La stabile organizzazione non dipende dallo status giuridico

La stabile organizzazione non dipende dallo status giuridico

Non è una stabile organizzazione Iva la partecipata estera che lavora i beni della capogruppo. La costituzione di una entità giuridica autonoma, anche se legata contrattualmente alla sola capogruppo, scongiura la configurabilità di una stabile organizzazione.

Con la sentenza del 13 giugno 2024, relativa alla causa C-533/22, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sull’individuazione, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione appartenente a una capogruppo estera, qualora tale stabile organizzazione sia identificata nei mezzi umani e tecnici riconducibili a entità giuridiche direttamente controllate dalla stessa capogruppo.

Innanzitutto, ricordiamo che, in base alla nozione fornita dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione dell’Iva n. 282/2011, la “stabile organizzazione” è qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

La stabile organizzazione effettua, pertanto, cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilita, se i relativi mezzi tecnici o umani sono utilizzati dal soggetto passivo estero per operazioni inerenti a dette cessioni o prestazioni (articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione). Qualora i mezzi della stabile organizzazione non partecipino all’operazione – ovvero vi partecipano per mere funzioni di supporto amministrativo (ad esempio la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti) – la stessa si intende invece effettuata direttamente dal soggetto passivo Iva non stabilito (articolo 192-bis della direttiva 2006/112/Ce, la “direttiva Iva”), con le conseguenti implicazioni in termini di adempimenti e di rilevanza territoriale ai fini Iva.

 

Oggetto della controversia
La società Adient DE, con sede in Germania, si occupa di rifornire i produttori dell’industria automobilistica di sedili, moduli e componenti. A tal fine, la società si avvale delle prestazioni di servizi fornite da altre compagini del gruppo Adient, stabilite in vari Stati membri dell’Unione europea. La società Adient RO, in particolare, stabilita in Romania, è legata alla Adient DE da un contratto di servizi complesso, consistente nelle attività di lavorazione, assemblaggio e stoccaggio dei componenti di tappezzeria, nonché in servizi accessori e amministrativi. Adient DE acquista la materia prima e la invia alla Adient RO per la lavorazione, rimanendone proprietaria durante l’intero processo di lavorazione. Tutte le spese sostenute dalla Adient RO, per l’esecuzione di tali attività, sono fatturate alla partita Iva tedesca della Adient DE senza addebito d’imposta, in quanto servizi prestati a favore di un committente soggetto passivo estero.

Essendo, inoltre, la Adient DE identificata a fini Iva anche in Romania, questa utilizza il proprio codice identificativo Iva rumeno per gli acquisti nazionali e intracomunitari dei beni introdotti in Romania, nonché per la cessione sul territorio rumeno dei prodotti lavorati dalla Adient RO. 

L’amministrazione finanziaria rumena, accertando che la Adient DE avesse la piena disponibilità dei mezzi umani e tecnici riferibili a due succursali situate in Romania della Adient RO, ritiene che le attività di lavorazione dei componenti delle auto fossero state effettuate dalla Adient RO nei confronti di stabili organizzazioni della Adient DE (le due succursali rumene). Conseguentemente vengono contestate la mancata imposizione Iva in Romania di tali prestazioni di servizi (che pertanto non sarebbero imponibili in Germania) e l’utilizzo abusivo, da parte della Adient DE, del proprio codice identificativo Iva rumeno, il quale viene utilizzato per tutte le operazioni con l’eccezione degli “incriminati” acquisti di servizi dalla Adient RO.

Il giudice del rinvio rumeno, al fine di risolvere la controversia, chiede alla Corte di giustizia europea se la disciplina Iva unionale debba essere interpretata nel senso che:

  • una società soggetta all’imposta, avente la sede della propria attività economica in uno Stato membro che beneficia di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, debba essere considerata come avente in quest’ultimo Stato membro una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo di fornitura di tali servizi, unicamente perché le due società appartengono allo stesso gruppo e sono legate tra loro da un contratto di fornitura di servizi
  • una società soggetta all’Iva, avente la sede della propria attività economica in uno Stato membro, che beneficia dei servizi di lavorazione prestati da una società stabilita in un altro Stato membro, può essere considerata come avente in quest’ultimo Stato membro una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo di prestazione di servizi, nel caso in cui, da un lato, disponga ivi di una struttura che partecipa alla consegna dei prodotti finiti risultanti dall’ultimazione di tali lavorazioni e, dall’altro, che tali operazioni di consegna siano effettuate principalmente al di fuori di detto ultimo Stato membro, mentre quelle effettuate all’interno sono soggetti all’Iva
  • quando una società soggetta a Iva, che ha sede della propria attività economica in uno Stato membro beneficia di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, si può tener conto, per caratterizzare la stabile organizzazione della prima società in quest’ultimo Stato membro, delle caratteristiche tecniche e dei mezzi umani con cui questa seconda società fornisce i servizi o i mezzi utilizzati per le attività amministrative relative a tali servizi.

 

Sentenza
I giudici europei ricordano che, in base a giurisprudenza costante, risulta che il punto di collegamento più utile, e quindi prioritario, per determinare il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il contribuente ha stabilito la sede della sua attività economica, poiché ciò offre, come criterio oggettivo, semplice e pratico, una grande certezza giuridica. Il collegamento con la stabile organizzazione del soggetto passivo è invece un collegamento secondario che si discosta dalla regola generale e viene preso in considerazione solo nel caso in cui il collegamento con la sede non porti a una soluzione razionale o crei un conflitto con un altro Stato membro.

La qualificazione di stabile organizzazione dipende dalle condizioni previste dal regolamento di esecuzione, che devono essere valutate alla luce della realtà economica e commerciale, di modo che tale qualificazione non può dipendere esclusivamente dallo status giuridico dell’entità interessata.

In merito al primo quesito i giudici osservano che, sebbene sia possibile che una controllata che presta servizi, stabilita in uno Stato membro, costituisca la stabile organizzazione della sua società madre destinataria di tali servizi, stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo, tale qualificazione non può essere dedotta dal solo fatto che tale società sia una controllata.

Per le stesse ragioni, la circostanza che due società, giuridicamente indipendenti l’una dall’altra, appartengano allo stesso gruppo non può caratterizzare, di per sé, l’esistenza di una stabile organizzazione della società destinataria dei servizi prestati dalla seconda società.

L’esistenza di un siffatto stabilimento non può nemmeno essere desunta dalla sola circostanza che queste due società sono giuridicamente legate tra loro da un contratto, che fissa le condizioni alle quali i servizi forniti da una di esse sono forniti a esclusivo vantaggio dell’altra.

Il fatto che le parti siano vincolate da un contratto di fornitura di servizi esclusivi non ha di per sé la conseguenza di far sì che i mezzi del prestatore diventino quelli del suo cliente, a meno che non sia dimostrato che, in applicazione di tale contratto, detto prestatore di servizi non resta responsabile dei propri mezzi e non fornisce i servizi a proprio rischio.

La questione che i dipendenti delle due succursali rumene della Adient RO abbiano accesso elettronico al sistema contabile della Adient DE, al fine di registrare direttamente le materie prime fornite da quest’ultima e i prodotti finiti ottenuti, nonché la messa a disposizione, a beneficio della Adient DE, di un locale di stoccaggio per i prodotti e le materie prime, non implica necessariamente che la Adient DE detenga in Romania l’infrastruttura tale da consentirle di svolgere, autonomamente, le proprie operazioni fino al termine del processo di fabbricazione dei prodotti.

In merito al secondo quesito, invece, la Corte ricorda che la questione circa l’esistenza di una stabile organizzazione di cui all’articolo 44 della direttiva Iva – riguardante l’individuazione del luogo di prestazioni di servizi – deve essere esaminata alla luce del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione. Per l’applicazione delle altre disposizioni della direttiva Iva, invece, la nozione di stabile organizzazione deve essere esaminata sempre in base al soggetto passivo che presta il servizio.

Per determinare il luogo in cui la Adient DE beneficia delle prestazioni di servizi è opportuno individuare il luogo in cui sono localizzate le risorse umane e tecniche che tale società utilizza a tale scopo, e non quello dove sono localizzate le risorse di cui essa si avvale per la sua attività di fornitura di prodotti finiti. La circostanza che la Adient DE disponga, all’interno di una struttura situata in Romania, di mezzi attraverso i quali effettua consegne di beni derivanti dai medesimi servizi forniti dalla Adient RO non è pertanto rilevante per caratterizzare l’esistenza di una stabile organizzazione, così come le circostanze che tali consegne di beni sono effettuate principalmente al di fuori della Romania o che quelle effettuate in Romania sono soggette a Iva.

Quando il soggetto passivo, che effettua una cessione di beni in uno Stato membro dispone, in tale Paese membro, di una sola stabile organizzazione che fruisce della prestazione di servizi, il fatto che tale organizzazione partecipi alle cessioni di beni effettuate da tale soggetto passivo in detto Stato membro non può avere alcuna incidenza sulla determinazione del debitore dell’Iva per le prestazioni di servizi.

Anche supponendo che la Adient DE disponga di una stabile organizzazione, che beneficia dei servizi forniti dalla Adient RO, e che tale stabilimento partecipi alle consegne di beni effettuate da Adient DE in Romania, quest’ultima non potrebbe pertanto essere considerata stabilita nel territorio della Romania ai sensi dell’articolo 192-bis della direttiva Iva.

In merito alla terza questione, infine, la Corte di giustizia Ue sottolinea come gli stessi mezzi non possono essere utilizzati sia da un soggetto passivo, stabilito in uno Stato membro, per prestare servizi, sia da un soggetto passivo, stabilito in un altro Stato membro, per ricevere i medesimi servizi all’interno di una “presunta” stabile organizzazione situata nel primo Stato membro.

L’esistenza di una stabile organizzazione del destinatario dei servizi presuppone che sia possibile individuare risorse umane e tecniche distinte da quelle utilizzate dall’impresa fornitrice per svolgere i propri servizi.  Anche supponendo che la stabile organizzazione possa sia prestare che ricevere gli stessi servizi, inoltre, l’identità tra prestatore e beneficiario comporterebbe l’assenza, in linea di principio, di qualsiasi operazione imponibile Iva.

 

Conclusioni
Per le motivazioni sopra enunciate, la Corte di giustizia dell’Unione dichiara che:

  • l’articolo 44 della direttiva Iva e l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che una società soggetta all’imposta sul valore aggiunto avente sede della propria attività economica in uno Stato membro, che beneficia di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, non può essere considerata come avente in quest’ultimo Stato membro una stabile organizzazione, ai fini alla determinazione del luogo di prestazione di tali servizi, semplicemente perché le due società appartengono allo stesso gruppo o perché tali società sono legate tra loro da un contratto di fornitura di servizi;
  • l’articolo 44 della direttiva Iva e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che, né la circostanza che una società soggetta a Iva che abbia la sede della sua attività economica in uno Stato membro e che beneficia di servizi di trasformazione forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, dispone in quest’ultimo Stato membro di una struttura che partecipa alla consegna dei prodotti finiti di tali servizi di trasformazione, né il fatto che tali operazioni di consegna vengono effettuate principalmente al di fuori di tale Stato membro e che quelle ivi effettuate sono soggette a Iva sono rilevanti per stabilire, ai fini della determinazione del luogo di prestazione dei servizi, che tale società dispone di una stabile organizzazione nello stesso ultimo Stato membro.
  • gli articoli 44 e 192-bis della direttiva Iva e gli articoli 11 e 53 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che una società soggetta a Iva, avente sede della propria attività economica in uno Stato membro, che beneficia di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, non ha una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro se i mezzi umani e tecnici in detto Stato membro non sono distinti da quelli attraverso i quali i servizi gli sono forniti o se tali mezzi umani e tecnici assicurano soltanto attività preparatorie o ausiliarie.

Data della sentenza:
13 giugno 2024

 

Numero della causa:
Causa C-322/22

 

Nome delle parti:
SC Adient Ltd & Co. KG

contro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale