Nessuna tutela giurisdizionale per il “riepilogo” dei debiti tributari

Nessuna tutela giurisdizionale per il “riepilogo” dei debiti tributari

Non può essere considerato un atto impugnabile il certificato che attesta i carichi fiscali pendenti. Qualora il contribuente decida comunque di impugnarlo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ex articolo 100 del codice di procedura civile. Questi, in sintesi, i contenuti della sentenza della Ctr per la Toscana n. 360 del 1° aprile 2021.

I fatti e il processo di prime cure
All’origine della vicenda vi era una cartella di pagamento, impugnata da una srl. La società, in precedenza, aveva richiesto un certificato dei carichi fiscali pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria e aveva appreso dell’esistenza di una cartella esattoriale a proprio carico, originariamente a carico di un’altra società, oggetto di incorporazione.
Tuttavia, secondo la società ricorrente, tale cartella non era mai stata notificata. Da qui la richiesta, alla Ctp di Pisa, di declaratoria di inesistenza del carico dedotto e il conseguente rilascio di un certificato emendato.
Il giudice provinciale concordava con la tesi della srl, dichiarando la nullità dell’atto dell’agente della riscossione, nonostante la difesa erariale, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché il certificato non poteva considerarsi fra gli atti autonomamente impugnabili, ex articolo 19 Dlgs n. 546/1992. In sintesi, il collegio di prime cure, superando l’eccezione di inammissibilità opposta dall’Agenzia delle entrate, sottolineava come la parte pubblica non avesse preso posizione sulla regolarità o meno della notifica dell’atto impugnato.

Il giudizio di appello
La vertenza veniva portata all’attenzione della Ctr di Firenze, a seguito dell’appello dell’ufficio, che rilevava l’omessa motivazione della sentenza in riferimento alla carenza, eccepita in prime cure, di interesse ad agire.
Infatti, per l’ufficio, proprio in base a una sentenza della Cassazione, citata anche dalla contribuente (Cassazione sezioni unite n. 19704/2015), si ricavava il principio secondo il quale l’estratto di ruolo, atto interno all’amministrazione, è impugnabile solo in quanto espressione del ruolo, atto specificamente previsto fra quelli impugnabili dal Dpr 546/92, mentre, nella specie, si versava in ipotesi di un certificato dei carichi pendenti, privo di valore impositivo, che non rappresentava la prova del ruolo e non poteva essere autonomamente impugnato. Il contribuente, concludeva l’ufficio, avrebbe dovuto, in esito all’esame del certificato, chiedere l’estratto di ruolo ed impugnare quest’ultimo.
La srl, di contro, sosteneva una diversa lettura del citato deliberato delle sezioni unite, che affermerebbe il principio secondo cui qualunque atto dal quale si deduca l’esistenza di un atto impositivo del quale si eccepisca un vizio di nullità, come l’omessa notifica, può essere impugnato.
In ogni caso, secondo la contribuente, l’interpretazione della domanda, nella specie, consentiva di ritenere ammissibile il ricorso perché diretto a far dichiarare la nullità di una cartella mai notificata.

La decisione della Ctr
Il punto centrale dell’appello, premettono i giudici toscani, è dato dalla sentenza della Cassazione n. 19704/2015, della quale le parti in causa forniscono una lettura opposta.
Detta sentenza ha stabilito che: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – o causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto allo tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

La giurisprudenza più recente
Gli stessi giudici di legittimità (Cassazione n. 13536/2020) hanno chiarito, proprio in relazione all’impugnazione della certificazione dei carichi pendenti, quanto segue: “La certificazione dei debiti tributari attesta …. l’assenza di debiti tributari o la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti in base ai dati risultanti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
In presenza di debiti tributari non soddisfatti, il certificato presenta in allegato un prospetto che riporta i debiti con l’ammontare e lo stato della riscossione allo data di rilascio del certificato stesso”.
Tanto premesso, la Suprema corte soggiunge che: “il tenore sommario e riepilogativo di tale certificato esclude l’idoneità a contenere un’informazione completa ed esaustiva su qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva (diretta o indiretta), con la conseguenza della non impugnabilità dello stesso in quanto tale per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento in sede giurisdizionale.
D’altra parte, la tutela del diritto di difesa del contribuente attraverso l’esercizio dell’impugnazione dell’atto impositivo (in special modo, se “atipico” rispetto all’elencazione ex art. 19 D.Lgs. 546/1992) dinanzi al giudice tributario esige l’autosufficienza del suo contenuto sul piano della enunciazione (ancorché stringata) dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva … in tal caso, quindi, acquisendo contezza delle pretese creditorie dell’amministrazione finanziaria attraverso la menzione fattone nel certificato in parola, il contribuente ha facoltà di far valere le proprie ragioni con l’impugnazione degli atti impositivi dinanzi al giudice tributario … non ha alcuna utilità sul piano pratico il riconoscimento di una tutela anticipatoria dinanzi al giudice tributario in relazione ad una certificazione dal contenuto generale ed onnicomprensivo, destinata a fornire un’informazione riassuntiva, in forma sintetica e riepilogativa, circa ogni tipologia di debito tributario a carico del contribuente, senza alcun diretto collegamento con gli atti e i provvedimenti che si inseriscono nella sequenza procedimentale per l’accertamento e la riscossione dei singoli tributi”.

Il certificato dei carichi fiscali pendenti
Il certificato in questione, spiega la Ctr nell’accogliere l’appello erariale, è, quindi, un documento sintetico e riepilogativo, non meritevole di tutela giurisdizionale, in quanto non contenente un’informazione completa ed esaustiva su un’autonoma e nuova pretesa impositiva.
Pertanto, la pronuncia della Cassazione a sezioni unite, su cui si era incentrato l’esame (e lo scontro) delle controparti, aveva preso in esame una problematica che non si estendeva alla valutazione della certificazione dei carichi pendenti.

Da ciò consegue che, conformemente alla tesi dell’Agenzia, è esclusa la possibilità dell’autonoma impugnazione del certificato dei carichi fiscali pendenti, diversamente dall’estratto di ruolo, che è, invece, atto impugnabile, in caso di difetto di notifica della cartella di pagamento (ad esempio, Cassazione n. 7228/2020).



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale