20 Giu Esenzione dall’imposta di bollo: no alla diversificazione per sede
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 giugno 2024, resa nella causa C-420/2023, ha chiarito che l’articolo 63 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella portoghese, in forza della quale le operazioni di tesoreria a breve termine sono esenti dall’imposta di bollo solamente quando coinvolgono due entità stabilite in tale Stato membro, ma non lo sono quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro.
Una società con sede in Portogallo, operante nell’industria delle forniture automobilistiche, era detenuta da due società, entrambe stabilite in Francia ed appartenenti allo stesso gruppo.
Al fine di assicurare la gestione della tesoreria all’interno del gruppo, era stata firmata una convenzione di gestione centralizzata della tesoreria, in forza della quale una delle società detentrici sarebbe stata incaricata di tale gestione. Ai sensi di questa convenzione, le eccedenze di liquidità generate da taluni enti del gruppo avrebbero dovuto essere trasferite, sotto forma di concessione di prestiti a interessi, sul conto dell’altra società detentrice, che si incaricava poi, mediante tali fondi, di provvedere al fabbisogno di liquidità delle altre compagini del gruppo.
In tale contesto, era stato concluso un contratto di mutuo tra la società portoghese, in qualità di mutuante, e la società detentrice francese da ultimo richiamata, in qualità di mutuatario. In forza di tale accordo, la società portoghese aveva concesso alla controparte un prestito sotto forma di credito rinnovabile di un anno per un determinato importo massimo, dietro pagamento di interessi calcolati alla fine di ogni mese sulla base dell’utilizzo mensile del credito. Il contratto era stato oggetto di varie modifiche successive, riguardanti in particolare la sua durata e l’importo massimo del prestito.
A seguito di una serie di controlli fiscali, l’autorità tributaria portoghese aveva emesso un avviso di accertamento, ritenendo che le operazioni di concessione di prestito da parte della compagine portoghese fossero soggette all’imposta di bollo.
Dopo un primo ricorso amministrativo respinto, la società portoghese proponeva ricorso dinanzi al Tribunale arbitrale tributario, lamentando la violazione dei principi di non discriminazione e della libera circolazione dei capitali sanciti, rispettivamente, dagli articoli 18 e 63 Tfue.
Il Tribunale arbitrale emetteva un lodo, con il quale respingeva il ricorso della società portoghese, nonostante sussistesse un lodo precedente, intervenuto tra le stesse parti e per le stesse parti, che aveva avuto un esito inverso.
La società adiva, allora, la Corte amministrativa suprema, sottolineando, in tale sede, l’ingiustificata divergenza fra i due richiamati lodi.
Questione pregiudiziale
Pertanto, la Corte amministrativa suprema, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se la norma di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del Codice dell’imposta di bollo, secondo cui l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per le operazioni di cassa a breve termine è applicabile quando sono coinvolti due enti residenti in Portogallo o quando il mutuatario è residente in Portogallo (e il creditore è residente nell’Unione europea), ma non è più applicabile quando il mutuatario (debitore) è residente in uno Stato membro dell’Unione europea e il mutuante (creditore) è residente in Portogallo, sia conforme ai principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali sanciti agli articoli 18, 63 e 65, paragrafo 3 Tfue.
Sentenza
La Corte di giustizia premette che l’articolo 63, paragrafo 1 Tfue vieta in maniera generale gli ostacoli ai movimenti di capitali tra gli Stati membri. Le misure vietate da tale disposizione, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall’effettuarne in altri Stati.
Nel caso di specie, il Codice dell’imposta di bollo portoghese prevedeva, in caso di concessione di prestiti da parte di un residente portoghese, norme impositive diverse a seconda che il mutuatario risiedesse o meno in Portogallo, poiché solo nel primo caso era prevista un’esenzione dall’imposta.
Una siffatta differenza di trattamento – osservano i togati comunitari – è tale da rendere meno attrattivi, per i residenti portoghesi, gli investimenti quali la concessione di prestiti, realizzati all’estero, rispetto agli investimenti realizzati in territorio portoghese. Questa differenza di trattamento produce anche un effetto restrittivo nei confronti dei mutuatari non residenti in quanto costituisce nei loro confronti un ostacolo alla raccolta di capitali in Portogallo che i mutuatari residenti non incontrano.
Pertanto, una normativa nazionale come quella portoghese costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in linea di principio vietata dall’articolo 63 Tfue.
Ciò premesso, continuano gli eurogiudici, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a) Tfue, l’articolo 63 Tfue non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
In ogni caso, le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1 menzionato non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata: siffatte differenze di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale.
Ebbene, inferisce la Corte, nel caso di specie non emerge l’obiettivo perseguito dall’esenzione parziale dall’imposta di bollo risultante dalla normativa portoghese.
Inoltre, l’unico criterio di distinzione stabilito dalla normativa portoghese è fondato sul luogo di residenza del mutuatario, dal momento che le operazioni di tesoreria a breve termine sono esenti da un’imposta di bollo quando coinvolgono due entità stabilite in Portogallo o quando il mutuatario è stabilito in tale Stato membro, ma non quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro.
In conclusione, alla luce dell’oggetto e del contenuto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, la differenza di trattamento risultante da quest’ultima non sembra fondarsi su una differenza di situazioni oggettiva.
Conclusioni
L’articolo 63 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le operazioni di tesoreria a breve termine sono esenti dall’imposta di bollo quando coinvolgono due entità stabilite in tale Stato membro, ma non lo sono quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro.
Fonte:
Data della sentenza
20 giugno 2024
Numero della causa:
Causa C-420/2023
Nome delle parti:
FAURÉCIA – Assentos de Automóvel, Lda;
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale