
03 Lug Registro su atti giudiziari: avviso valido anche senza allegati
All’avviso di liquidazione, finalizzato al pagamento dell’imposta di registro per gli atti giudiziari, non deve essere necessariamente allegato il provvedimento giudiziale oggetto di tassazione. È sufficiente che l’avviso di liquidazione contenga gli estremi dell’atto giudiziario al quale si riferisce, in modo che il contribuente sia nelle condizioni di comprendere il motivo della richiesta.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025.
Il caso in argomento ha riguardato la tassazione di un decreto ingiuntivo, in relazione al quale l’ufficio aveva notificato una richiesta per il pagamento di 12.688,75 euro.
La società, destinataria dell’avviso di liquidazione, ha impugnato l’atto, ritenendo che non fossero state rispettate le prescrizioni di cui alle seguenti norme:
- articolo 7 della legge n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”). Questa disposizione, rubricata “Chiarezza e motivazione degli atti” dispone che gli atti dell’Amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili siano motivati a pena di annullabilità e indichino espressamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. La stessa norma dispone che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell’interessato lo stesso è allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”
- articolo 3 della legge n 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”). Il secondo comma di questa disposizione prevede che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Sulla base di queste norme la società ha ritenuto che non fossero state rispettate le prescrizioni in
tema di motivazione degli atti amministrativi, in quanto l’ufficio non aveva allegato all’avviso di liquidazione, copia del provvedimento giudiziario oggetto di tassazione.
Ciò avrebbe determinato, secondo la società, un’inversione, a carico del contribuente, dell’onere di cercare l’atto, con conseguente compressione del suo diritto di difesa.
Sia la Ctp di Teramo che la che la Ctr dell’Abruzzo, (sentenza n. 18 del 10 gennaio 2020) hanno respinto le osservazioni delle parti.
In particolare, la Ctr ha ritenuto legittimo l’atto impositivo in quanto contenente tutti gli elementi necessari per la comprensione degli addebiti richiesti dall’ufficio.
I giudici della Corte di cassazione non si sono discostati dalle conclusioni affermate dai giudici tributari.
Nella motivazione dell’ordinanza in esame è stato, infatti, richiamato, il consolidato orientamento della stessa Corte di cassazione (cfr decisioni nn. 11283/2022, 26340/2021, 30084/2021, 9344/2021 e 239/2021), in base al quale “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente”.
La suprema Corte, ai fini della pronuncia in commento, ha tenuto anche conto del fatto che il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione, era stato emesso su espressa richiesta della società che poi ha impugnato l’avviso di liquidazione.
La società, pertanto, doveva sapere a quale atto si riferisse la pretesa fiscale, a prescindere dal fatto che l’atto stesso sia allegato all’avviso di liquidazione.
I giudici hanno anche rilevato che la stessa società non ha dimostrato le difficoltà, ai fini della conoscenza dell’atto, che la mancata allegazione dello stesso ha determinato.
Conseguentemente è stato respinto il ricorso della società, con condanna alle spese di giudizio.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale