Procura al difensore valida, solo se congiunta al ricorso

Procura al difensore valida, solo se congiunta al ricorso

In tema di ricorso per cassazione, la specialità della procura non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede. È necessario solo che essa sia congiunta al ricorso e che il conferimento non preceda la pubblicazione del provvedimento da impugnare e non segua la notificazione del ricorso stesso.

L’articolo 83 del codice di procedura civile prevede che il difensore per stare in giudizio debba possedere una procura. Quest’ultima può essere speciale o generale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il terzo comma del suindicato articolo prevede che “la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso o del controricorso […]. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Quest’ultimo comma ha generato diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità, infatti, parte della giurisprudenza ritiene invalida la procura alle liti, conferita per il ricorso per cassazione, in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione, infatti, tale interpretazione del suindicato comma 3 prevede che la procura speciale  non possa essere un atto a sé stante, ma obbligatoriamente deve essere apposta in calce o a margine. A conferma di questa interpretazione, bisogna tenere in considerazione anche il secondo comma dell’articolo 2703 del codice civile, il quale non riconoscerebbe valida una autenticazione della sottoscrizione della procura speciale “a distanza”, difatti, la stessa deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.

Orientamento opposto è stato espresso dalla suprema Corte con la sentenza n. 36827 del 15 dicembre 2022, nella quale si legge: “il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo”.

Nella sentenza viene chiarito che la ratio dell’articolo 83 dovrebbe risiedere nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, per cui è valida la procura speciale, purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso, “che dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione”. Altresì, i giudici di piazza Cavour avevano evidenziato che il requisito della “contestualità”, spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione non fosse contemplato dall’articolo 83 del cpc.

Visti gli orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti, la terza sezione della suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, ha trasmesso gli atti al Primo presidente affinché valutasse l’opportunità di assegnare la causa alle sezioni unite.

Principi espressi dalle sezioni unite
In primis, le sezioni unite hanno sottolineato che i principi costituzionali, previsti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, e condivisi a livello internazionale (vedasi gli articoli 47 della Carta di Nizza, 19 del Trattato dell’Ue e 6 Cedu), assicurano al diritto di difesa una “centralità” fondamentale, infatti, bisogna ricordare che l’effettività della tutela giurisprudenziale deve essere il fine ultimo al quale il processo deve essere orientato. Quindi, bisogna evitare eccessi di formalismo e “restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali”.
In secondo luogo, ha richiamato il principio espresso nella sentenza 36507/2022, secondo cui “in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”.

Le sezioni unite hanno chiarito che la ratio dell’articolo 83 cpc non risiede nella corrispondenza dell’attività svolta dal difensore all’effettivo volere del rappresentato, infatti, il conferimento della procura a margine o in calce assolve invece l’esigenza di dare certezza e conoscibilità del potere rappresentativo del difensore.
Quindi, al fine di verificare l’ammissibilità del ricorso per cassazione bisogna tenere in considerazione se il conferimento della procura alle liti è avvenuta tra il momento di pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello della notificazione del ricorso.

In altre parole, non è ammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui il conferimento è avvenuto prima del momento di pubblicazione o dopo la notifica del ricorso.

Se il conferimento è avvenuto nel corretto arco temporale, la procura rilasciata su foglio separato “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, come previsto dall’articolo 83, terzo comma, cpc.

Infine, viene ricordato che l’attestazione del professionista riguardo la sottoscrizione del conferente la procura alle liti deve essere intesa come autenticazione minore o “vera di firma”.

Principio di diritto espresso dalle sezioni unite
In conclusione, i giudici di legittimità, con la sentenza 2075 del 19 gennaio 2024, hanno espresso il seguente principio di diritto: “in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale