L’extra tassa per i veicoli esteri, in voga a Malta, non fila con la Ue

L’extra tassa per i veicoli esteri, in voga a Malta, non fila con la Ue

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza odierna, resa nella causa C-694/2022, ha deciso che la Repubblica di Malta è venuta meno ai propri obblighi in forza dell’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, applicando una tassa annuale di circolazione più elevata ai veicoli a motore immatricolati in altri Stati membri prima del 1° gennaio 2009 e introdotti a Malta a partire da tale data, rispetto a quella applicata ai veicoli similari immatricolati a Malta prima della stessa data.

La Commissione europea, dopo aver ritenuto che l’applicazione di questa regola fosse contraria all’articolo 110 Tfue, inviava una lettera di diffida a detto Stato membro. Poi, in seguito a uno scambio di pareri, in cui la Repubblica di Malta si dimostrava contraria al rilievo della Commissione, quest’ultima proponeva ricorso alla Corte di giustizia.

La risposta della Corte Ue
La Corte premette che l’articolo 110 Tfue costituisce un complemento delle disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente e mira a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l’eliminazione di ogni forma di protezione che possa derivare dall’applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.
A tal fine, la norma richiamata vieta a ciascuno Stato membro di applicare, ai prodotti degli altri Stati membri, imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari.
Pertanto, il divieto sancito deve applicarsi ogniqualvolta un’imposizione interna di uno Stato membro sia atta a scoraggiare l’importazione di merci originarie di altri Stati membri, a vantaggio di prodotti nazionali similari.
Di conseguenza, la norma obbliga ciascuno Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse gravanti sugli autoveicoli in modo tale, che queste non abbiano l’effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare l’importazione di veicoli usati similari.

Ebbene, secondo la giurisprudenza europea, appariva contraria all’articolo 110 Tfue una normativa di uno Stato membro in forza della quale la tassa unica di circolazione imposta veniva riscossa sugli autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri immatricolati o registrati in detto Stato membro, senza che si tenesse conto della data di prima immatricolazione di un veicolo, qualora quest’ultima fosse avvenuta in un altro Stato membro, con la conseguenza che la tassazione dei veicoli importati da un altro Stato membro era superiore a quella dei veicoli nazionali similari. Infatti, una tale normativa avrebbe l’effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare l’importazione di veicoli usati similari.

Nel caso in esame, osserva la Corte, i veicoli immatricolati a Malta e messi in vendita sul mercato dei veicoli usati di tale Stato membro devono essere considerati come “prodotti nazionali similari” ai veicoli usati importati dello stesso tipo, delle stesse caratteristiche e della stessa usura.
Inoltre, la tassa annuale di circolazione si applica ai veicoli a motore importati o fabbricati a Malta ed è riscossa al momento dell’immatricolazione e successivamente ogni anno.

Tra l’altro,una tassa di circolazione differenziata è applicata a seconda che essa riguardi veicoli immatricolati a Malta prima o a partire dal 1º gennaio 2009. In particolare, per quanto concerne i veicoli immatricolati a Malta prima di tale data, detta tassa è calcolata sulla base della cilindrata del motore del veicolo, del modo di propulsione (diesel o benzina) e dell’anno di fabbricazione. Per contro, per quanto riguarda i veicoli immatricolati a Malta a decorrere da tale data, il calcolo della tassa è effettuato sulla base delle emissioni di CO2 (motori a benzina), delle emissioni di CO2 e di particolato (motori diesel) e dell’anno di fabbricazione per questi due tipi di motorizzazione.
Infine, a causa delle descritte e diverse modalità di calcolo, l’importo della tassa applicabile ai veicoli immatricolati a Malta a partire dal 1º gennaio 2009 è più elevato dell’importo della tassa applicabile ai veicoli similari immatricolati a Malta prima di tale data.

Quindi, osservano i togati comunitari, il regime introdotto sull’immatricolazione nello Stato in questione, comporta che i veicoli usati venduti a Malta dopo esservi stati immatricolati prima del 1º gennaio 2009 sono soggetti a una tassa ridotta, rispetto ai veicoli usati similari immatricolati, prima di tale data, in uno Stato membro diverso e introdotti a Malta a decorrere dalla stessa data.

Un siffatto sistema, a giudizio della Corte Ue, ha l’effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare, in questo modo, l’importazione di veicoli usati similari.
Nel respingere le argomentazioni presentate dalla Repubblica di Malta, la Corte Ue osserva, tra l’altro, che il perseguimento di un obiettivo di tutela dell’ambiente potrebbe essere realizzato in modo più completo e coerente aumentando la componente ambientale della tassa di circolazione per tutti i veicoli di una certa età, vale a dire i veicoli usati immatricolati per la prima volta antecedentemente al 2009, a Malta o in un altro Stato membro. Un tale aumento non favorirebbe in modo discriminatorio il mercato nazionale dei veicoli usati a scapito dell’immissione in circolazione di veicoli usati importati e sarebbe, inoltre, conforme al principio del “chi inquina paga”.
In definitiva, concludono gli eurogiudici, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 110 Tfue applicando una tassa annuale di circolazione più elevata ai veicoli a motore immatricolati in altri Stati membri prima del 1º gennaio 2009 e introdotti a Malta a partire da tale data, rispetto a quella applicata ai veicoli similari immatricolati a Malta prima di tale data.

Fonte:
Data della sentenza
22 febbraio 2024

Numero della causa:
Causa C-694/2022

Nome delle parti:
Commissione europea
contro
Repubblica di Malta.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale