Compensazione senza modello TR, valida l’irrogazione della sanzione

Compensazione senza modello TR, valida l’irrogazione della sanzione

La mancata presentazione del modello TR, relativo all’utilizzo in compensazione di un credito Iva, determina l’irrogazione della sanzione, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997, per indebita compensazione. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1661 del 16 gennaio 2024.

Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, premettiamo che, in base all’articolo 38-bis del Testo unico sull’Iva (Dpr n. 633/1972), il rimborso dell’imposta infrannuale, se superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto dai contribuenti che si trovano nelle condizioni dettate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 30 dello stesso Dpr.
Il rimborso deve essere chiesto presentando, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l’apposita istanza prevista dal secondo comma dell’articolo 8 del Dpr n. 542/1999.
Il terzo comma della disposizione appena richiamata dispone che i contribuenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in alternativa alla richiesta di rimborso, possono effettuare la compensazione, tramite modello F24, delle imposte dovute con l’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento.
Anche in questo caso, è necessario presentare l’istanza in via telematica. La presentazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, oppure tramite un intermediario abilitato.
L’ultimo comma del citato articolo 8, del Dpr n. 542/1999, dispone espressamente che “tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2…”.

Nel caso in esame, un contribuente aveva utilizzato in compensazione un’eccedenza detraibile Iva, ma non aveva inviato l’istanza relativa alla compensazione.
Constatata tale omissione, l’ufficio ha irrogato la sanzione relativa all’utilizzo indebito di un credito Iva in compensazione (articolo 13 del Dlgs. n. 471/1997).
In seguito al ricorso presentato dal contribuente, sia la Ctp di Siena che la Ctr della Toscana (decisione n. 1438/2014) hanno ritenuto fondate le ragioni della parte, ritenendo che “…il modello TR ha valore meramente informativo” e che “…il suo mancato invio non ha prodotto pregiudizio all’attività di controllo”.
La mancata presentazione dell’istanza in questione è stata, quindi, considerata dai giudici tributari, una violazione meramente formale.
 
In sede di ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che anche le omissioni di comunicazioni meramente informative possono creare pregiudizio per le attività di controllo.
In particolare, ha evidenziato, che, dalla lettura dell’articolo 8 del citato Dpr n. 542/1999, risulta di tutta evidenza l’essenzialità della presentazione dell’istanza. ai fini sia dell’ottenimento del rimborso che del corretto esercizio della compensazione.

I giudici della suprema Corte hanno richiamato il proprio consolidato orientamento, in base al quale:

  • l’istanza di cui all’articolo 8 del Dpr n. 542/1999 rappresenta un presupposto della compensazione, pertanto, la relativa omissione giustifica l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs. n. 471/1997 (cfr Cassazione, pronunce nn. 28734/2017 e 11270/2022)
  • l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica non costituisce una violazione meramente formale, neanche nel caso in cui il credito d’imposta sia effettivamente spettante. Ciò, in quanto, dall’errata compensazione deriva il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e, conseguentemente, si verifica un ritardato incasso erariale (cfr Cassazione, pronunce nn. 33102/2019 e 28734/2017).

La Cassazione ha, quindi, ritenuto che la violazione in esame fosse da qualificare come violazione sostanziale, in quanto incidente direttamente sul versamento.
I giudici hanno sostenuto, altresì, che il “modello TR” svolge una funzione strumentale rispetto a controlli di tipo sostanziale che l’ufficio deve svolgere.
In base ai motivi sopra evidenziati, è stata, quindi, ritenuta legittima l’irrogazione delle sanzioni.
Segnaliamo, infine, che la Corte di cassazione, in caso di presentazione tardiva del “modello TR”, con motivazioni analoghe a quelle di cui alla pronuncia in esame, ha ritenuto applicabile la sanzione per tardiva presentazione, pari al 30% dell’importo compensato (cfr Cassazione, pronuncia n. 10872/2019).



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale