28 Mar Bonus pubblicità 2024 al traguardo: comunicazioni entro martedì 2 aprile
L’intervallo temporale, per presentare la comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel 2024, sta per scadere. Il termine ultimo è fissato al prossimo martedì 2 aprile. Deadline spostata di due giorni, rispetto all’ordinaria scadenza del 31 marzo, in conseguenza delle festività pasquali (vedi articolo “Bonus pubblicità 2024, prenotazioni dal 1° marzo e fino al 2 aprile”).
Si tratta di uno degli adempimenti indispensabili per fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Un credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, concesso a condizione che l’ammontare complessivo degli stessi superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Per prenotare il bonus, dunque, è necessario presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione (quest’anno il 2 aprile).
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui si attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Quest’ultima deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte degli interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
Considerato che il beneficio è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus. Pertanto, il credito d’imposta, effettivamente fruibile da ciascun richiedente, è stabilito con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
L’ammontare riconosciuto è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, indicando sul modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi, il codice tributo “6900”).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, dove, come anche sul portale dell’Agenzia delle entrate, è possibile consultare il modello di comunicazione e le relative istruzioni.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale