
21 Ago Se la proposta della Corte rifiutata diventa definitiva, la sanzione sale
Quando il contribuente rifiuta la proposta dei giudici di legittimità, di definire il giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, chiedendo alla suprema Corte di decidere in sede collegiale e questa lo fa in conformità alla proposta, nei confronti del soccombente si applica il regime di “responsabilità aggravata” per le spese, regime previsto dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Così si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n. 19677 dello scorso 17 luglio. Nella sentenza , per palese contrasto della tesi del contribuente con il consolidato orientamento di legittimità, in aggiunta alla condanna alle spese del giudizio, il supremo Collegio ha disposto la condanna al pagamento di una ulteriore somma a favore della controparte e, altresì, di un importo in favore della Cassa delle ammende.
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione in relazione ad alcune cartelle di pagamento per imposta di registro, di cui l’istante eccepiva il difetto di notifica.
Il verdetto di primo grado, sfavorevole alla parte privata, veniva confermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2765 del 14 giugno 2022. In particolare, il Collegio d’appello rilevava che le cartelle di pagamento prodromiche erano state ritualmente notificate a mezzo posta elettronica certificata.
Ricorrendo in sede di legittimità, l’interessato riproponeva, tra l’altro, le censure concernenti l’asserita inesistenza/nullità della notificazione delle cartelle, in quanto avvenuta utilizzando un indirizzo elettronico “non ufficiale”, perché diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
La proposta del Consigliere delegato e la pronuncia della Corte: “nel merito”
Nell’ambito dello scrutinio dinanzi alla Suprema Corte, il consigliere delegato allo spoglio, in applicazione dell’articolo 380-bis, primo comma, cpc, formulava proposta, ritualmente comunicata ai difensori delle parti, di definizione accelerata del giudizio, sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorrente, insistendo sulle proprie posizioni, chiedeva la decisione in sede collegiale, ai sensi del secondo comma della citata norma di rito.
La suprema Corte, in piena condivisione della proposta di definizione accelerata, rigettava il gravame, condannando il ricorrente: alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre a spese prenotate a debito, in favore della controparte; al pagamento, sempre in favore della controparte, di una ulteriore somma di 1.500 euro (articolo 96, terzo comma, cpc), alla sanzione di mille euro in favore della Cassa delle ammende (articolo 96, quarto comma, cpc), e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Quanto al merito della questione, la Corte – dopo aver richiamato l’articolo 26, comma 2, del Dpr n. 602/1973, vigente ratione temporis, ai sensi del quale, tra l’altro, la notifica della cartella può essere eseguita “a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta” – ha ricordato che, sul tema della notifica telematica della cartella, sotto il profilo della provenienza del documento informatico da un indirizzo non inserito nell’indice nazionale dei registri Pec, esiste un recente orientamento “cui il collegio ritiene di dare continuità”.
Nello specifico, rammenta il giudice di legittimità, in ipotesi di notificazione a mezzo Pec della cartella di pagamento, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai pubblici registri “non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 884)”.
In sostanza, sottolinea l’ordinanza in commento, il contribuente non può limitarsi a una generica censura, occorrendo piuttosto la deduzione di una specifica lesione all’esercizio del diritto di difesa, che nel caso concreto non era stata allegata.
La pronuncia sui profili di responsabilità per “abuso del processo”
Come anticipato, al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente, oltre che alle ordinarie spese processuali, ad una serie di ulteriori “voci” patrimoniali.
Ciò è derivato dall’applicazione, da parte del giudice, del disposto di cui all’articolo 380-bis del codice di procedura civile, norma deputata a favorire il deflazionamento dei giudizi in sede di legittimità, nei casi in cui il ricorso presenti dei profili tali da non rendere utile la prosecuzione dell’iter processuale.
Il primo comma di detto articolo stabilisce che, laddove non sia stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato “può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto”.
Nei quaranta giorni successivi alla comunicazione di tale proposta, la parte ricorrente può decidere di chiedere la decisione; viceversa, in mancanza, il ricorso si intende rinunciato.
Laddove venga richiesta la decisione, è previsto che, quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, “applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96”.
Nello specifico, in base al terzo comma dell’articolo 96 (norma inserita nel capo relativo alla “responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali” e rubricata “responsabilità aggravata”), nel pronunciare sulle spese ai sensi dell’articolo 91, “il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”; mentre, ai sensi del successivo quarto comma, “il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
Le ragioni del particolare rigore del meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 380-bis sono ben illustrate nell’ordinanza in esame, la quale sottolinea, per un verso, che la manifesta infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata; per l’altro, che detta norma – la quale, in relazione ai casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 cpc – “codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente”, per quanto non operante in via automatica ma pur sempre affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto.
In conclusione, il meccanismo deflativo, di cui all’articolo 380-bis cpc, e le rigorose sanzioni, da cui lo stesso è presidiato, impongono un atteggiamento processuale ispirato alla massima prudenza, quando si insista nel sostenere una tesi interpretativa contraria a un orientamento già fatto proprio dalla Cassazione.
La proposta di definizione accelerata del giudizio, formulata in sede di spoglio del ricorso, deve pertanto essere attentamente vagliata dall’interessato al fine di evitare che, laddove si persista nella propria posizione, il Collegio, aderendo alla proposta, rigetti definitivamente il ricorso e riconoscendo un “abuso del processo” condanni il soccombente, oltre che alle ordinarie spese processuali, anche al pagamento degli ulteriori importi previsti dalla legge per il caso della “responsabilità aggravata”.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
