Le ciliegie superano i fusti vuoti? Valido l’accertamento induttivo

Le ciliegie superano i fusti vuoti? Valido l’accertamento induttivo

È legittimo l’accertamento induttivo di maggiori ricavi se la società, che esercita l’attività di lavorazione e conservazione delle ciliegie (calibrate, denocciolate e sgocciolate con anidride solforosa), non supera la presunzione di aver “lavorato” un quantitativo di frutta eccedente rispetto alla specifica capienza dei fusti di plastica disponibili e utilizzati nell’anno. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza n. 32498 del 4 novembre.

I fatti
A seguito della verifica fiscale nei confronti di una srl per l’anno di imposta 2013, l’ufficio ha emesso l’avviso di accertamento con il quale, tra l’altro, ha recuperato a tassazione maggiori redditi non dichiarati e ricostruiti in via induttiva, mediante il calcolo dei fusti di ciliegie presenti in azienda (acquistati ed esistenti) e il quantitativo di ciliegie sgocciolate e commercializzate, valorizzando il calcolo delle materie prime utilizzate e tenendo conto anche degli sfridi di lavorazione. L’esito del giudizio è stato altalenante nei gradi di merito: mentre il giudice di primo grado ha ritenuto non congruo il ragionamento induttivo poiché i verificatori non avevano tenuto conto anche della quantità di ciliegie acquistate senza fusti, il giudice del gravame ha affermato che il maggior reddito non dichiarato era stato accertato secondo corretti criteri presuntivi.
La società ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il giudice di appello: 
– in violazione di legge (articoli 2727 e 2729 cc e articolo 115 cpc), non aveva applicato correttamente il procedimento di formazione delle presunzioni ai fini dell’accertamento del maggior reddito non dichiarato, poiché non aveva considerato gli ulteriori elementi indiziari acquisiti in giudizio, né le conclusioni illogiche che il ragionamento inferenziale seguito avrebbe portato (vendita di frutta senza imballaggio ovvero di acquisto senza fattura di imballaggi)
– aveva omesso l’esame circa un fatto decisivo, non avendo tenuto conto della presenza di 920 unità di fusti eccedenti rispetto ai conteggi compiuti dall’amministrazione finanziaria disponibili a contenere le ciliegie commercializzabili.

La Corte ha respinto i motivi di ricorso e ha affermato che «il giudice del gravame ha motivato in ordine alla sussistenza di elementi presuntivi idonei a pervenire alla considerazione conclusiva della sussistenza di un maggior reddito non dichiarato dalla società̀ e, sotto tale profilo, ha valorizzato il calcolo delle materie prime utilizzato dall’amministrazione finanziaria, in particolare il quantitativo di ciliegie sgocciolate commercializzate mediante la somma delle quantità̀ di ciliegie acquistate senza fusto e per ogni fusto vuoto acquistato nell’anno di competenza, tenendo conto delle esistente iniziali e di quelle finali dichiarate dalla parte» (Cassazione, n. 32498/2022).

Osservazioni
Nella fattispecie in esame, i giudici di piazza Cavour sono stati chiamati a valutare la correttezza sia del procedimento presuntivo adottato dall’ufficio, sia delle conseguenze del ragionamento inferenziale seguito dal giudice di secondo grado.
La Corte ha ribadito la legittimità del procedimento poiché lo stesso risultava fondato su fatti noti propri del processo produttivo, consistenti nel quantitativo di ciliegie “fresche” acquistate e di fusti utilizzati per la commercializzazione e sulla loro capacità di contenimento delle ciliegie lavorate. Proprio da tali “fatti noti” l’ufficio ha fatto derivare la considerazione finale di un maggior quantitativo di ciliegie lavorate, ceduto senza emissione di fattura.

Tali conclusioni non sono state superate con idonea prova contraria da parte della società. Quest’ultima, infatti, si è limitata alla semplice prospettazione delle fatture attestanti gli ulteriori acquisti di frutta già̀ imballata (che non richiedeva quindi altri recipienti di contenimento) e ha affermato di averle prodotte in appello. I giudici di legittimità, dopo aver riconosciuto che tale prospettazione fosse attinente ad un profilo di merito e quindi ad un vizio (non di violazione di legge, ma) di motivazione per mancato esame di fatti decisivi per la controversia, ne hanno statuito la mancanza di specificità, poiché la contribuente non aveva riprodotto o allegato la relativa documentazione alla quale aveva fatto riferimento.

E, per superare lo schema presuntivo dell’ufficio, non basta neppure lamentare l’erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di secondo grado poiché la Cassazione ha escluso che la contestazione relativa alla violazione dell’articolo 115 cpc possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti ovvero possa identificarsi nella denuncia di un cattivo esercizio delle prove di apprezzamento non legali.
Soprattutto se la Cassazione, dopo aver affermato che «il procedimento inferenziale seguito dal giudice del gravame si basa su fatti noti… e che, da tali fatti, è stata fatta derivare la considerazione finale di un maggior quantitativo di ciliegie lavorate non dichiarato», ha statuito che, «sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata non risulta illogica, in quanto pone in correlazione, in termini probabilistici, fatti noti (quantitativo di merce acquistata e numero di fusti utilizzati in stretta relazione alla loro capienza) con il fatto non noto del maggior quantitativo di frutta venduta…»

Sempre sul piano probatorio, è stato respinto, infine, anche il motivo relativo all’omesso esame della quantità di fusti disponibile ed eccedente rispetto ai conteggi dell’amministrazione finanziaria, motivo dichiarato inammissibile  poiché privo di specificità, non avendo la contribuente assolto, ancora una volta, all’onere di riprodurre o allegare al ricorso sia la documentazione a sostegno della decisività di tali fatti per il giudizio, che  le controdeduzioni all’appello nelle quali la questione  sarebbe stata prospettata al giudice del gravame.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale