Verbale di conciliazione giudiziale, non idoneo per la donazione

Verbale di conciliazione giudiziale, non idoneo per la donazione

In sede giudiziale non è possibile stipulare donazioni difettando il verbale di conciliazione giudiziale dei requisiti di forma richiesti dall’articolo 782 del codice civile. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2360 del 24 gennaio 2024, che ha dichiarato la nullità una donazione di beni immobili documentata da un verbale di conciliazione giudiziale, che successivamente alla sua formazione era stato registrato e trascritto nei registri immobiliari.

Tale verbale, non formato e non sottoscritto dal cancelliere, documentava un accordo non raggiunto alla presenza di due testimoni come invece richiesto per la donazione, a pena di nullità, dall’articolo 782 cc e dall’articolo 48 della legge notarile (legge n. 13/1913). Il verbale difettava quindi dei requisiti di forma richiesti dalla legge per la validità del contratto di donazione, circostanza che ne ha fatto dichiarare l’inidoneità a “fungere da valido contenitore di una donazione”.

Ai fini di un’adeguata comprensione della decisione, anche per suoi riflessi in materia di trascrizione, si ricostruiscono di seguito la vicenda che ha portato alla pronuncia e il quadro normativo in cui la stessa si inserisce.

La vicenda
Al fine di definire transattivamente una causa civile pendente davanti a un tribunale, veniva formato un verbale di conciliazione giudiziale che documentava la donazione di beni immobili fatta da una madre a due figli e la successiva divisione di tali beni da parte dei due figli. Entrambi i negozi giuridici venivano registrati e successivamente trascritti presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

Uno dei due figli, volendo procedere alla vendita dei beni a lui assegnati in sede di divisione, doveva prendere atto delle perplessità manifestate da diversi notai, consultati per la stipula della vendita, in merito alla validità della donazione documentata dal verbale di conciliazione.

Il figlio iniziava quindi una nuova causa civile chiedendo in via principale l’accertamento della nullità della donazione documentata dal verbale di conciliazione giudiziale per difetto di forma e, in subordine, la nullità dello stesso verbale per mancanza della sottoscrizione del cancelliere, in violazione dell’articolo 88 disposizioni attuative codice di procedura civile.

Sia il tribunale in primo grado sia la Corte d’appello in secondo grado respingevano le domande attoree, che venivano poi accolte dalla Corte di cassazione.

La forma degli atti negoziali, anche quale requisito necessario per la trascrizione
L’articolo 1325, n. 4, cc elenca la forma tra i requisiti del contratto, quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Con specifico riferimento alla donazione, l’articolo 782 cc impone che sia fatta per atto pubblico a pena di nullità. L’articolo 48 della legge notarile impone inoltre al notaio di riceve l’atto pubblico di donazione alla presenza di due testimoni, la cui mancanza è sanzionata di nullità dall’articolo 58 della stessa legge.

L’articolo 1350 cc prescrive che devono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata gli atti che hanno per oggetto diritti reali su beni immobili.

L’articolo 2657 cc dispone che un atto negoziale non può essere trascritto se non ha la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e l’art. 2674 c.c. indica tra i motivi che obbligano il Conservatore a rifiutare le richieste di trascrizione la mancanza della forma prescritta dall’articolo 2657 cc.

Per gli atti negoziali che hanno per oggetto diritti reali su beni immobili la forma assume dunque rilievo sia ai fini della loro validità che ai fini della loro trascrizione.

L’atto pubblico secondo la lettera dell’articolo 2699 cc “è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.”.

Mentre dunque il notaio ha una competenza generale, attribuitagli dalla legge notarile (articolo 1), a formare atti pubblici, gli altri pubblici ufficiali possono formare documenti aventi il valore probatorio di cui all’articolo 2699 cc solo se la legge attribuisce loro tale potere con riguardo a specifici atti.

Quando si ha a che fare con documenti formati da pubblici ufficiali diversi dai notai è dunque sempre necessario verificare se gli stessi abbiano il potere di formare atti pubblici.

Dell’idoneità del verbale di udienza e del verbale di conciliazione giudiziale a documentare, con valore di atto pubblico – ai sensi dell’articolo 2699 cc – atti negoziali e in particolare donazioni, si è occupata la pronuncia in commento, le cui conclusioni rilevano anche ai fini della trascrizione degli atti così formati, in quanto per la trascrizione è requisito indispensabile che i verbali formati in sede giudiziale siano atti pubblici ai sensi del più volte citato articolo 2699 cc.

La decisione della Corte di cassazione
Nell’affrontare la questione sottoposta al suo giudizio, la Suprema corte rileva innanzi tutto che sul tema più generale della validità degli accordi negoziali conclusi innanzi all’autorità giudiziaria avevano avuto già modo di esprimersi le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 21761/2021.

Secondo tale pronuncia le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 cc e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce dopo il decreto di omologazione della separazione o dopo la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex articolo 2657 cc, purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Pur dovendosi ritenere quindi pacifica la possibilità di effettuare trasferimenti in sede giudiziale ove documentati da verbale di udienza o da verbale di conciliazione giudiziale formati dal cancelliere, in quanto tali verbali sono sia atti pubblici ex articolo 2699 cc sia titoli idonei per la trascrizione ex articolo 2657 cc, la Corte rileva tuttavia che oggetto della decisione è un trasferimento operato mediante una donazione per la quale, come avanti precisato, l’articolo 782 cc prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità e l’articolo 48 della legge notarile richiede, sempre a pena di nullità, la presenza di due testimoni, con conseguente necessità di valutare se il verbale di udienza o il verbale di conciliazione giudiziale debba rispettare i medesimi requisiti di forma e sostanza previsti per gli analoghi atti di natura privata redatti dai notai.

La Corte muove il suo ragionamento dalla considerazione che l’atto negoziale, pur potendo essere documentato anche da soggetti diversi dai notai – cui la legge affida in via generale tale competenza, per rivestire la forma dell’atto pubblico deve essere comunque redatto e formato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge (articolo 2699 cc) e rileva che:

  • i consoli, per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni notarili secondo quanto loro consentito dall’articolo 28 del Dlgs n. 71/2011, che ha sostituito le analoghe previgenti disposizioni di cui al Dpr n. 200/1967 (legge consolare), sono soggetti alla legge notarile e non possono quindi rinunciare nel ricevere le donazioni alla presenza dei testimoni
  • i segretari comunali (a cui l’articolo 97, comma 4, lettera c, del Dlgs. n. 267/2000 permette di rogare su richiesta dell’ente i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente, norma che ripropone nella sostanza quanto già previsto dal Regio decreto n. 383/1934) considerato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che nega loro la possibilità di rogare atti in cui non sia parte l’ente di appartenenza, a maggior ragione non possono stipulare atti di donazione che coinvolgano solo soggetti privati
  • i limiti al potere di stipulare donazioni per altri pubblici funzionari possono ritenersi quindi di carattere generale, essendo stati ad esempio ribaditi, per quanto concerne i funzionari della contabilità generale, per un atto di donazione rogato ai sensi dell’articolo 16 del Regio decreto 2440/1923, anziché con atto notarile (Cassazione n. 2892/1962 e n. 11311/1996).

Secondo la Corte “ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche in relazione alla competenza dei cancellieri che possono attribuire pubblica fede alle dichiarazioni rese dalle parti nei verbali di udienza o di conciliazione, dovendosi però reputare preclusa la possibilità di ricevere atti negoziali, per i quali, come per la donazione, la legge prescriva una forma particolare”.

Come noto il codice di procedura civile dispone che quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa (articolo 185, ultimo comma, cpc).

Secondo l’articolo. 88, comma 1, disposizioni attuative cpc la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

Poiché l’articolo 57 cpc attribuisce ai cancellieri funzioni di documentazione in relazione alle attività proprie degli organi giudiziari e delle parti, gli atti redatti dai cancellieri, o formati con il loro concorso, nell’ambito delle funzioni loro attribuite e con l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, costituiscono atti pubblici (Cassazione n. 2349/1988).

Pur potendo dunque i verbali di udienza o di conciliazione giudiziale formati dai cancellieri documentare con valore di atto pubblico atti negoziali, la Corte conclude evidenziando che la “donazione delle quote immobiliari … si pone come necessario antecedente della successiva definizione in via amichevole della controversia divisoria, e conserva quindi … una sua autonomiacome appunto implicitamente riconosciuto anche da Cass. S.U. n. 21761/2021, che ribadisce la necessità che siano rispettati i requisiti di forma e di sostanza (quali quelli previsti in terna di allineamento catastale), imposti per gli analoghi atti di natura privata. La carenza dei requisiti di forma previsti per la donazione, anche a voler ammettere (il che contrasta con quanto sopra evidenziato) la possibilità di una sua inclusione in un atto ricevuto dal giudice e dal cancelliere, comporta quindi la nullità della disposizione dei beni ad opera della madre in favore dei figli…”.

La decisione ha il pregio di fare il punto in merito ai casi in cui è possibile in sede giudiziale formare atti negoziali, che in quanto documentati da verbali di udienza o da verbali di conciliazione giudiziale formati dal cancelliere sono sia atti pubblici ex articolo 2699 cc sia titoli idonei per la trascrizione ex articolo 2657 cc, e di precisare che in ogni caso è preclusa ai cancellieri la possibilità di ricevere atti negoziali per i quali, come per la donazione, la legge prescriva una forma particolare.

Trattasi di conclusioni che hanno notevoli riflessi sull’attività dei conservatori dei registri Immobiliari essendo necessario, a pena di rifiuto, per la trascrizione degli atti negoziali formati in sede giudiziale e documentati da verbali di udienza o da verbali di conciliazione giudiziale che tali verbali possano essere qualificati atti pubblici ex articolo 2699 del codice civile.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale