Doppia notifica dell’atto notarile per la cessione del credito Iva

Doppia notifica dell’atto notarile per la cessione del credito Iva

Se un atto di cessione di un credito Iva viene notificato all’Agenzia delle entrate ma non al concessionario della riscossione come prevede la normativa, l’operazione è inopponibile all’Amministrazione finanziaria. È, pertanto, legittima la successiva erogazione del rimborso nei confronti del cedente del credito e non della banca cessionaria. Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19986 del 12 luglio 2023.

La vicenda processuale ha origine da un atto notarile di cessione di un credito iva effettuata da una società nei confronti di una banca. La cessione era stata notificata soltanto all’Agenzia delle entrate.
Al termine dell’istruttoria, l’Agente della riscossione aveva disposto l’erogazione del rimborso nei confronti della società cedente.
A seguito del ricorso presentato dalla banca che aveva acquistato il credito Iva, sia la Ctp di Venezia (decisione n. 199 del 2020) che la Ctr del Veneto (decisione n. 1240 del 2021) hanno accolto la tesi della banca secondo la quale l’erogazione del rimborso doveva avvenire nei suoi confronti, considerato che la cessione era stata notificata all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva poi notiziato il concessionario della riscossione.
In sede di giudizio per Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato, oltre alle norme sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l’articolo 1 del dm n. 384 del 30 settembre 1997, norma che disciplina la cessione dei crediti d’imposta.
In particolare, questa disposizione:

  • al primo comma prevede la possibilità di cedere i crediti chiesti a rimborso
  • al secondo comma stabilisce che le cessioni in esame devono essere stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio
  • al terzo comma dispone che l’atto di cessione del credito, per essere efficace, deve essere notificato sia all’Agenzia delle entrate presso la quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente che al concessionario della riscossione competente in base al domicilio fiscale del cedente.  

Sulla base di questa disposizione si è ritenuto che, ai fini dell’efficacia della cessione del credito, è necessaria la doppia notifica dell’atto, da effettuarsi sia all’Agenzia delle entrate che al Concessionario della riscossione.

I giudici della Suprema corte hanno ritenuto che l’inosservanza dei requisiti di forma e di notifica sopra descritti, determinano l’inefficacia relativa dell’atto di cessione e quindi, la sua inopponibilità all’Amministrazione finanziaria. In pratica, in mancanza della doppia notifica, l’atto resta valido tra le parti, ma “…non produce effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Nella motivazione dell’ordinanza in commento si è sottolineato che le norme in esame sono finalizzate a “…salvaguardare il buon andamento dell’azione impositiva e la certezza e la linearità dei rapporti tra Fisco e contribuente”.
I giudici, nel fondare la loro decisione, hanno attribuito rilievo al fatto che la sola notifica dell’atto di cessione all’Agenzia delle entrate non è di per sé sufficiente a tutelare la ratio delle norme sopra richiamate considerato che la notifica al concessionario della riscossione è finalizzata a tutelare gli interessi erariali, in quanto occorre verificare la presenza di eventuali iscrizioni a ruolo a carico del cedente.
Si è, anche, evidenziato che l’articolo 1, comma 7 del citato dm n. 384/1997 prevede che se al momento della notifica della cessione del credito vi sono iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali a carico del cedente, la cessione del credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria ha effetto solo per gli importi eccedenti rispetti a quelli iscritti a ruolo.
Pertanto, si è ritenuto che l’adempimento della notifica nei confronti del Concessionario della riscossione non rappresenta solo un semplice adempimento formale ma “….assolve alla funzione di tutelare un primario interesse di natura pubblicistica…”.
E’ stata richiamata anche l’ordinanza, sempre della Corte di cassazione n. 1237/2020 con la quale si era già stabilito che “…la omessa notifica al Concessionario del Servizio di Riscossione determina l’inefficacia relativa dell’atto di cessione di crediti e, dunque, la inopponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato è stata ritenuta legittima l’erogazione del rimborso da parte del concessionario della riscossione nei confronti della società che aveva ceduto il credito Iva.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale