Cartella recapitata con raccomandata, nessun vizio di notifica da rilevare

Cartella recapitata con raccomandata, nessun vizio di notifica da rilevare

È valida la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto di raccomandata da parte del concessionario della riscossione tramite il servizio postale.
È quanto ha stabilito, con l’ordinanza n. 27007 del 21 settembre 2023, la quinta sezione della Corte di cassazione, accogliendo le tesi dell’Amministrazione finanziaria e cancellando la decisione dei giudici tributari di secondo grado.

Con la pronuncia in parola i magistrati romani hanno, chiarito, infatti, che la seconda parte del primo comma dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto riscossore legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

Il fatto e il ricorso di merito
Un concessionario della riscossione, incaricato dall’ente impositore, notificava a un contribuente diverse cartelle di pagamento, con contestuali intimazioni di pagamento. Proprio queste ultime erano oggetto di impugnazione giudiziale da parte del contribuente, che sosteneva l’irregolarità della notifica in quanto avvenuta mediante servizio postale a opera di un soggetto non abilitato allo scopo.
Il giudizio di merito vedeva soccombere l’Amministrazione finanziaria, con il contribuente che riusciva a far dichiarare nulla la notificazione delle intimazioni di pagamento a lui dirette.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, infatti, accoglieva l’appello del contribuente sul rilievo che le cartelle di pagamento, poste a fondamento delle intimazioni di pagamento impugnate, erano state notificate mediante servizio postale in violazione del Dpr n. 602/1973, articolo 26, in quanto tale notifica era avvenuta dal concessionario tramite ufficiale postale, soggetto non abilitato. Per tale ragione la notifica doveva considerarsi inesistente con l’aggiunta, sempre a giudizio dei magistrati pugliesi di merito, che il concessionario non aveva dato prova dell’avvenuta emissione e notifica delle cartelle, non essendo sufficiente né il deposito della cartolina di ricevimento della raccomandata né la notificazione delle successive intimazioni di pagamento e né le fotocopie degli estratti di ruolo.
Avverso tale determinazione dei giudici tributari, il concessionario della riscossione, Equitalia Sud, decideva di proporre ricorso di ultima istanza dinanzi la suprema Corte di cassazione.

L’articolo 26 del Dpr n. 602/1973
Per quanto di interesse nel in esame, ricordiamo come il comma 1 dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973 preveda espressamente che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Ecco, dunque, che la seconda parte della norma in commento regola proprio la notifica mediante raccomandata affidata al servizio postale per conto del concessionario/agente della riscossione.
Il quinto comma della medesima disposizione dispone, poi, che il concessionario è tenuto a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

La decisione della Cassazione
Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso avanzato dall’amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di merito.
I magistrati di piazza Cavour hanno, infatti, ritenuto che ben può il concessionario avvalersi direttamente del servizio postale per la notifica degli atti impositivi, rappresentando tale notifica una forma alternativa alle altre normativamente previste. Inoltre, a fronte dell’eccezione della parte di non aver ricevuto le cartelle, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le copie conformi degli originali delle ricevute di ritorno attestanti la consegna delle raccomandate siano pienamente sufficienti a fornire la prova richiesta all’Amministrazione.
Secondo i magistrati romani, dunque, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell’articolo 26 sopra citato prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, e la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
L’indirizzo seguito dalla decisione in commento pare, per altro, univoco nella giurisprudenza della Corte come confermato, tra le molte, dalla pronuncia n. 10037/2019, secondo la quale la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario/agente della riscossione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento è pienamente valida e si conclude positivamente con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento a opera dell’ufficiale postale se non quello di assicurarsi che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ancora in tema di prova dell’avvenuta notificazione della cartella esattoriale, i giudici romani hanno ricordato come con la pronuncia della Corte n. 8201/2023 è stato ribadito che la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia o dell’originale della cartella stessa.

In conclusione, la Corte, accogliendo le tesi dell’Amministrazione e reputando del tutto errata l’affermazione dei giudici tributari circa l’inesistenza della notifica della cartella fondata sul rilievo che il concessionario non poteva all’uopo effettuarla mediante il servizio postale, ha annullato definitivamente la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dando ragione al Fisco.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale