
08 Gen Redditi esteri di lavoro dipendente, rimarcati i criteri di territorialità
L’articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, della Convenzione Italia-Stati Uniti deve essere interpretato nel senso in cui le retribuzioni, che un residente in uno Stato riceve in un Paese estero, per il lavoro prestato in tale secondo Stato, sono soggette a tassazione concorrente.
In tale ipotesi, quanto eventualmente pagato nello Stato estero (nel caso concreto, negli Usa) è poi detraibile dal dovuto in Italia, secondo le specifiche regole dettate dall’articolo 165 del Tuir (Cassazione, ordinanza n. 30800 del 2 dicembre 2024).
Il fatto
L’Agenzia delle entrate ha rettificato, ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, il reddito dichiarato da un contribuente e, in particolare, ha annullato il credito di imposta per il reddito prodotto all’estero.
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo, assumendo che la rettifica operata dall’ufficio fosse illegittima, perché l’articolo 15 della Convenzione Italia-Stati Uniti, contro la doppia imposizione fiscale, valeva a escludere l’imponibilità in Italia del reddito percepito negli Stati Uniti, benché questi fosse fiscalmente residente in Italia.
L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio e i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l’ufficio, ribadendo la legittimità della condotta impositiva.
La Ctr della Toscana ha accolto parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato l’atto impositivo, salvo che per la parte relativa alle somme corrispondenti alle imposte federali già versate dal contribuente negli Stati Uniti.
Avverso detta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La decisione
I giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, hanno rigettato il ricorso con condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare e nel merito della vicenda controversa, la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza della controparte laddove lamentava la violazione dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Stati Uniti (quella, appunto, ratificata e resa esecutiva con legge n. 763/1985 e ratione temporis vigente) deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, poiché avrebbe interpretato la disposizione invocata nel senso di affermare l’imponibilità del reddito da lavoro dipendente percepito all’estero da cittadino italiano residente in Italia, con applicazione della detrazione dell’imposta eventualmente corrisposta negli Stati Uniti.
Il motivo, così come strutturato, è stato ritenuto infondato richiamando, in via preliminare, l’articolo 15, paragrafo 1, primo periodo, della Convenzione, il quale si riferisce alle retribuzioni che un soggetto residente in uno Stato riceve in questo primo Stato e sono imponibili soltanto nel medesimo primo Stato.
L’articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, si riferisce, invece, alle retribuzioni che un soggetto residente nel primo Stato riceve nel secondo Stato contraente per un lavoro svolto in quest’ultimo territorio: queste retribuzioni sono imponibili nel primo Stato, se il soggetto è ivi residente e (anche) nel secondo Stato nel quale sono percepite. La disposizione appena richiamata afferma, infatti, che le retribuzioni sono imponibili nel secondo Stato, ma non dice che sono imponibili “soltanto” nel secondo Stato come invece si esprime l’articolo 15, paragrafo 1, primo periodo.
Questa interpretazione consente di confermare il principio che i redditi ovunque prodotti sono sempre tassati nel Paese nel quale si ha la residenza fiscale; il ricorrente – come incontestato – aveva residenza fiscale in Italia e ha presentato dichiarazione dei redditi in Italia.
Il reddito percepito negli Stati Uniti è imponibile in quel Paese in ragione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, della Convenzione e anche in Italia in ragione della residenza fiscale; la legge italiana stabilisce come detrarre quanto già pagato negli Stati Uniti; detrazione peraltro riconosciuta nella specie dal giudice di merito.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
