23 Giu Tax credit energia, come fare se la dichiarazione non lo prevede
Ai fini del tax credit energia, una società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, presenta, come è tenuta a fare per tale periodo, il modello Redditi SC 2022 senza indicare nel quadro RU il codice O2, che individua il suddetto bonus, in quanto non previsto nella dichiarazione 2022. L’eventuale somma non spesa andrà riportata nel modello 2023.
È, in sostanza, il chiarimento fornito con la faq pubblicata oggi, 23 giugno 2023, sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La società istante, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ha maturato il tax credit previsto dall’articolo 4 del Dl n. 17/2022, per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dello scorso anno (codice credito O2). Chiede, data l’impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto nella dichiarazione o se vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.
L’Agenzia ricorda che nelle istruzioni generali dei modelli Redditi 2022 delle società e degli enti è precisato, come indicazione di carattere generale, che “…qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.
Da ciò ne deriva che la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito O2.
Nel caso in cui, prosegue la spiegazione delle Entrate, il credito d’imposta non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta e cioè entro il 30 giugno 2022, la somma residua dovrà essere riportata nel quadro RU di Redditi SC 2023 secondo le seguenti modalità:
- nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2
- nel rigo RU2 non va indicato alcun importo
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022
- nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
In pratica, conclude l’Agenzia, in tal modo, il credito non utilizzato al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2), ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale