Nuovo reclamo sulla sospensione: inammissibili ulteriori documenti

Nuovo reclamo sulla sospensione: inammissibili ulteriori documenti

Con l’ordinanza n. 496 del 12 luglio 2024, la Cgt di secondo grado della Liguria ha ribadito che la decisione del giudice del reclamo ha ad oggetto il riesame dei fatti già visionati dal giudice del primo grado, pertanto non può essere compiuta nessuna nuova attività istruttoria su documenti non conosciuti in prima istanza. Il principio è conforme al nuovo articolo 58 del Dlgs n. 546/1992, in vigore dal 4 gennaio 2024, che non ammette in appello la produzione di nuovi documenti.
Nel caso in esame, una Srl ha presentato reclamo contro l’ordinanza con cui la Cgt di primo grado di Genova aveva respinto l’istanza di sospensione in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro. Secondo la contribuente, la Corte avrebbe violato l’articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, poiché si era limitata ad evidenziare la carenza del periculum in mora, senza prendere in esame la sussistenza del fumus boni juris.

L’ordinanza
La Cgt di secondo grado della Liguria ha premesso che, affinché possa disporsi la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, sia necessario che sussistano sia il fumus boni juris del ricorso sia il periculum in mora nella riscossione. Nel caso di specie, il Collegio di seconde cure ha condiviso la decisione del primo grado, nella quale la Corte genovese aveva considerato che, indipendentemente dalla sussistenza del fumus boni juris, la ricorrente non avesse affermato né provato nulla circa il danno grave ed irreparabile che sarebbe potuto derivare dall’atto impugnato. Quindi, risultando evidente la carenza assoluta di uno dei due requisiti necessari per concedere la sospensione richiesta (il periculum in mora) la Corte non aveva ritenuto necessario indagare l’esistenza dell’altro (il fumus boni juris).

Del resto, secondo il giudice ligure, la condotta tenuta in primo grado appare conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per procedere alla sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, occorre che il giudice ritenga la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora previsti dall’articolo 47 del Dlgs. n. 546/92” (Cassazione 3600/2023).
Nel respingere il reclamo, la Corte di giustizia di II grado della Liguria ha affermato che l’esistenza del fumus deve essere esclusa, anche volendola verificare: nel caso di specie, infatti, essendo in contestazione la rettifica operata dall’Agenzia delle entrate di un valore dichiarato in sede di compravendita di immobili, l’atto impugnato è risultato prima facie correttamente motivato sulla base di una perizia di stima di un ufficio del Territorio siciliano.

Inoltre, secondo il parere del Collegio, deve essere confermata l’assenza nel ricorso della dimostrazione dell’esistenza di un danno grave ed irreparabile che discenderebbe dall’esecuzione. In questo senso, la Corte ha osservato che la parte contribuente abbia tentato di supplire alla carenza di prova depositando documenti non prodotti in primo grado. Tuttavia, questa produzione è da considerare inammissibile, in quanto la decisione del giudice del reclamo consiste unicamente in un riesame di fatti già visionati dal giudice del grado precedente: pertanto, non può essere compiuta alcuna nuova attività istruttoria su documenti non conosciuti dal primo giudice, anche alla luce del novellato testo dell’articolo 58 Dlgs n. 546/1992, che non ammette in appello la produzione di nuovi documenti.

Conclusioni
L’impugnabilità delle ordinanze di sospensione è possibile dal 4 gennaio 2024, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 220/2023, attuativo della delega fiscale. A seguito dell’istanza di sospensione, come disposto dall’articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
Pertanto, sentite le parti in camera di consiglio e delineato il merito, il collegio o il giudice monocratico provvede con un’ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.

Ebbene – prevedendo disposizioni che depongono per la speditezza della procedura – la normativa di nuovo conio dispone che l’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria, mentre l’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale.

Quanto all’oggetto del processo di reclamo, la Corte di giustizia della Liguria ha precisato come esso si debba attenere alla documentazione già versata agli atti in primo grado, conformemente alla nuova formulazione dell’articolo 58 Dlgs n. 546/1992, secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Questa norma opera un sostanziale cambio di prospettiva rispetto alla disposizione previgente, secondo la quale, in appello, era sempre ammessa la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
In definitiva, anche in sede di reclamo cautelare, il giudice d’appello deve limitare la propria valutazione solo ai fatti ed agli atti devoluti nel giudizio di primo grado, con tassative eccezioni rispetto a questo principio generale.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale