
05 Ott Se la nuova Srl è un “artificio”, no al regime di franchigia Iva
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-171/2023, ha chiarito che la direttiva Iva deve essere interpretata nel senso che se si dimostra che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere la franchigia Iva (di cui beneficiava un’attività esercitata in precedenza da un’altra società), l’impresa di nuova costituzione non può usufruire dell’agevolazione.
Una Srl croata, che svolge attività di ristorazione, ha ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria nazionale, secondo il quale la società avrebbe costituito parte di una pianificazione fiscale aggressiva, destinata a mantenere il beneficio del regime di esenzione dall’Iva di cui beneficiava una preesistente Srl croata, per un’attività di ristorazione che continuerebbe, in realtà, a essere esercitata da quest’ultima compagine. Ad avviso dell’Amministrazione tributaria croata, infatti, non vi sarebbe stata, di fatto, alcuna interruzione dell’attività della preesistente società e la costituzione della nuova Srl sarebbe in realtà fittizia. L’atto impositivo controverso prevedeva, di conseguenza, sia l’assoggettamento della compagine di nuovo conio all’Iva dovuta per l’attività di ristorazione sia il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva dovuta o versata a monte relativa all’attività stessa.
La Srl impugnava l’avviso dinanzi al Tribunale amministrativo di Zagabria.
La questione pregiudiziale
Il Tribunale di Zagabria ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
- se il diritto dell’Unione imponga alle autorità e ai giudici nazionali di accertare l’obbligo di versamento dell’Iva (non già di negare il diritto al rimborso dell’imposta) qualora gli elementi oggettivi del caso dimostrino che è stata commessa una frode mediante la costituzione di una nuova società ovvero mediante l’interruzione della continuità, ai fini fiscali, dell’attività di una società precedente, in una situazione in cui il soggetto passivo sappia o debba sapere di partecipare a tale operazione e in cui il diritto nazionale, nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta, non preveda un tale accertamento.
La sentenza
La Corte di giustizia premette che l’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva nel settore dell’Iva presuppone, per un verso, che l’operazione in questione, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva Iva e della legislazione nazionale che la traspone, procuri un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni, e, per altro verso, che risulti da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo dell’operazione stessa è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale.
Quanto alle disposizioni della direttiva Iva che possono essere oggetto di un siffatto abuso, occorre – secondo i giudici europei – includervi, nel caso specifico, il diritto al beneficio del regime di franchigia dall’Iva previsto all’articolo 287, punto 19, della direttiva stessa, dal momento che la Repubblica di Croazia si è avvalsa della facoltà di applicare tale regime.
Nella vicenda in esame, continuano i togati comunitari, spetta al giudice del rinvio stabilire se l’Amministrazione tributaria croata aveva correttamente constatato che la creazione della Srl rappresentava una pratica abusiva, destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’Iva, previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 287, punto 19, della direttiva Iva.
Ebbene, per quanto riguarda la condizione relativa all’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria alle finalità perseguite dal regime di franchigia dall’Iva previsto all’articolo 287, punto 19, della direttiva Iva, tale regime consente, mediante le semplificazioni amministrative che esso implica, di rafforzare la creazione, l’attività e la competitività delle piccole imprese nonché di mantenere un rapporto ragionevole tra gli oneri amministrativi connessi alle verifiche fiscali e i ridotti redditi da assoggettare a tassazione. Il suddetto regime è, quindi, inteso a risparmiare oneri amministrativi di tal genere tanto alle piccole imprese quanto alle Amministrazioni finanziarie.
Pertanto, se una società è stata creata al fine di mantenere il beneficio del regime di franchigia, in favore di un’attività che risulta essere stata precedentemente esercitata da un’altra società, in un momento in cui quest’ultima ha cessato di soddisfare le condizioni necessarie per usufruire di tale regime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la concessione di un siffatto vantaggio fiscale non risponderebbe alle finalità perseguite dal regime stesso.
Gli eurogiudici specificano poi che, comunque, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio qualora risulti dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che l’applicazione dell’agevolazione in questione è invocata abusivamente.
Spetta, poi, al giudice del rinvio accertare se nel diritto croato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale, che vietino l’abuso del diritto, o se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale.
In ogni caso, ove si accertasse che il diritto croato non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito di rispettare i criteri della direttiva Iva e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla direttiva stessa nell’ipotesi di una pratica abusiva.
Così, nei limiti in cui fatti abusivi non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto, nel caso di specie, dalla direttiva Iva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, non sono, in realtà, soddisfatte e che, pertanto, un tale diniego non necessita di una base giuridica specifica.
Pertanto, si tratta piuttosto, in tale ipotesi, dell’impossibilità per il soggetto passivo di avvalersi di un diritto previsto dalla direttiva Iva, di cui i criteri obiettivi per la concessione non sono soddisfatti a causa di una pratica abusiva concernente l’operazione realizzata.
Ne consegue, secondo la Corte, che, in caso di pratica abusiva destinata a ottenere la franchigia Iva, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negarne il beneficio, anche in assenza di disposizioni interne specifiche in tal senso.
L’applicazione del principio del divieto di pratiche abusive in materia di Iva implica, in particolare, la determinazione della situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che hanno fondato la pratica in esame e, successivamente, la valutazione di tale situazione “ridefinita” alla luce delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale e della direttiva Iva.
Nel caso specifico – concludono i togati di Lussemburgo – detti principi implicano, quantomeno, che la nuova società sia assoggettata all’Iva che sarebbe stata applicabile in assenza dell’abuso. Inoltre, la stessa, ove le condizioni siano soddisfatte, del diritto alla detrazione dell’Iva dovuta o assolta a monte relativa all’attività esercitata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Conclusioni
La direttiva Iva, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, deve essere interpretata nel senso che, qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’Iva, previsto all’articolo 287, punto 19, della medesima direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, beneficiando di tale regime, da un’altra società, la società così creata non possa beneficiare dell’agevolazione, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale.
Data della sentenza
4 ottobre 2024
Numero della causa
Causa C-171/2023
Nome delle parti
UP CAFFE d.o.o.;
contro
Ministarstvo financija Republike Hrvatske.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
