Finte comunicazioni di accertamento ancora in circolazione tramite e-mail

Finte comunicazioni di accertamento ancora in circolazione tramite e-mail

Non si fermano le false e-mail dell’Agenzia delle entrate che comunicano presunte incongruità nelle dichiarazioni dei redditi. L’oggetto è lo stesso già segnalato con l’avviso dello scorso 29 febbraio (vedi articolo “Oggetto e-mail: Accertamento fiscale, le iniziative di phishing prolificano”). Lo scopo è instaurare un contatto con la vittima prescelta per poi mettere in atto una truffa ai suoi danni.

Ad allarmare immediatamente è l’indirizzo non istituzionale del mittente (ad esempio gmail.com). L’oggetto  potrebbe essere “Accertamento Fiscale” oppure “Consultazione” e sono a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Numerose le caratteristiche che aiutano a smascherare l’inganno. Al messaggio è allegata l’immagine di una falsa comunicazione di accertamento fiscale tributario, che riporta:

  • i loghi di Mef e Agenzia entrate
  • errori grammaticali, di punteggiatura e omissioni
  • senso di urgenza
  • minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive e pecuniarie
  • firma di un soggetto istituzionale che non appartiene all’Amministrazione finanziaria.

In allegato un esempio della comunicazione fraudolenta.

Nel caso in cui si desse seguito a una di queste comunicazioni potrebbero arrivare ulteriori e-mail con prospetti di calcolo di sanzioni penali e richieste di coordinate bancarie per il pagamento delle stesse.

L’Agenzia raccomanda, quindi, di non cliccare sui link contenuto nel messaggio, di non fornire dati personali in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

L’Amministrazione si dichiara totalmente estranea a tali messaggi e consiglia, come sempre, in caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, di verificarne l’attendibilità consultando la pagina “Focus sul phishing” oppure rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale o direttamente all’ufficio territorialmente competente.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale