
22 Mag Zfu Centro Italia, entro il 24 maggio le agevolazioni per l’anno 2023
Risuonerà alle ore 12 di mercoledì 24 maggio il gong finale per le esenzioni tributarie e contributive riconosciute, con riferimento al 2023, a imprese e professionisti con sede principale o unità locale all’interno della Zona franca istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dai fenomeni sismici susseguiti dal 24 agosto 2016.
Le domande devono essere inviate tramite la procedura informatica accessibile dal link https://agevolazionidgiai.invitalia.it.
Le modalità e i termini di presentazione delle istanze sono stati stabiliti della direzione generale per gli Incentivi alle imprese del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare dello scorso 31 marzo. In allegato al documento di prassi anche il modello di istanza e il modulo relativo agli oneri informativi.
La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 746, legge n. 197/2022) ha modificato l’articolo 46 del Dl n. 50/2017 istitutivo della Zfu, estendendo anche al 2023 le esenzioni riconosciute ai beneficiari per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 e non utilizzate.
Nel dettaglio, per il 2023, la misura di favore è rivolta alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi al 31 dicembre 2021, già destinatari delle stesse agevolazioni con riferimento ai precedenti bandi emanati dal ministero, che, a causa del terremoto, hanno visto il fatturato ridursi di almeno il 25% nel quadrimestre settembre – dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.
La circolare del 31 marzo 2023 precisa che non possono usufruire dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dall’articolo 46 del Dl n. 50/2017 i soggetti che:
- alla data di presentazione dell’istanza svolgono un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica Ateco 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016
- alla data di pubblicazione della circolare (31 marzo 2023), hanno fruito delle agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% dell’aiuto complessivamente ottenuto
- alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero, comprese quelle relative all’articolo 46, Dl n. 50/2017.
In concreto, l’esenzione, che riguarda le imposte sui redditi, Irap, Imu, contributi previdenziali e assistenziali, è fruibile tramite riduzione dei versamenti effettuati con modello di F24, secondo le modalità e i termini definiti con successivo provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate. Sempre dalle Entrate arriverà, con risoluzione, lo specifico codice tributo da indicare nel modello di pagamento.
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy segnala, tra l’altro, che per quanto concerne le compensazioni riguardanti i contributi, il riferimento va fatto alla circolare Inps n.112/2018 e al messaggio n. 3674/2020.
Informazioni sulla misura possono essere richiesti ai seguenti contatti della direzione generale per gli Incentivi alle imprese:
Inoltre, soltanto per assistenza tecnica nelle operazioni tramite il portale Attuazione Misure Dgiai,
alla e-mail: supporto.attuazionedgiai@mise.gov.it
Ai quesiti pervenuti sarà data risposta cumulativa con lista pubblicata nelle Faq.
La direzione raccomanda, infine, per assicurare la ricezione delle risposte ai quesiti, di inviare le richieste tramite mail e di evitare l’utilizzo di Pec.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale