
02 Feb Spese economicamente irrazionali, al contribuente la prova di coerenza
Se l’Amministrazione finanziaria contesta la coerenza economica di una spesa, grava sul contribuente, che intende portare in deduzione un costo e in detrazione l’Iva, l’onere di provare tale coerenza. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 34029 del 5 dicembre 2023.
La vicenda processuale ha avuto origine a seguito della notifica di un accertamento a una società a responsabilità limitata, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
La società, dopo aver acquistato un immobile in stato fatiscente, aveva fatto eseguire, sullo stesso, lavori di manutenzione da una cooperativa.
Mediante tale accertamento, l’Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione gli importi relativi ad alcune fatture inerenti all’esecuzione di lavori di manutenzione sull’immobile, ritenendo che non fossero presenti le condizioni per usufruire della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva (articoli 109, Dpr n. 917/1986, e 19, Dpr n. 633/1972).
A seguito del ricorso presentato dalla società destinataria dell’accertamento, sia la Ctp di Cremona, che la Ctr della Lombardia (decisione n. 392 del 10 febbraio 2015) hanno accolto le rimostranze della società stessa, soprattutto in quanto:
- la stessa aveva dimostrato che le prestazioni fatturate erano state realmente effettuate
- la circostanza che nelle varie fatture fosse ripetuta la medesima descrizione della prestazione, non rappresentava, di per sé, un motivo per giustificare la mancata deduzione del costo
- la società non poteva essere a conoscenza di un’eventuale frode attuata dalla compagine che aveva eseguito la prestazione
- doveva ritenersi irrilevante la circostanza che non era stato stipulato un contratto scritto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, considerato il rapporto fiduciario sussistente tra le parti.
In sede di ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che non era stata rispettata la normativa sulla redazione delle fatture (articolo 21 Dpr n. 633/1972) e che, ai fini della soluzione della controversia, non poteva darsi rilievo decisivo al fatto che le prestazioni erano state effettivamente pagate.
In particolare, l’Amministrazione ha eccepito che in tutte le fatture era riportata una descrizione della prestazione assolutamente generica e il contribuente non aveva fornito prova della sussistenza dei requisiti indicati nell’articolo 109 del Tuir, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.
I giudici della Corte di cassazione, al fine di avallare il comportamento dell’Amministrazione finanziaria, hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale sono già stati espressi i seguenti principi:
- in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente provare l’esistenza, l’inerenza e, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, la coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, deve esservi una documentazione a supporto, dalla quale risulti l’importo, la ragione e la coerenza economica della spesa (cfr Cassazione n. 13300/2017)
- in tema di Iva, la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, incombe sul contribuente (cfr Cassazione n. 18904/2018)
- la fattura rappresenta un elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto stabiliti dall’articolo 21 del Dpr n. 633/1972. Solo in tale ipotesi, infatti, la fattura è idonea a rivelare, in modo compiuto, la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni cui si riferisce (cfr Cassazione nn. 21980/2015, 21446/2014, 24463/2013, 9108/2012 e 5748/2010).
Sulla base di questi principi, la Corte di cassazione ha, quindi affermato che il soggetto che chiede la detrazione dell’Iva, ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti ai fini della detrazione stessa. Il contribuente può fornire tale prova anche integrando la fattura.
Ha, altresì, precisato che le indicazioni richieste dall’articolo 21 del Dpr n. 633/1972, “…rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione, da indicarsi specificandosene natura, qualità e quantità, e, di conseguenza, a permettere l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria”.
Nel caso in questione, la società destinataria dell’accertamento si è limitata a produrre, oltre alla copia degli assegni mediante i quali aveva pagato le prestazioni fatturate e al contratto di locazione dell’immobile, le fatture relative alle spese, oggetto di contestazione, riportanti, però, tutte la medesima e generica descrizione, relativa a lavori di manutenzione dell’immobile.
Dalle fatture non risultava la tipologia specifica della prestazione effettuata, né il numero di operai impiegati.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la suprema Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, non sussistevano i requisiti per la deduzione dei costi e per la detrazione dell’Iva e, di conseguenza, è stato accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
