Accise su prodotti petroliferi: no a differenziazione “per regione”

Accise su prodotti petroliferi: no a differenziazione “per regione”

La Corte di giustizia, con la sentenza del 30 maggio 2024, resa nella causa C-743/2023, ha chiarito che la normativa europea, al di fuori dei casi previsti a tal fine, osta a una normativa nazionale, come quella prevista prima del 2019 in Spagna, che autorizzi regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per lo stesso prodotto prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, poiché ciò potrebbe essere pregiudizievole per il mercato interno.

Nel caso in esame, diversi operatori economici soggetti all’accisa sugli oli minerali presentavano dichiarazioni di autoliquidazione, relative a un determinato periodo e ripercuotevano l’importo di quest’ultimo su una società, la cui attività era costituita dall’acquisto, dalla vendita, dall’importazione e dalla commercializzazione all’ingrosso di prodotti petroliferi.

Durante tale periodo (antecedente al 2019), la normativa spagnola consentiva, in aggiunta all’imposta nazionale – la cui aliquota era uniforme su tutto il territorio nazionale – un’imposta regionale supplementare (abrogata dal 2019), la cui aliquota era fissata da ciascuna comunità autonoma per gli oli minerali consumati nel proprio territorio. Successivamente alla sua abrogazione, il Regno di Spagna istituiva un altro sistema, che prevedeva un’aliquota uniforme su tutto il territorio.

La società, essendo stata gravata dell’accisa sugli oli minerali, chiedeva all’Amministrazione fiscale di rettificare le dichiarazioni di autoliquidazione degli operatori in questione e chiedeva il rimborso degli importi corrispondenti all’applicazione dell’aliquota d’imposta regionale per l’accisa sugli oli minerali.

A sostegno delle proprie domande, la contribuente sosteneva che l’aliquota d’imposta regionale per l’accisa sugli oli minerali che le comunità autonome potevano fissare in applicazione della legge sulle accise era contraria al diritto dell’Unione in quanto violava talune disposizioni della direttiva n. 2003/96, in quanto contraria all’obiettivo di tassazione unificata dei prodotti energetici e dell’elettricità perseguito dalla direttiva unionale.

L’Ufficio di gestione delle accise di Santa Cruz de Tenerife respingeva tali domande affermando di non essere l’organo competente a pronunciarsi sulla questione se una disposizione legislativa nazionale violasse o meno il diritto dell’Ue.

La società presentava reclami avverso le decisioni di rigetto, respinti dal Tribunale economico-amministrativo centrale spagnolo.

La compagine proponeva, quindi, ricorso avverso le decisioni di rigetto dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo della Corte centrale, che lo respingeva.

La società, pertanto, proponeva ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema.

Questione pregiudiziale

Pertanto, la Corte suprema, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte Ue la seguente questione pregiudiziale:

  • se la direttiva 2003/96, in particolare l’articolo 5, debba essere interpretata nel senso che osta a una norma nazionale, come l’articolo 50-ter della legge sulle accise, che autorizzava le comunità autonome a fissare per uno stesso prodotto aliquote dell’accisa sugli oli minerali diverse a seconda del territorio.

Sentenza
La Corte di giustizia premette che la direttiva 2003/96 mira a instaurare un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, conferendo agli Stati membri un insieme di facoltà, con un certo margine di discrezionalità, per introdurre aliquote d’imposta differenziate, esenzioni fiscali o sgravi fiscali dalle accise, le quali sono parte integrante del regime di tassazione armonizzato, istituito da detta direttiva.

In particolare, l’articolo 5 della direttiva richiamata prevede la possibilità di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate, a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva stessa e siano compatibili con il diritto dell’Unione, nei seguenti casi:

  • quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto
  • quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento e per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze e, infine, per uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l’elettricità.

La norma richiamata non ammette aliquote di accisa, per lo stesso prodotto e il medesimo uso, diverse a seconda delle regioni o dei territori dello Stato in cui tale prodotto è consumato, come prevedeva la normativa spagnola ante 2019.

Inoltre, osservano i togati comunitari, l’economia generale della direttiva 2003/96 corrobora l’interpretazione restrittiva delle facoltà di applicare aliquote differenziate, che tale direttiva offre, ivi incluso quando i livelli minimi di tassazione sono rispettati.

In sostanza, per applicare aliquote differenziate nel territorio per il medesimo prodotto e il medesimo uso, quando una possibilità del genere non è prevista dalle disposizioni stesse della direttiva, è sempre necessaria un’autorizzazione ai sensi della direttiva stessa, a prescindere dal rispetto dei livelli minimi di tassazione.

Di conseguenza, sia dall’articolo 5 su richiamato sia dall’analisi dell’insieme delle disposizioni della direttiva 2003/96, che prevedono riduzioni o esenzioni di tassazione, risulta che, anche se il settore della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità è solo parzialmente armonizzato e la normativa di riferimento riconosce agli Stati un certo margine di manovra affinché possano attuare politiche adeguate ai contesti nazionali, resta tuttavia il fatto che tale margine è circoscritto.

Ne consegue – secondo la Corte di giustizia – che, a prescindere dal rispetto dei livelli minimi di tassazione imposti dalle disposizioni richiamate, le facoltà offerte di instaurare aliquote d’imposta differenziate, esenzioni dalla tassazione o riduzioni delle accise possono essere attuate solo nel rigoroso rispetto delle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/96.

Il caso spagnolo
Nel caso in esame, a parere del Collegio di Lussemburgo, è giocoforza constatare che nessuna delle deroghe previste dalla direttiva 2003/96 autorizza espressamente il Regno di Spagna ad applicare per il medesimo prodotto e il medesimo uso aliquote di accisa diverse a seconda delle comunità autonome ove tali prodotti sono consumati.

Del resto, la direttiva consente, in linea di principio, la possibilità di fissare aliquote di accisa diverse tra Stati membri, purché siano rispettate le percentuali minime in essa previste.

Pertanto, riconoscere a ciascuno Paese la possibilità di applicare tassazioni differenziate tra le sue regioni per il medesimo prodotto ed il medesimo uso, e ciò in mancanza di una disciplina o di un meccanismo di controllo, potrebbe arrecare pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno, frammentandolo ulteriormente e compromettendo la libera circolazione delle merci.

Infatti, se l’esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull’energia applicati dagli Stati membri può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno, ciò vale a fortiori per quanto riguarda le differenze tra i livelli regionali di tassazione sull’energia applicati all’interno dello stesso Paese.

Conclusioni
La direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come successivamente modificata, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto ed il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine.

Data della sentenza
30 maggio 2024

Numero della causa:
Causa C-743/2022

Nome delle parti:
DISA Suministros y Trading SLU (DISA)
contro
Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/
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