
13 Ago Revocatoria fallimentare accolta, il Registro è proporzionale al 3%
La sentenza con la quale un Tribunale, nell’accogliere la domanda di revocatoria fallimentare, dichiara inefficaci i pagamenti eseguiti dal debitore e condanna quest’ultimo a versare una somma in favore della procedura fallimentare, deve essere registrata con il pagamento dell’imposta di registro proporzionale. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14473 del 23 maggio 2024.
Alla base della vicenda processuale vi è un contratto di appalto, mediante il quale una società aveva commissionato, ad altra società, la realizzazione di alcune opere per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti. Successivamente, la società appaltatrice aveva ceduto, a una terza compagine, i crediti vantati verso la società committente.
Pochi giorni dopo tale cessione, che era stata accettata dalla committente, quest’ultima effettuava dei pagamenti, di somme molto ingenti, nei confronti della cessionaria dei crediti.
Nel frattempo, veniva dichiarato lo stato di insolvenza della società appaltatrice e i commissari straordinari della stessa società chiedevano al Tribunale che venisse dichiarata l’inopponibilità, verso la procedura giudiziaria, degli atti di cessione dei crediti, in quanto gli stessi erano privi di data certa.
Il Tribunale, dopo aver qualificato come revocatoria l’azione promossa dai commissari, accoglieva la domanda e condannava la società committente e la cessionaria dei crediti a pagare una determinata somma nei confronti della società appaltatrice.
In sede di registrazione della sentenza emessa dal Tribunale, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ha richiesto alle parti il pagamento dell’imposta di registro con l’aliquota del 3%, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986.
Questa disposizione prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per gli atti giudiziari “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
Le parti hanno impugnato l’avviso di liquidazione, ritenendo che l’imposta doveva essere applicata in misura fissa, in quanto i pagamenti, in relazione ai quali era poi stata esercitata l’azione revocatoria, riguardavano una fattispecie rientrante nel campo di applicazione dell’Iva. Di conseguenza, le parti ritenevano applicabili il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, sancito dall’articolo 40 del Tur.
La Ctp di Ferrara, con decisione n. 340 del 31 marzo 2014, ha respinto il ricorso delle parti, ritenendo che la sentenza emessa dal Tribunale fosse una sentenza di condanna a tutti gli effetti, con conseguente applicazione dell’articolo 8 della tariffa, nella parte sopra richiamata.
Gli stessi giudici hanno ritenuto che, nel caso concreto, non poteva applicarsi il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, in quanto tale principio opera ai fini della tassazione della prestazione principale (nel caso, contratto di appalto), mentre nell’ipotesi in esame si trattava di tassare una sentenza avente a oggetto una mera restituzione di somme. Si è, quindi affermato che, per le somme da versare a seguito dell’azione revocatoria, “…non v’è soggezione ad Iva”.
La Ctr dell’Emilia Romagna (decisione n. 1279 del 14 maggio 2018), invece, ha ritenuto che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fosse da assimilare a una sentenza con la quale viene accolta la richiesta di annullamento di un atto, precisando che “…entrambi i provvedimenti sono destinati a ripristinare uno stato economico e patrimoniale preesistente…”.
I giudici regionali hanno, quindi, ritenuta corretta l’applicazione dell’imposta fissa di registro, ai sensi della lettera e) del citato articolo 8 della tariffa, norma applicabile agli atti “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto…”.
A seguito del ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, i giudici della Corte di cassazione hanno ben evidenziato il diverso campo di applicazione delle norme riportate alle citate lettere b) ed e) del primo comma dell’articolo 8 della tariffa allegata al Tur.
In particolare, dopo aver ribadito che:
- la lettera e) dell’articolo 8 della tariffa è applicabile solo in presenza di atti che importano l’annullamento o la nullità di un atto
- la lettera b) della stessa norma è applicabile per i provvedimenti che implicano condanna al pagamento di somme, valori o altre prestazioni,
hanno affermato che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria “….possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, il quale resta in vita anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva, e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti”.
La decisione della Corte di cassazione, si è basata, quindi, sulla considerazione che la condanna al pagamento, derivante dall’accoglimento dell’azione revocatoria, non deriva dal venir meno del rapporto originario intercorrente tra le parti. Dall’accoglimento della sentenza revocatoria nasce un nuovo trasferimento che, “…come tale, è suscettibile di (nuova e non duplicata) tassazione”.
Per effetto di tali considerazioni, e richiamando alcuni precedenti della stessa Corte (cfr, Cassazione nn. 6875/2023, 2281/2022, 26360/2021, 15203/2021, 32968/2018, 16814/2017, 24954/2013, 17584/2012 e 4537/2009), è stato, pertanto, accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
