
08 Ago Donazioni da voluntary disclosure: legittimo l’avviso di liquidazione
Le liberalità indirette che risultano dalla procedura di collaborazione volontaria, stabilite dalla legge n. 186/2014, sono soggette all’imposta di donazione nel caso in cui ricorrano i presupposti indicati nell’articolo 56-bis del Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, Dlgs. n. 346/1990.
Il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria può richiedere la relativa imposta, decorre dal momento in cui il contribuente rende l’autodichiarazione in sede di voluntary disclosure. Questi principi sono stati espressi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024.
Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, occorre precisare che il procedimento di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) è stato introdotto con la legge n. 186 del 2014. Si tratta, in breve, di un istituto che consente al contribuente che detiene illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la sua posizione, denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione commessa in tema di possesso di patrimoni all’estero.
Nel caso in esame, nell’avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, un contribuente aveva fatto palesare l’esistenza di alcuni trasferimenti di somme di denaro provenienti da conti correnti esteri di una propria zia e destinati a conti correnti del contribuente stesso.
Secondo l’ufficio questi trasferimenti di denaro costituivano liberalità indirette, da assoggettare a tassazione secondo la disciplina di cui al citato decreto legislativo.
Al riguardo occorre precisare che per liberalità indirette si intendono quelle attuate mediante uno strumento diverso dal tipico negozio di donazione di cui all’articolo 769 del codice civile. Si tratta, quindi, di strumenti variegati mediante i quali viene comunque raggiunto lo scopo di arricchire una persona per spirito di liberalità, senza però utilizzare il contratto di donazione.
Il Testo unico sulle successioni e donazioni, all’articolo 56-bis, indica i presupposti che devono congiuntamente sussistere affinché le liberalità indirette possano essere tassate. In particolare, questa norma richiama le seguenti condizioni:
- l’esistenza della liberalità indiretta risulta da dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
- le liberalità devono aver determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti dello stesso beneficiario, un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni di lire.
La stessa norma prevede che, ricorrendo tali condizioni, alla liberalità si applica l’aliquota del 7% da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire. L’ufficio, constatata la sussistenza di entrambe le condizioni sopra indicate, ha emesso un atto finalizzato al recupero dell’imposta di donazione, con l’aliquota dell’8% e senza alcuna franchigia, considerato che tra i due soggetti coinvolti nell’operazione vi era solo un rapporto di affinità di terzo grado e che per tale rapporto non erano previste franchigie ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione. L’aliquota dell’8% si giustifica in quanto, con il decreto legge n. 262/2006, nel ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni, sono state riformulate le varie aliquote applicabili. Nel nuovo sistema non è più prevista l’aliquota del 7%, mentre l’aliquota più alta, tra quelle previste, è pari all’8 per cento.
Il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione e la Ctp di Genova, con sentenza n. 272/2017, ha accolto il suo ricorso, ritenendo che il contribuente non aveva reso una espressa dichiarazione in merito all’esistenza delle liberalità indiretta, ma si era limitato “…ad evidenziare come in un dato momento si sia verificato un trasferimento di titoli e di somme che potevano avvenire per tutta una serie di motivi derivanti dai rapporti tra i soggetti interessati con la conseguenza che la ricostruzione dell’Ufficio, effettuata su base presuntiva, non ha le caratteristiche previste dalla richiamata norma” (articolo 56-bis Dlgs. n. 346/1990).
La Ctr della Liguria (decisione n. 754/2019), invece, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, ritenendo che l’articolo 56-bis del Tus fosse pienamente operante anche con la nuova disciplina sull’imposta di donazione. I giudici della Corte di cassazione hanno rimarcato in primo luogo le caratteristiche del procedimento di voluntary disclosure, evidenziando che tale procedura non richiede una contestazione da parte dell’Amministrazione, ma si concretizza in una “…esposizione volontaria al Fisco, da parte del contribuente, della propria situazione debitoria…”
Si è quindi ritenuto che, nel caso specifico, fossero sussistenti entrambe le condizioni richieste dal citato articolo 56-bis ai fini della tassazione delle liberalità indirette. In particolare, sono state richiamate diverse pronunce della stessa Corte (n. 9780/2023, n.5802/2023, n. 27665/2020), con le quali si era già stabilito che “…la dichiarazione prevista dall’articolo 56 bis (…) può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione…”.
In conclusione, appurato che il termine entro il quale l’ufficio può esercitare la propria pretesa impositiva decorre dalla data in cui il contribuente ha reso la dichiarazione spontanea, i giudici hanno ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione emesso dalle Entrate.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
