Accettazione tacita di eredità, la trascrizione è soggetta a “riserva”

Accettazione tacita di eredità, la trascrizione è soggetta a “riserva”

Soltanto laddove nel titolo fosse rintracciabile un espresso riferimento alla natura e provenienza ereditaria dei beni si può escludere con certezza che il trasferimento del relativo diritto avvenga in ragione di un diverso titolo non implicante la spendita della qualità di erede”. È il concetto chiarito nella sentenza del 3 luglio 2023. L’accettazione tacita, ai sensi dell’articolo 476 codice civile, si ha “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede….”. E dal concetto di qualità di erede che nasce la pronuncia del tribunale di Grosseto in merito alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità senza l’indicazione, nel titolo, della provenienza successoria dei beni disposti.

La questione è stata affrontata dal giudice sulla base della lettura del combinato disposto articolo 2648 cc 3°comma e articolo 476 cc, chiarendo un concetto essenziale “soltanto laddove nel titolo fosse rintracciabile un espresso riferimento alla natura e provenienza ereditaria dei beni si può escludere con certezza che il trasferimento del relativo diritto avvenga in ragione di un diverso titolo non implicante la spendita della qualità di erede”.

Senza tale specifica, il conservatore non dispone di elementi oggettivi su cui fondare la propria valutazione, la quale è circoscritta al controllo estrinseco tra nota di trascrizione e relativo titolo ai sensi dell’articolo 2674 del codice civile; il controllo sostanziale che implica situazioni giuridiche soggettive potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale. Per questo motivo, la trascrivibilità dell’atto deve essere, su istanza della parte richiedente, accettata con riserva così come disciplinato dall’articolo 2674-bis del codice civile rimettendo in sede giurisdizionale il rigetto della stessa.

Il caso
La vicenda prende le mosse dalla richiesta di trascrizione, sui Registri di pubblicità immobiliare, dell’accettazione tacita dell’eredità in virtù della concessione di ipoteca volontaria. Il conservatore di Grosseto oppone il rifiuto all’esecuzione della formalità in quanto il titolo di riferimento “non costituisce titolo idoneo alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non contenendo al proprio interno la provenienza successoria dei beni disposti ed inoltre non è stato depositato il certificato di morte del de cuius come previsto dall’art. 2660 c.c.”
La controparte propone reclamo dinanzi al tribunale al fine di far rilevare come il rifiuto sia privo di fondamento.
Il rifiuto anzidetto deve ritenersi correttamente effettuato, recita il decreto del tribunale di Grosseto, quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660 primo comma, il quale a sua volta prevede che “chi domanda la trascrizione di un acquisto di morte deve presentare… il certificato di morte dell’autore della successione …
Tuttavia, prosegue il giudice, se il rifiuto fosse stato opposto solo in ragione della mancata menzione nel titolo di riferimento della provenienza successoria dei beni, lo stesso sarebbe risultato illegittimo perché non relativo agli elementi formali indicati dall’ articolo 2647 cc. In questa ipotesi, infatti, il conservatore, su istanza della parte,  avrebbe dovuto eseguire la formalità con riserva.

Poteri e limiti del conservatore
L’ articolo 2674 del codice civile dispone che il funzionario preposto all’attuazione della pubblicità immobiliare non può rifiutarsi di accogliere le domande ricevute e di attuare le formalità richieste, salvi casi piuttosto circoscritti. Il controllo del conservatore si limita, quindi, a un sindacato e a un controllo meramente formale ed estrinseco dei titoli che gli vengono sottoposti.
L’ articolo 2674-bis cc, secondo cui “al di fuori dei casi di cui al precedente articolo”, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di un’ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva. Sono questi i casi, come quello della sentenza oggetto dell’articolo, in cui il conservatore dei registri immobiliari esercita un vero e proprio sindacato di legalità sostanziale del contenuto dell’atto. Tale procedimento è diretto a far sì che l’interessato possa ottenere, in via provvisoria, l’attuazione della pubblicità immobiliare, rimettendo l’efficacia della stessa ad un eventuale giudizio contenzioso.
Sulla scorta di quanto precisato, il giudice chiarisce che la mancata menzione più volte richiamata non può comportare rifiuto della trascrizione ma è dovere attivare la procedura per un controllo sostanziale dell’atto eseguendo la formalità con riserva.

Qualità di erede
Il secondo punto, su cui si sofferma il giudice, afferma che la trascrizione di un’accettazione tacita di eredità presuppone due condizioni:

  1. nell’atto posto in essere deve essere manifestata la volontà di accettare. Gli atti compiuti, in sostanza, devono essere completamente incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.

A tal proposito, inoltre, per una maggiore precisazione, occorre ricordare che la Corte di cassazione, con sentenza n. 11638/2014 ha anche stabilito che nel caso in cui l’accettazione dell’eredità non risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata, sarà necessario l’accertamento della qualità di erede con sentenza

  1. che si riscontri l’impossibilità di poter ricollegare l’esercizio del relativo diritto alla spendita di una qualità diversa da quella di erede: in sostanza, tale riscontro avviene con l’indicazione espressa della provenienza successoria dei beni.

Alle luce di ciò, quindi, in sede giurisdizionale, con il procedimento della riserva, ai sensi dell’articolo 2674-bis cc, il giudice avrebbe in ogni caso rigettato il reclamo.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale