Duty free shops semplificato, il punto dell’Agenzia delle dogane

Duty free shops semplificato, il punto dell’Agenzia delle dogane

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 5 del 29 gennaio 2024, si allinea alle semplificazioni introdotte dal Codice doganale Ue (regolamento Ue n. 9652/2013), aggiorna i chiarimenti forniti con la circolare n. 179D/2000 sulla disciplina che regola i duty free shops (Dfs) e introduce, a vantaggio degli operatori, la possibilità di optare tra il modello di gestione Dfs ordinario e il modello Dfs semplificato.
Si sta parlando delle regole che definiscono le modalità di acquisizione della merce da parte dei negozi operanti nell’“area extra Schengen” e della successiva vendita degli stessi prodotti ai viaggiatori con destinazione verso Paesi comunitari non aderenti alla convenzione Schengen.

La gestione del Dfs ordinario, specifica il nuovo documento di prassi, continuerà a seguire le linee guida delineate con la circolare n. 179D/2000, mentre per la gestione semplificata del duty free shops, caratterizzato dalla presenza nel punto vendita di prodotti allo stato estero cioè con lo status di merce non unionale (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale, si continuerà a fare riferimento alla disciplina contenuta nella circolare n. 5/2024.
Tra l’altro le Dogane specificano che la forma semplificata di gestione presuppone l’utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale e consequenziali all’ottenimento da parte del gestore della qualifica Aeo-C, ossia la qualifica di “Operatore economico autorizzato” certificata dall’Adm agli operatori che, facendo richiesta, rispettano determinati requisiti qualitativi che consento agli stessi di usufruire delle semplificazioni previste.

In particolare, nella gestione del Dfs semplificato, caratterizzato, come anticipato, dalla presenza di prodotti allo stato estero (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale (a eccezione dei tabacchi lavorati, che potendo essere venduti solo a viaggiatori extra-Ue permangono dall’introduzione fino alla vendita allo stato estero), gli altri prodotti possono variare, al momento della vendita, la loro posizione doganale:

  • da non unionale a unionale, nel caso degli alcolici venduti a viaggiatori dell’Unione europea
  • da unionale a non unionale nel caso dei restanti prodotti, quando venduti a viaggiatori extra-Ue.

Ciò può comportare un prezzo differenziato per il viaggiatore Ue o extra-Ue a causa dell’applicazione o meno dell’Iva. In tal caso l’operatore può scegliere se applicare un prezzo unico per entrambe le ipotesi oppure no. La circolare chiarisce come comportarsi in ognuna delle due opzioni. Le Dogane specificano che il prezzo differenziato dovrà, comunque, essere messo ben in risalto sugli scaffali in corrispondenza dei prodotti in vendita, in modo da informare compiutamente gli acquirenti.

L’Adm precisa, inoltre, che tutti gli articoli in vendita nei duty free shops devono essere dotati di codifica. In caso di controllo, il gestore è tenuto a mettere a disposizione della Dogana, anche informato digitale leggibile, l’elenco di tutti gli articoli e la relativa codifica riferita al periodo oggetto di controllo.

Tutta la contabilità relativa alle giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite dovrà essere gestita esclusivamente, continua la circolare, tramite sistema informatico dei gestori. Il documento di vendita dovrà essere emesso con appositi registratori di cassa, dotati di lettori ottici e/o magnetici di carte d’imbarco.
In caso di vendita a viaggiatori non dell’Unione europea, non è consentita la registrazione manuale dei dati della carta d’imbarco.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale