
24 Dic Ruolo via Pec, non siglato, in doc: legittimo per raggiunto obiettivo
La notifica di una cartella di pagamento, effettuata via Pec, è regolare anche se la cartella stessa non risulta sottoscritta e il file consegnato al contribuente è in “estensione.doc” e non in “formato.pdf”. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29447 del 14 novembre 2024.
I fatti
Il caso è nato a seguito del controllo automatizzato, ex articolo 36-bis del testo unico sull’accertamento delle imposte dirette (Dpr n. 600/1973), effettuato nei confronti di una srl.
Dopo l’invio della comunicazione preventiva di irregolarità, la società aveva iniziato il pagamento delle somme dovute, beneficiando della rateazione.
A causa dell’interruzione dei pagamenti rateali, la società ha perso il beneficio della rateazione e l’ufficio ha iscritto a ruolo le somme (imposte, sanzioni e interessi) ancora dovute, chiaramente al netto di quanto già versato dalla società.
La conseguente cartella di pagamento è stata notificata tramite posta elettronica certificata.
Al riguardo occorre premettere che il secondo comma dell’articolo 26 del Testo unico sulla riscossione, Dpr n. 602/1973, dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’ articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
A sua volta, il richiamato articolo 60-ter del Dpr n. 600/1973 stabilisce le modalità di esecuzione delle notifiche di atti tributari in modalità digitale.
La società interessata ha presentato ricorso, sostenendo l’inesistenza giuridica della notifica, in quanto mancava l’attestazione di conformità del documento consegnato all’originale.
La Ctp di Avellino, con sentenza n. 314/2018 ha respinto le richieste della società, confermando la validità della notifica.
In sede di appello la ricorrente ha lamentato, in aggiunta, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento.
Anche la Ctr della Campania, con sentenza n. 5159/2019, ha confermato la legittimità dell’operato dell’ufficio.
Al momento del ricorso per cassazione, la società ha chiesto che venisse pronunciata l’inesistenza della cartella di pagamento, ritenendo che questa fosse stata emessa in un formato elettronico “…privo dei requisiti normativamente previsti…”.
La sentenza
La Corte di cassazione, richiamando il proprio orientamento (pronuncia n. 6417/2019), in merito alla riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione, ha affermato che “…l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”.
A sostegno di tale principio, i supremi giudici hanno evidenziato che la cartella di pagamento deve, comunque, essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente. Tale modello, hanno sottolineato, non prevede la sottoscrizione da parte dell’esattore, ma solo la sua intestazione.
Inoltre, gli stessi giudici hanno affermato che la norma di riferimento (articolo 12, Dpr n. 602/1973) non prevede alcuna sanzione per il caso dell’omessa sottoscrizione della cartella. Pertanto, deve, inevitabilmente, operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, il quale “…non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi sPecifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni”.
Con specifico riferimento alla notifica via Pec, i giudici hanno richiamato la propria pronuncia n. 23620/2018, con la quale avevano già affermato che “…l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Anche la circostanza che il documento trasmesso alla parte avesse l’estensione “.doc”, anziché “.pdf” è stata ritenuta irrilevante, considerato che, in ogni caso, il contribuente aveva avuto piena conoscenza dell’atto e, quindi, la notifica aveva raggiunto il suo scopo.
Infine, la Corte di legittimità ha richiamato il noto principio in base al quale la tempestiva proposizione del ricorso, avverso una cartella di pagamento, sana, con effetto retroattivo, l’eventuale nullità di una notifica.
Per tutti questi motivi è stata ritenuta valida la notifica effettuata dall’ufficio e respinto il ricorso della società.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
