Notifica valida se il destinatario ha la possibilità di conoscere l’atto

Notifica valida se il destinatario ha la possibilità di conoscere l’atto

Ai fini del perfezionamento della notificazione, la conoscibilità dell’atto va intesa come possibilità di conoscenza dello stesso e non come sua conoscenza effettiva e certa. 

Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nell’ordinanza n. 4597 dello scorso 21 febbraio, ove la Corte ha altresì precisato che la parte che invochi la rimessione in termini per procedere all’impugnazione tardiva deve dimostrare di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per causa ad essa non imputabile o per caso fortuito o forza maggiore, vale a dire per un impedimento non evitabile con un comportamento diligente. 

La vicenda processuale 
In sede di impugnazione di un atto di accertamento, un contribuente deduceva, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento per difetto di notifica e invocava la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 del codice di procedura civile. 

Il ricorso di primo grado veniva dichiarato inammissibile per tardività. 
Lo sfavorevole verdetto veniva ribadito dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 283/03/18 del 1° marzo 2018, che l’interessato impugnava in sede di legittimità. 
Dinanzi alla Corte suprema, per quanto d’interesse, l’istante ribadiva le censure relative alla notifica. 

Nello specifico, la parte privata insisteva sull’eccezione di mancato perfezionamento della notificazione, per un verso asserendo la violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge – in particolare, dolendosi della mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e della mancata ricezione effettiva della comunicazione di avvenuto deposito (Cad), per l’altro, affermando che l’iter notificatorio di cui all’articolo 8 della legge n. 890/1982, ove è previsto il rilascio dell’avviso al destinatario mediante “affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione” avrebbe dovuto interpretarsi come un “ordine di modalità di esecuzione della notifica”, nel senso che l’affissione avrebbe dovuto essere eseguita in via principale mentre l’immissione dell’avviso in cassetta, ipotesi verificatasi nella nel caso in esame, si sarebbe potuta effettuare soltanto in via subordinata. 

In aggiunta, il ricorrente affermava che, nel rispetto dell’articolo 60, quarto comma, del Dpr n. 600/1973, ai sensi del quale “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”, il termine per l’impugnazione dell’atto avrebbe dovuto computarsi dalla “concreta conoscibilità”, intesa come effettiva conoscenza del provvedimento impugnato. 

L’interessato, infine, si doleva del fatto che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto della circostanza che la sua assenza dalla casa di abitazione era dovuta a ragioni di salute, avendo locato un appartamento in una località termale nel periodo in cui la notifica era stata effettuata: concludeva che, trattandosi di causa a lui non imputabile e, comunque, scusabile, il collegio regionale aveva violato l’articolo 153 cpc negandogli la remissione in termini. 

La pronuncia della Corte 
Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso, in primis dichiarando inammissibile, in quanto motivo nuovo, la censura relativa alle modalità di esecuzione della notifica e ricordando comunque che, nell’ambito del particolare iter di cui al caso concreto, l’affissione dell’avviso alla porta piuttosto che la sua immissione in cassetta costituiscono “due procedure alternative tra loro, senza ordine di preferenza (cfr. Cass., V, n. 22348/2020)”. 

Poi, i magistrati di piazza Cavour hanno concluso per l’infondatezza del motivo con cui la parte riteneva di poter ancorare il perfezionamento del procedimento notificatorio alla ricezione effettiva della Cad, puntualizzando che la conoscibilità di un atto notificato “va intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto notificando stesso e non come sua conoscenza certa (cfr. Cass., Sez. Un. n. 10012/2021)”. 

In ordine alla questione della richiesta di rimessione in termini, la Corte ha ricordato che il presupposto affinché detta rimessione possa operare è che la parte richiedente dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per causa ad essa non imputabile o per caso fortuito o forza maggiore, occorrendo cioè “che vi sia un impedimento non evitabile con un comportamento diligente (Cass. n. 21794/2015)» (cfr. Cass., V, n. 10162/2023)”. 

Nella vicenda in esame, rileva la pronuncia, la Ctr ha rigettato la richiesta di rimessione in termini per non aver il ricorrente dimostrato una impossibilità assoluta e oggettiva a rientrare presso la propria residenza, ma bensì, e soltanto, una mera difficoltà relativa. 

Osservazioni 
Nell’ordinamento giuridico, la notificazione costituisce lo strumento finalizzato a portare il contenuto di un atto nella legale conoscenza di uno o più soggetti determinati. 
Si parla di “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, e anche sufficiente, che vengano realizzate le formalità stabilite al riguardo dalla legge (vedi Cassazione, n. 24002/2019, ove si precisa che il rispetto della sequenza procedimentale fissata dal legislatore “costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell’atto, pur non avendo ricevuto l’atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza”). 

Il perfezionamento dell’iter notificatorio si fonda, dunque, sulla ragionevole presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, mentre non è richiesta la conoscenza concreta ed effettiva dell’atto stesso, che di fatto si realizza soltanto nel caso di “notifica in mani proprie” (Cassazione, n. 15324/2017; n. 6924/2019) 

In definitiva, lo scopo della notifica può dirsi raggiunto e la notifica è valida quando è garantita la conoscibilità, “intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando” (Cassazione, SSUU, n. 10012/2021). 

Sotto questo profilo, dunque, la decisione in commento conferma un quadro interpretativo che appare decisamente consolidato. 

Anche per quanto concerne l’aspetto della rimessione in termini, di cui all’articolo 153, secondo comma cpc, ai sensi del quale “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”, l’ordinanza in rassegna risulta coerente con l’orientamento di legittimità per il quale la rimessione “presuppone sempre una situazione di impedimento, non imputabile alla parte che invoca la stessa” (Cassazione, n. 3157/2024), perché “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà” (Cassazione, n. 19384/2023 e n. 1707/2024).



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale