10 Mag Società di comodo: il pignoramento non affossa la norma antielusiva
La Cgt di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 266 del 26 febbraio 2024, ha stabilito che la disapplicazione della disciplina delle società non operative vige con riferimento alle società assoggettate a procedura concorsuale ovvero a liquidazione giudiziaria ed alle società sottoposte a sequestro penale o confisca. Il pignoramento non rientra in dette ipotesi, non trattandosi né di procedura concorsuale né di fattispecie in cui il Tribunale civile abbia nominato un amministratore giudiziario.
La vertenza riguardava un avviso di accertamento, emesso da un ufficio maremmano dell’Agenzia delle entrate, successivamente a una verifica fiscale della Guardia di finanza, in ordine all’attività commerciale di una srl, realizzata in evasione d’imposta, quale società di comodo (ex articolo 30, legge 724/1994). In particolare, veniva contestata l’irregolare tenuta della contabilità, la contabilizzazione di costi/operazioni passive non inerenti, la mancata dichiarazione di un determinato reddito d’impresa ai fini Ires e di un certo valore della produzione netta ai fini Irap.
La compagine proponeva ricorso alla Ctp di Grosseto, eccependo l’esistenza di cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo, essendo succeduta, alcuni anni prima, nel contratto di affitto di azienda tra la propria dante causa e un’altra srl. Evidenziava, inoltre, l’esistenza di un pignoramento sull’immobile che costituiva l’albergo, centro dell’attività aziendale, con fissazione di asta di vendita del bene.
La società chiedeva, quindi, la dichiarazione di illegittimità o il parziale annullamento dell’avviso di accertamento o, in via ancora subordinata, il ricalcolo del gravame fiscale sul minor valore dell’immobile societario pignorato e l’annullamento delle sanzioni.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l’Agenzia delle entrate contestava la tesi della contribuente.
La Commissione adita respingeva il ricorso, aderendo alla prospettazione erariale e, quindi, la srl proponeva appello.
Sentenza della Corte toscana e conclusioni
Nel respingere il ricorso del contribuente, la Corte di giustizia di secondo grado della Toscana premette che la disciplina risolutiva del caso di specie è reperibile nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, che prevede le “situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.724”.
In particolare, le ipotesi di cui al richiamato provvedimento si identificano nelle società:
a) in stato di liquidazione che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
b) assoggettate a una delle procedure concorsuali ovvero a una procedura di liquidazione giudiziaria
c) sottoposte a sequestro penale o confisca
d) che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge n. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
e) che detengono partecipazioni in:
- società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724/1994
- società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30, anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione
- società collegate residenti all’estero, cui si applica il regime dell’articolo 168 del Tuir
- che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione, in relazione a un precedente periodo d’imposta sulla base di circostanze oggettive, puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
Ciò posto – continua la Corte – dalla lettura delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) si rileva come il pignoramento non rientri tra quelle menzionate: in particolare, la fattispecie di cui alla lettera b), infatti, richiama chiaramente una procedura concorsuale e non a carattere individuale quale il pignoramento; l’ipotesi di cui alla lettera c) va riferita, invece, a società sottoposte a sequestro penale o a confisca, nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge n. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera, inoltre, con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario e ai successivi periodi d’imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria. Tra l’altro, la legge n. 575/1965 “si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla ‘ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso” (articolo 1) e il sequestro penale ha carattere strumentale rispetto alla confisca (cfr articoli 2-bis e 2-sexies). Inoltre, precisa la Corte, il pignoramento comporta un vincolo d’indisponibilità relativa e può essere modificato e sostituito prima della vendita forzata.
Infine, la Corte toscana ritiene che la società non avesse fornito adeguata prova della presenza di una situazione oggettiva tale da rendere impossibile il conseguimento dei proventi previsti che giustificherebbe la disapplicazione dell’ex articolo 30 comma 4-bis legge n. 724/1994, atteso che, nel caso in esame – in cui la srl era subentrata in contratti di affitto d’azienda, che chiaramente evidenziavano una non particolare redditività economica – alcun evento eccezionale o imprevedibile risultava essersi verificato, ma solo libere scelte gestionali della società che non consentivano la disapplicazione della disciplina (cfr Cassazione nn. 4156/2018 e 66616/2019).
Si ricorda, in ultima analisi, che le situazioni che consentono l’esonero devono essere oggettive e dimostrabili: in questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce causa di esonero l’impossibilità di noleggiare un grande macchinario, alla luce della crisi del settore delle costruzioni in cui esso veniva impiegato (cfr Cassazione n. 5080/2017) mentre non è sufficiente eccepire l’affitto dell’azienda posseduta, senza la valida dimostrazione delle ragioni del più che contenuto canone percepito (cfr Cassazione n. 4156/2018).
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale