
04 Lug Le operazioni di gestione collettiva dei diritti d’autore scontano l’Iva
Sono rilevanti ai fini Iva le operazioni con cui un organismo di gestione collettiva riscuote, distribuisce e paga ai titolari dei diritti d’autore i compensi dovuti per lo sfruttamento dei diritti stessi. Tra queste operazioni rientra la trattenuta di una commissione di gestione a carico dei titolari. Lo hanno stabilito i giudici unionali con la sentenza del 4 luglio 2024, causa C 179/2023.
La fattispecie e le questioni pregiudiziali
La domanda di pronuncia pregiudiziale, relativa alla controversia in esame, verte sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, all’Amministrazione finanziaria rumena, in relazione a una modifica normativa, che assoggetta a Iva l’attività degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla riscossione, alla distribuzione e al pagamento dei compensi spettanti ai titolari degli stessi diritti, qualora tali compensi non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva Iva.
Lo scopo dell’organismo di gestione coinvolto nella controversia è quello di riscuotere e distribuire i compensi dovuti agli artisti interpreti, da parte degli utilizzatori delle loro prestazioni artistiche. L’organismo percepisce, a tale titolo, una commissione di gestione destinata a coprire i suoi costi di funzionamento, che viene trattenuta su tali compensi.
La controversia sorta è pervenuta alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni, con cui si chiede di conoscere in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della direttiva Iva debbano essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi. Questo nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in forza di legge, ai titolari dei diritti i compensi che gli utilizzatori devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione, che i titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi per conto dei titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dai titolari a favore degli utilizzatori.
Il giudice nazionale, avendo ritenuto che le operazioni di riscossione, distribuzione e pagamento si inseriscono in un’attività economica svolta dall’organismo di gestione collettiva interessato, in quanto soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva, intende chiarire, in primo luogo, se le prestazioni di servizi eseguite siano effettuate “a titolo oneroso” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) di detta direttiva.
Al riguardo, la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.
Il nesso diretto esiste se tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico, nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.
Nel caso concreto, da un lato, l’organismo di gestione collettiva effettua, a favore dei titolari dei diritti che esso rappresenta, in particolare, prestazioni di gestione in base al regime di gestione collettiva obbligatoria previsto all’articolo 145 della legge n. 8/1996, tra cui le prestazioni concernenti il “diritto al compenso per copia privata” previsto al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo 145.
Le prestazioni di gestione collettiva includono, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 3, di tale legge, “la riscossione, la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti agli autori o ai titolari di diritti d’autore o di diritti connessi” in base ai loro diritti.
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, lettera h), della stessa legge, i titolari dei diritti sono tenuti a versare all’organismo di gestione collettiva una commissione di gestione non superiore al 15% delle entrate riscosse, destinata a coprire i costi sostenuti per il funzionamento dell’organismo di gestione collettiva, la riscossione, la distribuzione e il pagamento dei compensi e che viene trattenuta all’atto della distribuzione delle somme dovute.
Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, risulta quindi che, sulla base delle disposizioni di diritto nazionale, tra l’organismo di gestione collettiva interessato e i titolari dei diritti rappresentati da quest’ultimo intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni e che, quindi, stabilisce un nesso diretto tra le prestazioni di gestione collettiva fornite da tale organismo e la prestazione pecuniaria effettuata dai titolari, consistente nel pagamento della commissione di gestione.
La commissione è, infatti, dovuta solo in quanto vengono effettuate le prestazioni di gestione collettiva e costituisce il corrispettivo effettivo di queste ultime.
Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che la fornitura delle prestazioni di gestione collettiva e il pagamento della commissione di gestione dovuta a tale titolo sono determinati dalla legge.
Infatti, da un lato, nel caso in esame, il contesto normativo stabilisce un nesso diretto tra la fornitura di tali prestazioni e il pagamento della commissione di gestione. Dall’altro lato, l’articolo 25, lettera c), della direttiva Iva prevede espressamente che una prestazione di servizi può, in particolare, consistere nell’esecuzione di un servizio a norma di legge.
È altresì irrilevante la circostanza che l’organismo di gestione collettiva interessato sia un’associazione senza scopo di lucro, poiché la commissione di gestione è destinata solo a coprire le spese di tale associazione.
Infatti, in base all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva, si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente, un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati di tale attività.
In tali circostanze, le operazioni di gestione collettiva devono essere qualificate come prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della stessa direttiva.
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi, ai sensi di tali disposizioni. Questo nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in base alla legge, ai titolari dei diritti i compensi che determinati utilizzatori definiti dalla legge devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione che i titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi in tale sede per conto dei titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dagli stessi titolari a favore degli utilizzatori.
Data sentenza
4 luglio 2024
Numero della causa
C- 179/2023
Nome delle parti
Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)
contro
Guvernul României, Ministerul Finanțelor
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale