Litisconsorzio in appello limitato alle cause scindibili

Litisconsorzio in appello limitato alle cause scindibili

L’articolo 53, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (“disposizioni sul processo tributario”) dispone che il ricorso in appello è proposto – nelle modalità disciplinate dalla legge – nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, e deve essere depositato.

La previsione secca di dover proporre il ricorso in appello “a tutte le parti del giudizio di primo grado” ha generato il dubbio sulla necessarietà del litisconsorzio richiesto, che prescinda dalla distinzione tra cause scindibili e inscindibili e imponga sempre l’integrazione del contraddittorio, oppure se con quella norma il litisconsorzio nel processo tributario abbia una disciplina del tutto autonoma rispetto a quella processual-civilistica.

Più chiaramente, la questione attiene alla possibilità di trasporre nel diritto processuale tributario quanto previsto nel processo civile ove il legislatore distingue le ipotesi di giudizio di primo grado svoltosi con pluralità di parti in due categorie, descritte dagli articoli 331 e 332, a seconda che la causa cui abbiano partecipato sia da qualificare come inscindibile o come scindibile.

Nel dettaglio, l’articolo 331 cpc, sotto la rubrica “integrazioni del contraddittorio in cause inscindibili”, dispone che “se la sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta (…). L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato”.

L’articolo 332 cpc, rubricato “notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili”, a differenza della materia oggetto di cause inscindibili, non prevede che vada proposta impugnazione anche nei confronti delle parti nei cui confronti non sia stata originariamente proposta, ma dispone la sola notifica (con funzione di provocatio ad impugnandum) nei confronti di quelle sole parti rispetto alle quali il potere di impugnazione non è precluso o escluso.

Se nelle cause inscindibili il legislatore vuole assicurare la partecipazione necessaria al giudizio di impugnazione di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, per le cause scindibili l’esigenza è esclusivamente quella di evitare la biforcazione dei giudizi.

Tanto premesso, stante l’assenza di una espressa previsione in ambito processual-tributario, sulla questione della mancata costituzione del contraddittorio in appello nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado la sezione tributaria ha investito le Sezioni unite, ritenendone la rilevanza sotto il profilo nomofilattico.

La decisione della Cassazione
L’ordinanza interlocutoria rileva che sulla questione della compatibilità o meno delle regole contenute negli articoli 331 e 332 cpc con il processo tributario e, in particolare, con l’articolo 53, comma 2, Dlgs n. 546/1992, si sono di massima sviluppati due orientamenti contrapposti:

  1. Per un primo orientamento, maggioritario, gli articoli 331 e 332 cpc trovano applicazione anche nel processo tributario
  2. Secondo l’opposta lettura dell’articolo. 53, comma 2, citato, l’articolo 332, comma 1, codice di procedura civile., non potrebbe trovare applicazione nel processo tributario per incompatibilità con le regole che lo disciplinano, secondo la clausola di salvaguardia ex articolo 1, comma 2, Dlgs n. 546/1992.

L’orientamento più restrittivo ha inoltre sostenuto che nel processo tributario, tenuto conto che l’appello incidentale può essere proposto solo con il deposito dell’atto contenente le controdeduzioni, la parte appellata, che ha interesse ad impugnare nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado, nelle cause scindibili non potrebbe notificare la sua impugnazione incidentale alle parti presenti nel giudizio di primo grado ai quali l’appellante principale non ha notificato il suo atto di appello, così non consentendogli di instaurare il contraddittorio con le parti interessate dal capo della sentenza da lui impugnata e che l’ha vista soccombente, con evidente grave lesione del suo diritto di difesa.

Le Sezioni unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo, con sentenza n. 11676/2024 hanno chiarito che nel processo tributario con pluralità di parti l’articolo 53, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, laddove prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche.

Pertanto, nelle cause scindibili non occorre integrare il contraddittorio nei confronti delle parti che, pur presenti nel giudizio di primo grado, non abbiamo interesse alla partecipazione al giudizio di appello.

Secondo la Suprema corte la considerazione che muove dalla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546 e sottolinea che l’articolo 53, comma 2, citato, costituisce norma speciale in materia fiscale integralmente sostitutiva della disciplina processual-civilistica, prova troppo.

Diversamente, è evidenziato che il processo d’appello trova la propria regolamentazione non soltanto nelle norme comprese nella sezione II del capo III del titolo II (articoli 49-61 del Dlgs n. 546/1992), ma anche:

  • nella disciplina del processo civile, richiamata specificamente dall’articolo 49 della legge processuale tributaria
  • nelle regole processuali del procedimento di primo grado, richiamate dall’articolo 61 della medesima legge.

In primis, il richiamo contenuto nell’articolo 61 al processo di primo grado non può prescindere dalle regole sulla costituzione del contraddittorio e dalla analitica disciplina del litisconsorzio, a cui è dedicato l’articolo 14 della legge processuale.

A questo primo riferimento si accompagna poi la espressa previsione, contenuta nell’articolo 49 citato, della applicabilità al processo d’appello delle norme che regolano il gravame di secondo grado in sede processual-civilistica (con espressa esclusione del solo articolo 337 cpc).

La Corte evidenzia pure che è la stessa giurisprudenza della Sezione tributaria a non aver mai dubitato che anche nel processo tributario debba applicarsi la distinzione tra cause inscindibili-dipendenti e cause scindibili. In tal senso si è ritenuto che, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione.

Inoltre, quanto all’argomentazione per cui l’appello incidentale può essere proposto solo con il deposito dell’atto contenente le controdeduzioni, anche in tal caso, secondo la Corte il richiamo nell’art. 61 alle norme del processo di primo grado consente di integrare le prescrizioni dell’articolo 54 dovendosi ritenere che quando l’appello incidentale è proposto nei confronti di un soggetto che, per essere stato parte del giudizio di primo grado, ma in ragione del suo interesse in una causa scindibile, risulti pretermesso nel giudizio d’appello, le modalità notificatorie da utilizzare nei suoi confronti richiederanno la notifica dell’atto e non il mero deposito in segreteria.

Ribadito il richiamo alla disciplina processual-civilistica prescritta dall’articolo 49, la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:

«Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno».

«Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale, che il comma 2 dell’art. 54 della disciplina processual-tributaria prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata, riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili. Pertanto, l’appellato, che a sua volta intenda impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado, non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello nei confronti di quest’ultimo mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione».



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale