È sufficiente un singolo indizio per fondare un analitico induttivo

È sufficiente un singolo indizio per fondare un analitico induttivo

La Cassazione, con la sentenza n. 29285 del 13 novembre 2024, nell’esaminare la non necessaria presenza di plurimi indizi concordanti per determinare una presunzione semplice, afferma la piena utilizzabilità degli elementi irritualmente acquisiti.
In particolare, la Corte di legittimità è intervenuta su due argomenti che molto spesso hanno diviso la dottrina, ma che hanno anche risvolti pratici di assoluto rilievo.

I supremi giudici, nel riformare tre decisioni prese dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, riunite poi in sede di legittimità, accolgono le doglianze mosse dall’Agenzia delle entrate in relazione alla sufficienza, anche di un singolo indizio, al fine del ricorso al metodo di accertamento analitico – induttivo.

In base all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr n. 600/1973, tale metodo prevede la facoltà, per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito d’impresa quando l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta da differenti attività istruttorie poste in essere. In queste situazioni l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché fornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

E proprio su tale ragionamento presuntivo, di natura extra legale, che si concentra la decisione in commento: i giudici di legittimità, infatti, nell’accettare il ragionamento operato dall’Agenzia delle entrate hanno ritenuto il quadro indiziario come caratterizzato da gravità e precisione, in quanto i fatti emersi nel caso concreto non dovevano essere corroborati da ulteriori elementi, ben potendo dei “meri indizi” raggiungere il grado di prova presuntiva, poiché come affermato in altre occasioni sempre dalla Corte di cassazione (cfr, fra le altre, Cassazione n. 1118/2013) “se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova”.

Nel caso in esame, l’elemento indiziario idoneo a fondare la presunzione semplice era costituito dalla presenza di atti notarili di vendita immobiliare, con corrispettivi inferiori a quelli pattuiti nei preliminari di vendita e stabiliti nelle perizie di stima. Nello specifico, “la diversità delle somme indicate in almeno tre dei ventidue contratti definitivi di vendita” tutti appartenenti al medesimo complesso immobiliare, era emerso dai documenti contabili e bancari acquisiti dall’Amministrazione finanziaria.

In tale contesto, i giudici della Cassazione, non solo hanno ritenuto sussistere una presunzione semplice in merito ai tre contratti con corrispettivo alterato, ma che tale forbice di valore documentalmente accertata è elemento idoneo “a fondare una presunzione (semplice) di sottrazione a tassazione, non solo in relazione alle vendite operate dietro concessione di mutuo ipotecario, ma anche in relazione alle restanti operazioni non caratterizzate dalla richiesta di mutuo da parte degli acquirenti, ma pur sempre rientranti in una vicenda economica unitaria di edificazione di un complesso immobiliare e di vendita degli appartamenti così realizzati”.

Non merita alcun rilevo, inoltre, l’inciso espresso dal giudice di secondo grado, concernente il fatto che gli indizi avrebbero dovuto essere corroborati da ulteriori elementi, in quanto, se gli stessi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova.
A tal riguardo, in più occasioni (cfr, fra le altre, Cassazione n. 9108/2012) la suprema Corte si è espressa favorevolmente sulla sufficienza anche di un solo elemento al fine di fondare la prova presuntiva, relegando il requisito della concordanza alla sola eventualità della presenza di più elementi.

Necessaria invalidità testuale al fine dell’annullamento dell’avviso di accertamento
Nella sentenza in commento, infine, la Corte di cassazione incanala la propria decisione su un orientamento che, seppur consolidato in ambito giurisprudenziale, viene spesso contestato sul piano dottrinale, ossia quello dell’utilizzabilità degli elementi rilevanti acquisiti in modo irrituale.
Nel caso, la questione sollevata era priva di fondamento, in quanto gli elementi indiziari erano stati acquisiti nel pieno rispetto delle prescrizioni normative; tuttavia, i giudici della suprema Corte hanno ritenuto opportuno ribadire il seguente principio: “se non previsto dalla legge, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, esclusi i casi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio”.

Da un lato, pertanto, viene totalmente rigettata la tesi, sostenuta in passato, dell’invalidità derivata, che giungeva all’irrimediabile annullabilità dell’avviso di accertamento viziato nel suo complesso, dall’altro non viene accolta neanche la posizione di chi sostiene l’inutilizzabilità dell’elemento acquisito in assenza del pieno rispetto del dettato normativo. Tale elemento, infatti, potrà esser ben utilizzato avendo quali unici limiti invalicabili o la testuale inutilizzabilità sanzionata espressamente dal legislatore o la lesione di un diritto espressamente tutelato dalla Costituzione (quale, ad esempio, il caso dell’accesso domiciliare senza previa autorizzazione).

Tale concetto è stato espresso anche in altre occasioni, fra le quali la “Lista Falciani” (Cassazione n. 35629/2023).

Infine, segnaliamo come, in considerazione delle novità introdotte con il Dlgs n. 219/2023 e, in particolare, attraverso l’introduzione degli articoli 7-bis e 7-quinquies dello Statuto del contribuente, riguardanti l’annullabilità degli atti e i vizi dell’attività istruttoria, si attendono orientamenti giurisprudenziali in merito all’argomento da ultimo trattato.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale