano tassati in Germania solo all’aliquota dell’imposta sul tabacco applicabile al tabacco da pipa. La legge tedesca prevedeva, tuttavia, a decorrere dal 1º gennaio 2022, oltre a tale accisa, un’imposta addizionale gravante sul tabacco riscaldato, corrispondente all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile al tabacco da pipa.

Nel dicembre 2021, la società presentava all’ufficio doganale principale di Bielefeld una dichiarazione fiscale nella quale stimava l’importo che avrebbe dovuto versare a titolo di imposta applicabile al tabacco riscaldato, utilizzando a tal fine la tariffa fiscale in vigore a partire dal 1º gennaio 2022. Tale importo corrispondeva all’accisa applicabile, in forza della legge nazionale, all’imposta addizionale in questione.

La compagine adiva, quindi, il tribunale tributario di Düsseldorf, Germania, con un ricorso avverso tale dichiarazione fiscale, con il quale contestava la legittimità di detta imposta addizionale, alla luce, in particolare, dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.

Questione pregiudiziale

Ciò premesso, il tribunale tributario di Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali seguenti, delle quali solo la prima viene affrontata dalla Corte di giustizia:

  • se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/Ce, relativa al regime generale delle accise, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’applicazione dell’imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che, oltre all’aliquota sul tabacco da pipa, venga applicata un’imposta addizionale pari all’80% dell’importo dell’imposta sulle sigarette, dedotto l’importo dell’imposta sul tabacco da pipa.

Sentenza

La Corte premette che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 qualifica come «tabacchi lavorati» le sigarette, i sigari e i sigaretti, nonché il tabacco da fumo. In quest’ultima categoria rientrano, da un lato, il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette e, dall’altro, una categoria residuale di «altri tabacchi da fumo». Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva assimila alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. Quest’ultima norma definisce il «tabacco da fumo» come quello che deve essere trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, e che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale, due condizioni cumulative; la stessa norma esplicita che il tabacco da fumo può anche essere composto da «cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto» diversi da quelli rientranti nella definizione di sigarette e in quella di sigari e sigaretti, cascami che possono inoltre essere fumati.

Per quanto riguarda la prima condizione, nel caso di specie risulta che il tabacco riscaldato è costituito da tabacco compresso, fabbricato a partire dalla polvere di tabacco: pertanto, il tabacco riscaldato è costituito o da tabacco «trinciato» o in altro modo «frazionato» o da «cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto». Quanto alla seconda condizione, risulta che il tabacco riscaldato genera, quando viene riscaldato mediante energia elettrica, un aerosol inalato dal consumatore, consentendo così di ritenere che tale tabacco possa essere fumato o essere fumato senza ulteriore trasformazione industriale, vale a dire senza trasformazione mediante un processo standardizzato di materie prime in beni materiali.

Quindi, osservano i giudici comunitari, il tabacco riscaldato in questione, poiché rientra nella nozione di «tabacco da fumo», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2011/64, è, in quanto tabacco lavorato rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, un prodotto sottoposto ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118.

Pertanto, in tale qualità, esso può essere gravato da un’«altra imposta indiretta avente finalità specifiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.

Conformemente a quest’ultima disposizione, tale altra imposta indiretta può essere prelevata sui prodotti soggetti ad accisa solo a due condizioni cumulative: da una parte, tali imposte devono essere applicate per «finalità specifiche» e, dall’altra, esse devono essere conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’Iva in materia di determinazione della base imponibile, nonché del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta.

Secondo la Corte di giustizia, si può ritenere che un’imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo.

Nel caso di specie, gli eurogiudici constatano che la finalità specifica della tutela della salute figura anche tra gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/64: tuttavia, neppure la mera circostanza che un’imposta sia destinata, oltre a perseguire una finalità di bilancio, a garantire un livello elevato di protezione della salute può escludere a priori l’esistenza di una «finalità specifica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.

Ebbene, l’imposta addizionale di cui trattasi mira a ravvicinare la tassazione del tabacco riscaldato a quella gravante sulle sigarette. Pertanto, mediante un adeguamento del regime fiscale del tabacco riscaldato, tale imposta ha la finalità specifica di dissuadere i consumatori che dipendono dalla nicotina dall’abbandonare le sigarette a vantaggio del tabacco riscaldato, dal momento che anche quest’ultimo è nocivo per la salute.

Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa al rispetto, da parte di un’imposta addizionale come quella in questione, delle regole di imposizione dell’Unione applicabili all’accisa o all’Iva per la determinazione della base imponibile nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, il Collegio ricorda che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non richiede agli Stati membri il rispetto integrale di tali regole. È sufficiente, infatti, che le imposte indirette supplementari che perseguono finalità specifiche siano conformi, su tali punti, all’economia generale delle norme dell’Unione applicabili oppure all’accisa, oppure ancora all’Iva.

In proposito, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/64 autorizza il principio di un’«accisa mista» comprendente un elemento ad valorem e un elemento specifico, il quale è previsto alla lettera b) di tale articolo 14, paragrafo 1, nel senso che esso può essere espresso in «un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi». Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva precisa che l’accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l’Iva), espressa in percentuale, in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, è almeno pari, «per gli altri tabacchi da fumo al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a Eur 22 per chilogrammo».

Pertanto, conclude la Corte, nel caso in questione appare soddisfatta anche la seconda condizione imposta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 affinché detta imposta addizionale possa essere qualificata come «altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa».

Conclusioni

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/Ce, relativa al regime generale delle accise, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa» comprende un’imposta addizionale applicabile al tabacco riscaldato, il cui importo è pari all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.

Fonte:

Data della sentenza
14 marzo 2024

Numero della causa:
Causa C-336/2022

Nome delle parti:

Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG;

contro

Hauptzollamt Bielefeld



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale