Imposta di registro sul conguaglio: la Cassazione conferma con 4 sentenze

Imposta di registro sul conguaglio: la Cassazione conferma con 4 sentenze

Ai fini dell’imposta di registro Il conguaglio scaturente da una divisione immobiliare deve essere tassato, con le aliquote previste per i trasferimenti, anche se il soggetto, avente diritto al conguaglio, rinuncia a riceverlo per spirito di liberalità. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 4858, 4871, 4878 e 4884 tutte del 23 febbraio 2024

Prima di esaminare la vicenda processuale, occorre premettere che la disciplina relativa alle divisioni è contenuta negli articoli 34 del testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, e 3 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto.

In base a tali disposizioni, in linea generale, l’atto di divisione è soggetto all’imposta di registro con l’aliquota dell’1%. Se, però, ad un soggetto sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti.

Di solito, il soggetto che, in sede di divisione riceve beni di valore superiore rispetto alla sua quota di diritto, compensa tale maggiore attribuzione mediante il pagamento di un conguaglio in denaro a favore del condividente che ha ricevuto beni di valore inferiore rispetto a quanto a lui spettante.

Sull’importo di questo conguaglio, come anticipato, si applica la tassazione tipica dei trasferimenti e, pertanto, la tassazione sarà maggiormente onerosa rispetto alla tassazione tipica della divisione.

In sede di registrazione degli atti che hanno generato il contenzioso di cui alle pronunce in commento, il notaio ha versato l’imposta di registro, con l’aliquota dell’1%, sul valore dei beni comuni al netto dell’importo dei conguagli.

Non è stata, invece, versata l’imposta di registro proporzionale relativa ai conguagli.

Di conseguenza, in sede di controllo delle imposte autoliquidate, l’Ufficio ha chiesto al notaio il pagamento dell’imposta relativa al conguaglio, calcolata con l’aliquota dei trasferimenti.

Il notaio ha presentato ricorso in Commissione tributaria, ritenendo che, nel caso in esame, il conguaglio non doveva scontare l’imposta di registro, considerato che negli atti di divisone la contribuente che avrebbe dovuto ricevere il conguaglio stesso, rinunciava, per spirito di liberalità, a ricevere la somma di denaro a lei spettante. Pertanto, il notaio riteneva che tale circostanza faceva venire meno il presupposto per la tassazione del conguaglio stesso.

La tesi del notaio è stata condivisa dalla Ctp di Vicenza, con la sentenza n. 377/2016.

In sede di appello l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato il carattere assoluto della presunzione stabilita dal richiamato articolo 34 del TUR, in base alla quale, una volta che si verifica la fattispecie stabilita dal legislatore (previsione di un conguaglio divisionale superiore al 5% del valore della quota di diritto) deve applicarsi la tassazione tipica dei trasferimenti, a prescindere dall’effettivo versamento del conguaglio stesso. 

La Ctr del Veneto, con la sentenza n. 168 del 13 febbraio 2018 ha, invece, accolto la tesi erariale.

I giudici della Corte di Cassazione, con le pronunce in commento hanno confermato che l’articolo 34 del TUR contiene una presunzione assoluta, ritenendo che tale norma “…sottopone la divisione con conguagli ad un trattamento fiscale specifico, indipendentemente dalla volontà delle parti..”.

Nella motivazione sono state richiamate, in senso conforme, le precedenti pronunce della stessa Corte n. 1620/2021, n.2378/2022, n. 11836/2022 e n. 27409/2020.

In particolare, quest’ultima pronuncia è stata richiamata nella parte in cui aveva stabilito che l’articolo 34 del Tur  “…pone una presunzione assoluta (iuris et de iure), in forza della quale l’eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita, non rilevando che i condividenti che ricevono di più assumano un’obbligazione avente ad oggetto una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) con funzione compensativa in favore dei condividenti che ricevono di meno, né, che i condividenti che ricevono di meno rinunzino (per spirito di liberalità, verso un corrispettivo o a scopo di adempimento) a ricevere una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) dai condividenti che ricevono di più.

Alla luce di tali argomentazioni è stato, quindi, ritenuto corretto l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio, finalizzato alla tassazione del conguaglio, nonostante, di fatto, non si era provveduto al pagamento del conguaglio stesso, stante la rinuncia da parte del soggetto che ne aveva diritto.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale