Senza attestazione di conformità il ricorso è inammissibile

Senza attestazione di conformità il ricorso è inammissibile

La Corte di giustizia tributaria di I° grado di Napoli, con la sentenza n. 10220 del 3 novembre 2022, ha chiarito che, qualora sussista difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte con quella depositata presso la segreteria della Commissione tributaria e in mancanza dell’attestazione di conformità il ricorso è inammissibile, non sussistendo alcun modo per supplire alla necessaria attestazione.
Qualora, però, la parte contro cui il ricorso sia stato proposto si costituisca e nulla eccepisca, si presume che la conformità tra le copie sia incontestata, in caso contrario il ricorso è inammissibile.

Al centro della controversia un’intimazione di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, consequenziale a una cartella di pagamento.
Il destinatario dell’atto proponeva ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, deducendo la decadenza e la prescrizione della pretesa per omessa notifica degli atti prodromici.
Non si costituiva l’Agenzia delle entrate – Riscossione.

La sentenza
La Cgt di I° grado di Napoli, nel ritenere inammissibile il ricorso, premette che, in base all’articolo 22 del Dlgs n. 546/1992 prevede, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione tributaria (ora Corte di giustizia tributaria), l’originale del ricorso notificato, a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia, in quest’ultimo caso, della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Il terzo comma del richiamato articolo, continua il Collegio, prevede che, in caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, la conformità dell’atto depositato nella segreteria della Corte a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. In particolare, viene precisato che, nel caso di difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte a mezzo posta con quella depositata nella segreteria, il ricorso è inammissibile.

Ciò posto, osserva la Cgt, qualora la parte contro cui il ricorso sia stato proposto si costituisca e nulla eccepisca in ordine alla difformità tra la copia notificata e quella depositata si deve presumere che la conformità tra le copie sia incontestata.
Nel caso in cui, però, il destinatario del ricorso non si costituisca appare evidente come la previsione di attestazione di conformità in calce al ricorso tra la copia depositata e quella spedita o consegnata, determini l’inammissibilità del ricorso in quanto espressamente richiesto dalla norma. La Corte, infatti, non può supplire a tale mancata attestazione non avendo a disposizione copia dell’atto notificato, a ragione anche dell’assenza in giudizio della controparte.
In questo senso, tra l’altro, ha avuto già occasione di esprimersi il giudice di legittimità, in riferimento al giudizio di appello che, in quanto ai principi sopra esposti, non differisce dal giudizio di primo grado (cfr Cassazione nn. 6677/2017, 1174/2010 e 4615/2008).
Ebbene, continua la Corte, nella vicenda in esame, l’ente convenuto non si era costituito, da qui l’inammissibilità del ricorso.

La conclusione, tra l’altro, non muta neppure se si coordinano le disposizioni menzionate con l’introduzione del processo telematico, ex articolo 25-bis del Dlgs n. 546/1992: quest’ultima norma, infatti, conferma sostanzialmente il potere di attestazione di conformità dell’atto notificato a mezzo Pec con quello che viene depositato in modalità telematica, attestazione carente nel caso in questione.

Infine, il Collegio napoletano osserva che la conformità potrebbe ricavarsi dall’eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “Eml”, contenente i file digitali degli atti notificati all’ente. Ma, nella circostanza in esame, la ricevuta versata in atti dal ricorrente non conteneva tali file, ma semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all’ente in formato “Pdf”, con consequenziale preclusione per la Corte di poter accedere a tale file e, così, verificare che l’atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato (ricorso) fosse conforme a quello depositato all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale