Registro e volontariato, l’esenzione non prescinde dalle finalità

Registro e volontariato, l’esenzione non prescinde dalle finalità

Gli atti posti in essere dalle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro soltanto se strettamente connessi allo svolgimento della loro attività. Non rientrano nel trattamento di favore i contratti di locazione mediante i quali l’ente di volontariato percepisce somme da utilizzare per la propria attività.

Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19537 del 16 luglio 2024.

Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale occorre precisare che:

  • la pronuncia richiamata ha riguardato alcuni contratti di locazione registrati in un periodo in cui era in vigore l’articolo 8 della legge n. 266/1991. Questa disposizione stabiliva che “gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro
  • la norma sopra riportata è stata poi abrogata, a seguito dell’introduzione del Codice degli enti del Terzo settore, avvenuta con decreto legislativo n. 117/2017
  • il Codice degli enti del Terzo Settore ha comunque riprodotto una norma analoga a quella, oggi abrogata, della legge n. 266/1991.

L’articolo 82, comma 3 del Codice, infatti, dispone che “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”. Il quinto comma della stessa disposizione disciplina l’esenzione dall’imposta di bollo.

Pertanto, la problematica in esame, anche se ha riguardato una norma oggi non più in vigore, è comunque di attualità, in quanto i principi enunciati dalla Corte di cassazione sono applicabili anche con riferimento alla nuova disciplina agevolativa prevista per gli enti di volontariato.

Alla base della vicenda specifica ci sono alcuni contratti di locazione con i quali un ente di volontariato aveva concesso il godimento su alcuni immobili di sua proprietà. I relativi atti sono stati registrati senza versamento dell’imposta di registro e di bollo, in base al citato articolo 8 della legge n. 266/1991.

L’ufficio presso il quale gli atti sono stati registrati, ha ritenuto inapplicabile la norma di favore, pur senza mettere in dubbio, in capo alla parte locatrice, la qualifica di ente di volontariato.

Secondo l’ufficio, nel caso specifico, non sussisteva una connessione tra l’atto sottoposto a registrazione e il concreto svolgimento dell’attività dell’ente.

Si trattava, in particolare, di ordinari contratti di locazione, di natura commerciale, stipulati dall’ente, in favore di soggetti privati, a libere condizioni di mercato. Mancava, quindi, una diretta connessione con l’attività svolta dall’ente. Tale collegamento sussisteva solo in via indiretta, in quanto, attraverso questi contratti di locazione, l’ente otteneva ricavi che servivano a sostenere i costi connessi all’attività dell’ente.

In mancanza di tale connessione, l’Agenzia ha ritenuto che gli atti decritti dovessero essere sottoposti a tassazione nella misura ordinaria.

Sia la Ctp di Firenze (decisione n. 871/20182018) che la Ctr della Toscana (sentenza n. 165/2020) hanno respinto il ricorso dell’ente ritenendo che, con la norma agevolativa del 1991, il legislatore non ha inteso agevolare ogni attività dell’ente, ma solo quelle direttamente strumentali alla realizzazione delle finalità proprie degli enti di volontariato.

L’attività di locazione è stata intesa come un’attività di mera gestione del patrimonio dell’ente, estranea alle sue finalità istituzionali.

Anche la Corte di cassazione ha condiviso l’operato dell’ufficio, evidenziando che altrimenti tutti “…gli atti dell’organizzazione verrebbero di fatto ammessi all’esenzione ‘per connessione’, con pratico svuotamento della precisazione di legge e sostanziale appiattimento dell’esenzione stessa sul solo requisito soggettivo di appartenenza ad una determinata tipologia di enti…”.

I giudici hanno, quindi, rilevato che il regime di esenzione non è incentrato sul criterio soggettivo, ma riguarda soprattutto l’attività dell’ente, che si intende agevolare dal punto di vista fiscale.

Alla luce di queste considerazioni, con la pronuncia in esame è stato ritenuto legittimo l’operato dell’Agenzia, trattandosi di atti “….posti in essere dall’organizzazione di volontariato nell’ambito di ordinaria autonomia negoziale ed a condizioni di mercato, senza alcuna connessione con l’attività statutaria di volontariato….”.

Nello stesso senso la Corte suprema si era pronunciata con la sentenza n. 10207 del 16 aprile 2024.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale