
08 Ago È soggetta al regime del margine la vendita dei beni dell’oreficeria
Gli operatori che svolgono attività di commercio di metalli preziosi non possono applicare il meccanismo del reverse charge qualora la cessione dei beni sia effettuata nei confronti di consumatori finali. A tale fattispecie resta applicabile il regime del margine, ordinariamente previsto per tale attività. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18326 del 4 luglio 2024.
Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, occorre anticipare quanto segue.
Il regime del margine (articolo 36 del Dl n. 41/1995) è un regime speciale Iva applicabile nei confronti di soggetti che commerciano beni usati. Tale normativa prevede che sia tassata solo la differenza tra il prezzo di acquisto del bene ed il prezzo di vendita
Il meccanismo del reverse charge (articolo 17 del Dpr n. 633/1972), è una particolare modalità di applicazione dell’Iva, consentita in relazione a determinate operazioni ritenute a rischio evasione, per effetto della quale l’obbligo relativo al pagamento dell’iva ricade sul soggetto che acquista un bene o riceve una prestazione di servizi. In pratica, per effetto dell’inversione contabile, il soggetto passivo cessionario o committente diventa debitore del tributo, al posto del cedente o del prestatore del servizio.
Il caso oggetto della citata pronuncia è nato a seguito di un controllo della Guardia di Finanza svolto sull’attività di oreficeria (“Compro oro”) esercitata da una persona fisica titolare di una ditta individuale.
Sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dai finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha emesso un atto di accertamento, ai fini Iva, Irap e Irpef, contestando che sulle cessioni effettuate dalla contribuente era stata applicata la disciplina dell’inversione contabile (reverse charge) anziché il regime del margine.
In particolare, secondo l’Ufficio, la possibilità di applicare il meccanismo dell’inversione contabile era preclusa in quanto:
- la contribuente non risultava iscritta nell’albo degli operatori professionali del mercato dell’oro
- i beni ceduti non erano destinati alla fusione, considerato che gli acquirenti erano consumatori finali.
In sede contenziosa, la Ctp di Torino, con la sentenza n. 2028/2014, anche sulla base dei chiarimenti di cui alla risoluzione n. 92/2013 ha respinto il ricorso della parte, evidenziando che, in relazione all’attività in esame bisogna applicare:
- il meccanismo del reverse charge se la rivendita dei beni d’oro è finalizzata ad alimentare il processo industriale di fusione del bene
- il regime del margine se il bene viene venduto al consumatore finale, senza che ne sia prevista la fusione o la trasformazione del bene stesso.
Anche la Ctr del Piemonte (decisione n. 1347/2015) si è espressa a favore dell’Ufficio, richiamando altri documenti di prassi dell’Amministrazione.
I giudici regionali hanno confermato che per poter applicare il meccanismo Iva del reverse charge era necessario:
- che la contribuente fosse iscritta all’albo degli operatori professionali del mercato dell’oro
- che la cessione fosse avvenuta nei confronti di soggetti che operano nel settore del recupero di metalli preziosi.
I giudici della Corte di cassazione hanno richiamato il proprio consolidato orientamento (pronunce n. 11927/2021, n. 26760/2022, n. 11106/2022, n. 19906/2022, n. 19907/2022, n. 19908/2022, n. 19909/2022, n. 1787/2024 e n. 1837/2024) in base al quale “In tema di Iva, il regime dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l’obbligo di assolvere l’imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell’esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell’oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell’applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma….”
Secondo la Suprema corte, in pratica, il regime dell’inversione contabile, nel momento in cui dispone che le cessioni imponibili abbiano per oggetto oro da investimento, o prodotti semilavorati aventi un certo grado di purezza, “….postula che il metallo ceduto si caratterizzi per il suo “tenore” e sia destinato non all’immediato consumo, ma alla sua trasformazione in un altro oggetto che avvii un nuovo ciclo economico.”
Nel formulare la loro decisione i giudici hanno anche considerato che la contribuente, a suo tempo, aveva acquistato i beni, poi da lei ceduti, integri, in ottimo stato, suscettibili di utilizzo immediato e, quindi, rivendibili senza necessità di alcuna trasformazione.
La contribuente non ha fornito alcuna prova in merito alla circostanza che i beni erano stati da lei ceduti ad operatori del settore che effettuavano attività di trasformazione dei beni stessi.
Per queste motivazioni la Cassazione, con la pronuncia in esame, conferma la legittimità dell’accertamento emesso dall’Ufficio
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