
20 Dic Ok all’Iva per la radiodiffusione anche se con smartphone e Pc
Gli Stati membri che al 1º gennaio 1978 assoggettavano a Iva un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata tramite un canone legale obbligatorio – versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore – possono continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone sia stata modificata dopo questa data in modo tale che il canone viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphone e i computer. Questo quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C 573/2022, sentenza del 19 dicembre 2024).
Inoltre, i giudici della Corte Ue precisano che, ai fini della tassazione Iva, risulta irrilevante che l’attività di radiodiffusione pubblica sia riconducibile tra le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, vista la deroga concessa dalla direttiva Iva.
Il fatto
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in argomento, verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 370 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone alcuni contribuenti all’Amministrazione finanziaria danese, in relazione a una domanda proposta dai primi al fine di ottenere il rimborso dell’Iva sul canone dovuto dai detentori di apparecchi capaci di captare trasmissioni audiovisive.
L’autorità giurisdizionale nazionale competente ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, alcune questioni.
La prima questione
Con una prima questione, il giudice chiede, in sostanza, se i citati articoli, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della stessa direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano al fatto che uno Stato membro, che, al 1º gennaio 1978, assoggettava a Iva un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata tramite un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare tale attività, indipendentemente dalla questione se la stessa rientri nella nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso”, ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
Al riguardo, la Corte Ue osserva, che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, sono soggette all’imposta le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Pertanto, quando un’attività viene qualificata come operazione effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi di tale disposizione, essa rientra nell’ambito di applicazione della direttiva Iva.
Per contro, un’attività che non venga così qualificata, non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva.
Tuttavia, l’articolo 370 della medesima direttiva Iva, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, della stessa, permette agli Stati membri, che, al 1º gennaio 1978, tassavano le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale, di derogare all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, conferendo loro la facoltà di continuare a tassare tali attività.
La deroga in questione è, in sostanza, identica a quella prevista a beneficio dell’Austria dall’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva Iva.
La facoltà prevista da tale disposizione permette allo Stato membro di mantenere la propria normativa sulla tassazione dei servizi in questione, senza che le differenze che possono derivarne tra detto Stato e altri Paesi membri siano contrarie al diritto unionale.
Sulla base delle esposte ragioni, la Corte ha già precisato che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva Iva dovevano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’Austria assoggettasse a Iva un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata tramite un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all’interno di un edificio situato in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell’ente pubblico di radiodiffusione interessato, indipendentemente dalla questione se l’attività considerata rientri nella nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso”, ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
Ciò premesso, nell’ambito della pronuncia in commento, la Corte Ue è pervenuta a una interpretazione analoga con riferimento all’articolo 370 della direttiva Iva.
Pertanto, con riferimento alla prima questione, ha sentenziato che gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 370 della direttiva 2006/112/Ce, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della stessa direttiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, che al 1º gennaio 1978, assoggettava a Iva un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata tramite un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare tale attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso”, ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
La seconda questione
Con una seconda questione, il giudice danese chiede, in sostanza, se l’articolo 370 della direttiva Iva, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro, il quale, al 1º gennaio 1978, assoggettava a Iva un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata tramite un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare tale attività qualora la normativa relativa al canone sia stata modificata dopo tale data. In questo modo, il canone viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphone e i computer.
Tali disposizioni autorizzano gli Stati membri a continuare a tassare le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale, se tali Stati le assoggettavano a Iva già dal 1º gennaio 1978.
Pertanto, secondo i termini di tali disposizioni, gli Stati membri interessati dalle ultime sono soltanto autorizzati a mantenere un sistema di tassazione delle attività già esistente, e non a introdurre una nuova tassazione sulle stesse. Ciò implica che le modalità di tassazione delle attività in questione, in vigore dal 1º gennaio 1978, devono essere rimaste sostanzialmente immutate affinché tale tassazione possa continuare a beneficiare della deroga prevista dall’articolo 370 della direttiva Iva.
Ebbene, una modifica delle modalità della tassazione, che si limiti a tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute a partire dal 1º gennaio 1978, senza modificare il fatto generatore dell’obbligo di pagare il canone destinato a finanziare un’attività di radiodiffusione pubblica, non produce l’effetto di escludere l’applicazione di una disposizione avente carattere di deroga, quale è l’articolo 370 della direttiva Iva.
Ciò vale nel caso di una modifica delle modalità di tassazione, che abbia per effetto di collegare l’obbligo di versare un canone destinato a finanziare un’attività di radiodiffusione pubblica al possesso non soltanto di un ricevitore radio o di un televisore, ma anche di qualsiasi apparecchio capace di ricevere i programmi degli organismi pubblici di radiodiffusione, compresi gli smartphone e i computer. Infatti, tale modifica riflette l’evoluzione tecnologica intervenuta dopo l’introduzione della deroga.
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 370 della direttiva Iva, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, che al 1º gennaio 1978, assoggettava a Iva un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata tramite un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone sia stata modificata dopo questa data in modo tale che il canone viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphone e i computer.
Data della sentenza
19 dicembre 2024
Numero della sentenza
Causa C 573/2022
Nome delle parti
A,
B,
Foreningen C
contro
Skatteministeriet
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
